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Numero d'incarto:
80.1999.235
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00235
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 novembre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
istanza del 21 luglio 1999 all'Ufficio di tassazione di Locarno, i coniugi
__________ e __________ __________ chiedevano una tassazione intermedia a
partire dal 2000, in considerazione della riduzione dell'orario di lavoro del
marito;
-
che, con
decisione del 18 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza con
la seguente motivazione:
«Tenuto
conto delle vigenti disposizioni di legge (art. 55 LT / art. 45 LIFD) la vostra
domanda non può essere accolta»;
- che, con
tempestivo reclamo allo stesso ufficio, __________ __________ ripropone la richiesta
di una tassazione intermedia, concludendo con la frase:
«Qualora
le mie motivazioni non fossero accolte, vi prego di inoltrare la mia richiesta
alla Camera di diritto tributario (art. 206, cpv. 3)»;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha trasmesso il reclamo alla Camera di diritto
tributario, senza alcuna presa di posizione;
-
che la
trasmissione del reclamo si fonda verosimilmente sull'art. 206 cpv. 3 LT,
citato dal reclamante;
-
che
secondo tale disposizione, ed anche, per l'imposta federale diretta, secondo
l'art. 132 cpv. 2 LIFD, il reclamo presentato contro una decisione di
tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con
il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto
tributario;
-
che, con
questa norma, già nota nel diritto fiscale cantonale ma nuova per quello federale,
il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;
inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419);
-
che è
assolutamente evidente come la decisione di tassazione impugnata dal reclamante
non sia «esaustivamente motivata», limitandosi a citare le disposizioni
applicabili in caso di intermedia ed a respingere l'istanza del contribuente;
-
che, in
simili circostanze, questa Camera non può fare altro che rinviare gli atti all’autorità
di tassazione, perché si pronunci nel merito del reclamo;
-
che tale
soluzione si impone a tutela degli interessi del reclamante, che ha diritto a
tutti i gradi di giudizio previsti dalla legge e che non è certo in grado di
valutare la probabilità di successo di un eventuale ricorso alla Camera di
diritto tributario prima di avere ricevuto una decisione motivata;
-
che non
va d'altronde trascurato che la procedura di ricorso dinanzi alla Camera di
diritto tributario, diversamente dalla procedura di reclamo, prevede che la
tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a carico della parte
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il reclamo
è rinviato all'Ufficio di tassazione, affinché emetta una decisione motivata,
impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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