AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.52
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00052
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999
in materia di: IC 95/96 e 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 29 marzo 1996 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, sempre dopo un richiamo, una diffida e multa disciplinare, notificava ai contribuenti la tassazione IC 1995-96. L'8 settembre 1997, anche in questo caso dopo un richiamo, una diffida e multa disciplinare, l'UT notificava loro la tassazione IC 1997-98. Anche in queste due tassazioni suddette ai contribuenti veniva esposto un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 15'000.-. Entrambe passavano incontestata in giudicato.
Il 25 gennaio 1999, con tre distinte decisioni, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna dichiarava irricevibile il reclamo contro le surriferite notifiche di tassazioni in quanto tardivo.
Con il presente ricorso del 23 febbraio 1999 i contribuenti, sempre patrocinati da __________ __________ __________, chiedono la correzione delle tassazioni IC 1995-96 e 1997-98 in base ai dati definitivi che emergono dai riparti intercantonali del Canton __________.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 1 LT, contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).
5.2.
Nel presente caso, il reclamo presentato il 24 dicembre 1998 dai contribuenti con l'assistenza della fiduciaria __________ __________ __________, contro le notifiche di tassazione del 29 marzo 1996 in materia di IC 1995-96 e dell'8 settembre 1997 in materia di IC 1997-98 è irrimediabilmente tardivo. Ed esso lo sarebbe anche contro la notifica di tassazione del 16 gennaio 1995 in materia di IC 1993-94, se fosse stata impugnata.
Gli argomenti ricorsuali non sono di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, poiché sviluppano argomentazioni sul merito della tassazione, omettendo di esprimersi sulla tempestività del reclamo con riferimento alla motivazione delle decisioni impugnate.
5.3.
I ricorrenti non invocano per altro nessun motivo di restituzione dei termini. Essi si limitano infatti a chiedere la modifica delle loro tassazioni, non contestate - come si è visto
Stando così le cose, non può quindi essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame.
Va inoltre rilevato, a titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
6.2.
Va comunque fatto presente ai ricorrenti, che hanno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
Di fronte al reclamo dei ricorrenti, ci si deve domandare se lo stesso non configuri un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93).
Infatti, se il reclamo del 24 dicembre 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione di Locarno, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe verosimilmente osservato il termine di impugnativa di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG dalla notifica del riparto definitivo 1995-96 del Canton Lucerna, notificato il 26 novembre 1998.
Copia della presente sentenza verrà pertanto trasmessa al Tribunale federale.
7.2.
Dall'Incarto non risulta invece - sia notato di transenna - se l'autorità fiscale lucernese abbia già notificato il riparto 1997-98.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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