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Numero d'incarto:
80.1999.261
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00261
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1999
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, ,
rappr. da: Sindacato __________ & __________
__________ di __________ e __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 5
novembre 1999 __________ __________, assistita dal __________ __________, si
rivolgeva all’ Ufficio imposte alla fonte, chiedendo se non fosse possibile
rivedere i due anni di trattenuta ed eventualmente ottenere il rimborso della
differenza che, a suo dire, il datore di lavoro avrebbe trattenuto in
eccedenza.
Con
decisione formale dell’8 novembre 1999 l’Ufficio respingeva la domanda per
tardività, poiché non era stata presentata nei termini previsti.
1.2.
Il
reclamo presentato dalla contribuente il 7 dicembre 1999 veniva respinto con
decisione del 10 dicembre successivo.
1.3.
Il 14
dicembre 1999 __________ __________, sempre assistita dal __________,
presentava ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello,
ribadendo la richiesta di restituzione dell’eccedenza d’imposta che sarebbe
stata trattenuta a torto. Fa presente che suo marito, __________ __________ ha
terminato di beneficiare dell’indennità di malattia il 28 febbraio 1997, che in
seguito per quindici mesi, fino all’aprile del 1998, non ha più percepito
alcuna indennità e che dal maggio 1998 ha nuovamente ricevuto le indennità di
disoccupazione. Rileva che il ritardo nell’inoltrare la contestazione è da
attribuire ai problemi psicologici del momento.
Con
memoria del 20 dicembre 1999 l'Ufficio delle imposte alla fonte chiede la
reiezione del ricorso, ritenendo che i problemi psicologici non avrebbero
minimamente impedito la ricorrente di contestare, perlomeno cautelativamente,
le trattenute degli anni 1997 e 1998.
- 2.1.
In caso
di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della
prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine
del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una
decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).
La
Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione
alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, del novembre
1998 e valida dal 1° gennaio 1999, precisa, a sua volta, che il contribuente o
il datore di lavoro oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende
contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi
entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento,
all’Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, una decisione in merito
all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è
data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle
imposte alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul
reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello a Lugano.
2.2.
Dagli
atti dell'incarto emerge chiaramente che la ricorrente non ha esatto, entro il
termine previsto dalla legge, vale a dire il 31 marzo dell’anno che segue la
scadenza della prestazione, una decisione in merito all’estensione
dell’assoggettamento, segnatamente in merito all’aliquota applicabile.
La
domanda presentata il 5 novembre 1999 è pertanto manifestamente tardiva.
- 3.1.
Vero è
che nel ricorso si accenna a non meglio precisati problemi psicologici della
ricorrente, senza per altro minimamente comprovarli.
Secondo
l’art. 192 cpv. 1 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Secondo
l’art. 192 cpv. 4 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’
inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante.
Non basta
tuttavia una qualsiasi malattia a giustificare la restituzione del termine, ma
occorre piuttosto che la malattia sia stata tale da aver impedito
all’interessato di agire o quanto meno di provvedere affinché il termine venisse
salvaguardato (CDT 202 del 3 settembre 1990 in re A. C.). Questa Camera
ha ad es. negato la restituzione del termine in un caso di tumore cerebrale,
visto l’andamento della malattia con attacchi epilettici intermittenti (CDT
n. ..__________ del 2 luglio 1998 in re H.-R. S.).
3.2.
Orbene,
nel ricorso il patrocinatore della ricorrente si limita ad asserire, senza per
altro peritarsi di comprovarle, delle difficoltà psicologiche legate al momento
famigliare particolare e, meglio, all’invalidità del marito.
Una
simile situazione, per altro non infrequente, non è certo motivo di
restituzione del termine. Diversamente la sicurezza del diritto verrebbe
seriamente messa alla prova.
Il
ricorso, tutto ben considerato, rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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