AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.271
Data decisione, Autorità: 24.01.2000, CDT
Incarto n. 80.1999.00271
Lugano 24 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 99 intermedia
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ ha lavorato alle dipendenze della __________ __________ di __________ fino al 30 novembre 1996. In seguito è rimasto disoccupato ed ha beneficiato ininterrottamente delle indennità di disoccupazione fino alla fine di novembre del 1998. In seguito non ha più ripreso il lavoro e il 22 aprile 1999 è rientrato in Italia.
1.1.
Il 23 giugno 1997 l’UT notificava al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, fondata sui redditi conseguiti nel biennio di computo 1995.-96. Il reddito del lavoro veniva fissato, come a dichiarazione, in fr. 86'413.- di media annua. Il 10 maggio 1999 l’UT notificava al contribuente una tassazione intermedia per cessazione dell’attività a valere dal 1° gennaio 1997, in cui al posto del salario ricevuto negli anni di computo 1995-96, veniva esposto un reddito d’altra fonte pari all’importo delle indennità di disoccupazione (fr. 53’249.-) calcolato in media annua. Di fatto la tassazione intermedia per cessazione dell’attività sostituiva la tassazione ordinaria per tutta la durata del periodo fiscale.
1.2.
Il 27 marzo 1999 il contribuente si rivolgeva all’UT chiedendo di riesaminare le imposte pagate negli anni 1997-98.
In data 10 maggio 1999 l’UT notificava inoltre al contribuente la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui al contribuente veniva nuovamente esposto il reddito d’altra fonte di fr. 53'249.-, pari all’importo, calcolato in media annua, delle indennità di disoccupazione ricevute negli anni di computo 1997 e 1998.
1.3.
Il 5 giugno 1999 il contribuente comunicava all’UT di essersi trasferito in Italia.
In data 9 agosto 1999 l’UT notificava al contribuente la nuova tassazione per fine dell’assoggettamento (dovuto alla partenza per l’estero), che di fatto limitava gli effetti della tassazione ordinaria al periodo dal 1° gennaio al 22 aprile 1999.
Il 22 novembre 1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che la scomparsa delle indennità di disoccupazione non è motivo di tassazione intermedia, mancando i presupposti di legge e che pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 22 aprile 1999, le imposte devono essere calcolate in base alle indennità percepite nel normale periodo di computo.
Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario e di rilievo.
Questa prassi presuppone la durevolezza della disoccupazione, sicché proprio per questo fatto la tassazione intermedia a favore del contribuente durevolmente disoccupato, non può essere emessa prima del decorso del termine biennale.
Fissando la data della cessazione dell’attività lucrativa al momento dell’inizio della disoccupazione durevole, tale prassi ha poi il pregio, non indifferente, di alleviare l’onere d’imposta del contribuente. Diversamente continuerebbe a pagare le imposte (anche) sul reddito del lavoro conseguito prima dell’inizio della disoccupazione.
Nel caso di specie il beneficio è d’altronde del tutto evidente: il reddito del lavoro di fr. 86'413.- di media annua è stato sostituito da un reddito d’altra fonte di fr. 53’249.-.
5.1.
È opportuno rilevare, a questo proposito, che, di regola, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
5.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
5.3.
Come correttamente spiegato dall’UT la cessazione del versamento delle indennità di disoccupazione non costituisce motivo di tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa, quando la stessa è già stata concessa dall’inizio del versamento delle indennità.
La decisione dell’UT sfugge quindi a critiche fondate e merita piena conferma.
5.4.
Al ricorrente può certo sembrare iniquo che egli continui a pagare nel 1999 per poco meno di quattro mesi le imposte su un reddito che più non consegue.
Tale apparente iniquità trova tuttavia fondamento nel sistema fiscale federale, per il quale, come si è visto, di regola, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), fatto salvo il correttivo eccezionale della tassazione intermedia.
La sfasatura di due anni del periodo di computo rispetto al periodo fiscale fa sì che una eventuale diminuzione del reddito o la cessazione di un reddito d’altra fonte, come p. es. le indennità assicurative, si manifesti in termini di minor onere fiscale solo due anni dopo. La partenza per l’estero del ricorrente, con conseguente cessazione dell’assoggettamento, impedisce tuttavia che ciò possa verificarsi, come di regola, nel periodo fiscale 2001-2002.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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