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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.30
Data decisione, Autorità: 07.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00030
Lugano 7 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione del 15 dicembre 1997 l'UT di Bellinzona esponeva al contribuente un reddito del lavoro complessivo di fr. 109'000.- di media annua.
presentava reclamo, chiedendo una riduzione massiccia del reddito per tener conto delle spese, indicate e documentate, relative all'attività accessoria.
Con decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 l'UT respingeva il ricorso, elevando il reddito del lavoro a complessivi fr. 110'000.- di media annua. Dei motivi per i quali l'Autorità fiscale non ha ammesso la deduzione dei costi fatti valere dal contribuente verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L'UT propone per contro di respingere il ricorso.
In occasione dell'udienza del 16 marzo 1999, dopo ulteriore approfondimento in contraddittorio della fattispecie, considerate altresì le particolari difficoltà di accertamento poste dal presente ricorso a seguito dell'assorbimento della __________ da parte della __________, si è convenuto di stabilire il reddito del lavoro in fr. 105'000.- di media annua.
Il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico in vertenze che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è riformata nel senso che il reddito del lavoro è ridotto a fr. 105'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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