AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.271
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00271
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 99 intermedia
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ __________ ha lavorato alle dipendenze della __________ __________
di __________ fino al 30 novembre 1996. In seguito è rimasto disoccupato ed ha
beneficiato ininterrottamente delle indennità di disoccupazione fino alla fine
di novembre del 1998. In seguito non ha più ripreso il lavoro e il 22 aprile
1999 è rientrato in Italia.
1.1.
Il 23
giugno 1997 l’UT notificava al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD
1997-98, fondata sui redditi conseguiti nel biennio di computo 1995.-96. Il
reddito del lavoro veniva fissato, come a dichiarazione, in fr. 86'413.- di
media annua. Il 10 maggio 1999 l’UT notificava al contribuente una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività a valere dal 1° gennaio 1997, in cui al
posto del salario ricevuto negli anni di computo 1995-96, veniva esposto un
reddito d’altra fonte pari all’importo delle indennità di disoccupazione (fr.
53’249.-) calcolato in media annua. Di fatto la tassazione intermedia per cessazione
dell’attività sostituiva la tassazione ordinaria per tutta la durata del
periodo fiscale.
1.2.
Il 27 marzo
1999 il contribuente si rivolgeva all’UT chiedendo di riesaminare le imposte
pagate negli anni 1997-98.
In data
10 maggio 1999 l’UT notificava inoltre al contribuente la tassazione IC/IFD
1999-2000, in cui al contribuente veniva nuovamente esposto il reddito d’altra
fonte di fr. 53'249.-, pari all’importo, calcolato in media annua, delle
indennità di disoccupazione ricevute negli anni di computo 1997 e 1998.
1.3.
Il 5
giugno 1999 il contribuente comunicava all’UT di essersi trasferito in Italia.
In data 9
agosto 1999 l’UT notificava al contribuente la nuova tassazione per fine
dell’assoggettamento (dovuto alla partenza per l’estero), che di fatto limitava
gli effetti della tassazione ordinaria al periodo dal 1° gennaio al 22 aprile
1999.
- Con
tempestivo reclamo del 16 agosto 1999 __________ __________ __________ contesta
la decisione del 9 agosto 1999.
Il 22
novembre 1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che la scomparsa delle
indennità di disoccupazione non è motivo di tassazione intermedia, mancando i
presupposti di legge e che pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 22 aprile
1999, le imposte devono essere calcolate in base alle indennità percepite nel
normale periodo di computo.
- Con
il presente tempestivo ricorso chiede l'annullamento della tassazione IC/IFD
1999-2000, non avendo percepito dall' 1° dicembre 1998 in poi alcun reddito da
lavoro dipendente né indennità di disoccupazione.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario e di
rilievo.
- La
decisione dell’UT del 10 maggio 1999 - per altro non contestata - di
allestire una tassazione intermedia per cessazione d’attività dal 1° gennaio
1997 è conforme a prassi e giurisprudenza (cfr. CDT n.293 del 12
dicembre 1994 in re G.R.), secondo cui si procede ad emettere una tassazione
intermedia, per cessazione dell’attività lucrativa, alla data in cui è cessata
l’attività ed è iniziato il versamento delle indennità di disoccupazione,
purché il periodo di disoccupazione sia “durevole”, duri cioè due anni.
Questa
prassi presuppone la durevolezza della disoccupazione, sicché proprio per
questo fatto la tassazione intermedia a favore del contribuente durevolmente
disoccupato, non può essere emessa prima del decorso del termine biennale.
Fissando
la data della cessazione dell’attività lucrativa al momento dell’inizio della
disoccupazione durevole, tale prassi ha poi il pregio, non indifferente, di
alleviare l’onere d’imposta del contribuente. Diversamente continuerebbe a
pagare le imposte (anche) sul reddito del lavoro conseguito prima dell’inizio
della disoccupazione.
Nel caso
di specie il beneficio è d’altronde del tutto evidente: il reddito del lavoro
di fr. 86'413.- di media annua è stato sostituito da un reddito d’altra fonte
di fr. 53’249.-.
- Nel
caso in esame litigiosa è unicamente la decisione su reclamo in materia di
IC/IFD 1999-2000 del 22 novembre 1999, con la quale l’UT ha confermato che fino
alla data della partenza per l’estero (22 aprile 1999) il reddito determinante
è quello conseguito negli anni di computo, segnatamente il reddito d’altra
fonte da indennità di disoccupazione di fr. 53’249.-.
5.1.
È
opportuno rilevare, a questo proposito, che, di regola, il reddito imponibile è
calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo
fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di
calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT
1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
5.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si
regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce
che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione
e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale
(Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
(a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte
Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen,
in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende
una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT
1994).
5.3.
Come
correttamente spiegato dall’UT la cessazione del versamento delle indennità di
disoccupazione non costituisce motivo di tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa, quando la stessa è già stata concessa dall’inizio del
versamento delle indennità.
La
decisione dell’UT sfugge quindi a critiche fondate e merita piena conferma.
5.4.
Al
ricorrente può certo sembrare iniquo che egli continui a pagare nel 1999 per
poco meno di quattro mesi le imposte su un reddito che più non consegue.
Tale
apparente iniquità trova tuttavia fondamento nel sistema fiscale federale, per
il quale, come si è visto, di regola, il reddito imponibile è calcolato in base
al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43
cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), fatto salvo il correttivo eccezionale
della tassazione intermedia.
La sfasatura
di due anni del periodo di computo rispetto al periodo fiscale fa sì che una
eventuale diminuzione del reddito o la cessazione di un reddito d’altra fonte,
come p. es. le indennità assicurative, si manifesti in termini di minor onere
fiscale solo due anni dopo. La partenza per l’estero del ricorrente, con
conseguente cessazione dell’assoggettamento, impedisce tuttavia che ciò possa
verificarsi, come di regola, nel periodo fiscale 2001-2002.
- Questa
camera attira infine l’attenzione del ricorrente che le questioni di esazione
non sono di competenza né dell’ UT né di questo Tribunale, bensì dell’ Ufficio
cantonale d’esazione. Eventuali anticipi d’imposta versati in eccesso, per il
fatto d’essere stati commisurati sul reddito del lavoro conseguito fino al mese
di novembre del 1996, saranno quindi conguagliati dalla competente autorità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster