composta dai giudici: Alessandro Soldini,
presidente,
Stefano
Bernasconi, Lorenzo Anastasi
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che il 16
settembre 1999 l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva ai coniugi
__________ e __________ __________ una multa disciplinare di fr. 450.-, poiché
nonostante un richiamo e la diffida raccomandata del 12 agosto 1999 non avevano
presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000;
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che il 1°
ottobre 1999 i coniugi __________ presentavano reclamo, asserendo d’aver
inviato dall’Ufficio postale di __________ __________ la dichiarazione
d’imposta in data 18 agosto 1999;
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che l’UT,
dopo aver chiesto ai contribuenti la prova dell’invio della dichiarazione
d’imposta e aver ottenuto risposta negativa, respingeva il reclamo con
decisione del 21 ottobre 1999;
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che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
chiedono nuovamente l'annullamento della multa, argomentando di aver inviato la
dichiarazione fiscale in presenza di una testimone;
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che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT 1994 e 174 LIFD);
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che, per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. __________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che
tenga conto della capacità contributiva;
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che se il
contribuente, nei bienni precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto
di multe disciplinari, la multa sarà determinata moltiplicando la multa base
per due in caso di prima recidiva, per tre in caso di seconda recidiva, e così
di seguito ( in caso di recidiva cfr. Circolare n. __________ cit.,
cifra 5.2.3., p. 7);
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che nel
caso di specie all'Ufficio di tassazione non è pervenuta entro l'ultimo termine
impartito ai contribuenti con la diffida raccomandata del 12 agosto 1999 la
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000;
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che
pertanto l'Ufficio di tassazione ha inflitto una multa disciplinare ai
contribuenti per l'inadempienza procedurale da loro commessa;
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che
l'importo della multa è stato calcolato correttamente, secondo la citata
Circolare, moltiplicando per tre la multa base di fr. 150.-, corrispondente
alla capacità contributiva dei ricorrenti, poiché sono alla terza recidiva, dal
momento che erano già stati multati nei precedenti periodi 1993-94 (fr. 100.-),
1995-96 (fr. 100.-) e 1997-98 (fr. 300.-);
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che i
ricorrenti obiettano di aver spedito per lettera semplice la dichiarazione
d'imposta dall’Ufficio postale di __________ __________ il 18 agosto 1999 alla
presenza di una testimone;
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che né
l'autorità fiscale né il contribuente hanno l'obbligo di spedire i loro atti
con invio raccomandato (cfr. per tutte CDT n. 482 del 13 dicembre 1984
in re Ma.; inoltre, Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di
atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.);
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che se
tuttavia in caso di invio semplice è contestata la ricezione da parte del
destinatario o la data in cui è avvenuta la spedizione, il rischio legato
all'onere della prova è sopportato, in base alla regola dell'art. 8 CCS, da
colui al quale la prova del fatto giova;
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che
questa norma ha una portata generale e si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico: ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre
il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la
prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
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che
pendente causa i ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione della signorina
__________ __________, che ha affermato di aver visto i contribuenti davanti
all'ufficio postale, i quali le avrebbero detto che dovevano spedire la
dichiarazione d'imposta;
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che
assunta quale teste, la signorina __________ ha confermato tale circostanza,
precisando d'aver visto i ricorrenti con la busta grigia che viene normalmente
usata per l'invio della dichiarazione d'imposta;
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che il
giudice delegato ha pure incaricato l'Ufficio di tassazione di effettuare
un'accurata ricerca per stabilire se eventualmente l'invio fosse andato
smarrito presso l'ufficio medesimo;
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che tale
ricerca ha permesso innanzi tutto di chiarire le modalità di registrazione
delle dichiarazioni che pervengono all'Ufficio di tassazione, nel senso che le
dichiarazioni munite del codice a barre vengono registrate mediante penna
ottica e quelle non munite di codice a barre vengono lette manualmente;
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che la
dichiarazione dei ricorrenti non risulta essere stata registrata;
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che
l'ulteriore verifica presso il Centro cantonale d'informatica per verificare
tutti gli invii pervenuti all'Ufficio di tassazione dal 18 al 30 agosto 1999 ha
dato esito negativo;
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che
nemmeno l'ulteriore ricerca manuale, ordinata per scrupolo dal giudice, volta a
stabilire, nell'ipotesi del tutto improbabile che la dichiarazione fosse
sfuggita al controllo in entrata, se la dichiarazione fosse finita in un
incarto contiguo, ha dato esito positivo;
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che in
simili condizioni, indipendentemente dal fatto che la lettera sia stata
imbucata, i ricorrenti, avendo rinunciato a inviare la dichiarazione per
lettera raccomandata, non sono in grado di provare l'invio della dichiarazione
e devono quindi sopportare il rischio legato all'onere della prova,
segnatamente all'eventuale errore accaduto durante la distribuzione.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180 .-
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).