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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.47
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00047
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 1999
in materia di: imposta parrocchiale 95 - 98
presentato da:
__________ ____________________. __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________,
1.,2.,3. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 28 novembre 1998 __________, __________ e __________ __________ ricevevano dal Consiglio parrocchiale di __________ la comunicazione riguardante il calcolo dell'imposta parrocchiale per l'anno 1998;
che rispettivamente il 15, 16 e 24 dicembre 1998 esse inviavano al Consiglio parrocchiale uno scritto in cui eccepivano la nullità dell'emissione dell'imposta parrocchiale per l'anno 1998, facendo presente di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla loro iscrizione quali contribuenti nel catalogo tributario parrocchiale e di non aver quindi potuto richiedere l'esenzione dall'assoggettamento;
che il Consiglio parrocchiale con lettera 20 gennaio 1999 comunicava a __________, __________ e __________ __________ di aver loro inviato il 30 agosto 1995 una lettera in cui veniva comunicata la loro iscrizione nel catalogo tributario parrocchiale, con l'avvertenza che potevano chiedere l'esenzione;
che __________, __________ e __________ __________ con lettera del 26 gennaio 1999 ribadivano di non essere mai venute a conoscenza della comunicazione che il Consiglio parrocchiale avrebbe loro inviato il 30 agosto 1995 né del successivo calcolo delle imposte per gli anni 1995-1997, chiedendogli di rivedere la propria posizione o di emanare una decisione formale impugnabile;
che il 17 febbraio 1999 le interessate sollecitavano il Consiglio parrocchiale a rispondere al loro scritto del 26 gennaio 1999;
che, in assenza di una risposta, il 19 febbraio 1999 __________, __________ e __________ __________ presentavano ricorso a questa Camera, chiedendo che venga dichiarata nulla l'emissione dell'imposta parrocchiale per gli anni 1995-98 e che venga nel contempo accertata la loro esenzione dall'imposta e dall'assoggettamento a partire dal 1995;
che con osservazioni dell' 11 marzo 1999 il Consiglio parrocchiale di __________, per il tramite del Centro FTIA d'informatica cui ha conferito il mandato per l'emissione e la riscossione dell'imposta parrocchiale, comunica di non proseguire contro le ricorrenti per mancanza di prove relative all'intimazione della loro iscrizione nel catalogo tributario parrocchiale e di radiarle dal catalogo con effetto dal 1° gennaio 1993, chiedendo lo stralcio del ricorso senza attribuzione di ripetibili alle controparti;
che __________, __________ e __________ __________ con memoria del 29 marzo 1999 danno atto che la procedura è divenuta priva d'oggetto, protestando l'assegnazione delle ripetibili e dell'indennità di patrocinio;
che secondo l'art. 231 cpv. 4 LT in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili;
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un avvocato che agisce in causa propria, anche se agisce senza l'assistenza di un collega, ha diritto alle ripetibili (STF del 12 marzo 1987 in re R.L., con riferimenti, tra l'altro, a DTF 110 Ia 6 consid. 6; RDAT 1979 n. 32 consid. 4; RDAT 1988 n. 22; RDAT 1993-I n. 21; CDT 191 del 26 agosto 1991 in re R. B.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1998, p. 162);
che il medesimo diritto è stato esteso dalla giurisprudenza anche al praticante che agisce in causa propria (CDT 338 del 22 novembre 1989 - decreto aggiuntivo del 19 dicembre 1989 in re N.);
che nel caso concreto alle ricorrenti devono essere riconosciute le ripetibili per le spese, che si sono rese necessarie nell'ambito della presente procedura, in ragione di fr. 120.-;
che alle ricorrenti, stante un valore di causa di ca. fr. 850.- / 900.-, deve inoltre essere riconosciuta un'indennità di patrocinio, in applicazione degli articoli 28, 29 cpv. 1 e 9 TOA, di fr. 160.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
La Parrocchia di __________ verserà alle ricorrenti un'indennità di complessivi fr. 280.- a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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