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Numero d'incarto:
80.1999.43
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00043
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 febbraio 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________. __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che l'Ufficio di
tassazione notificava il 7 agosto 1998 a __________
__________, domiciliato a __________ e proprietario di un immobile in __________, la tassazione IC 1997-98 e la
relativa decisione di riparto intercantonale;
-
che il contribuente
impugnava tempestivamente la notifica della tassazione, contestando sia il
valore locativo sia l'ammontare del reddito e della sostanza complessivi
considerati nella decisione di riparto;
-
che con decisione su
reclamo dell' 8 febbraio 1999 l'UT respingeva la richiesta del contribuente di
ridurre il valore locativo e rettificava le deduzioni, cosicché il reddito
imponibile saliva da fr. 13'156.- a fr. 13'601.- e la sostanza da fr. 319'538.-
a fr. 331'309.-;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente chiede sostanzialmente la rettifica del
riparto intercantonale allegato dall' Ufficio di tassazione alla decisione su
reclamo in base al riparto intercantonale allestito dal Canton __________;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale gli attivi devono essere valutati secondo
un criterio unitario (ASA 27 423; CDT n. 282/91 del 31 ottobre
1991 in re Eredi M.);
-
che in ossequio a tale
principio, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato stabilisce per ogni
periodo fiscale IFD le regole per la valutazione degli immobili nei riparti intercantonali;
-
che, per quanto riguarda
il periodo fiscale 1997-98, la Circolare del 6 dicembre 1996 del Comitato della
succitata Conferenza ha stabilito che per il Canton Ticino il valore degli
immobili da considerare nell'ambito della ripartizione intercantonale deve
corrispondere al 120% del valore di stima ufficiale e per il Canton __________ al 140%;
-
che è vero che la
Circolare specifica che il fattore di rivalutazione del Canton Zugo (come pure
quello del Canton Glarona) e un fattore puramente raccomandato, a differenza di
quello di tutti gli altri Cantoni;
-
che tuttavia questo
giudice non ha motivo di scostarsi dalla raccomandazione della Conferenza dei
Funzionari fiscali di Stato;
-
che le differenze tra il
riparto del canton Zugo e quello, qui contestato, del Canton Ticino sono
unicamente da ricondurre al fattore di rivalutazione del 110% invece che del
140% applicato alla sostanza immobiliare del canton Zugo dall'Autorità fiscale
di quel Cantone e alla diversa ventilazione delle deduzioni che ne consegue;
-
che così stando le cose,
questo giudice non ha motivo di scostarsi dal riparto dell'Autorità fiscale
ticinese, che si è attenuta scrupolosamente alle raccomandazioni sopra
ricordate.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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