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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.54
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00054
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 1999
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione del 9 novembre 1998 l'UT concedeva loro la deduzione a titolo di soli fr. 1'275.- di media annua, pari al 15% del valore locativo.
La notifica di tassazione veniva successivamente confermata su questo punto con decisione su reclamo del 25 gennaio 1999, osservando sostanzialmente che le spese di gestione non possono essere dedotte poiché il valore locativo viene calcolato al netto delle spese accessorie.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ribadiscono la richiesta di deduzione di fr. 2'749.- di media annua a titolo di spese di gestione e di manutenzione.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
4.1.
Secondo l'art. 31 cpv. 2 LT 1994, di tenore identico all'art. 32 cpv. 2 LIFD, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 119 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
Nel caso della deduzione delle spese di gestione e amministrazione occorre infatti distinguere tra immobili dati in locazione e immobili abitati dal proprietario medesimo.
Per costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato che le spese di riscaldamento, così come quelle d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura ecc. costituiscono dei consumi fiscalmente considerati, come nel caso degli inquilini, destinazione di reddito per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT n. 246 del 10 giugno 1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre 1983 in re E.M.; CDT n. 489 del 12 dicembre 1986 in re Ma.; v. anche Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II 1991, p. 308).
D'altra parte l'art. 33 lett. a LT, di tenore identico all'art. 34 lett. a LIFD, esclude tassativamente la deduzione dal reddito delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Tra questi costi sono da annoverare "in erster Linie die Kosten für die Wohnung", ma anche quelli dell'eventuale servitù ("Hausangestellte") (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., ad Art. 34 LIFD, p. 146; inoltre Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374 s.).
A giusta ragione, quindi, l'UT ha negato la deduzione delle spese per l'acqua potabile, la raccolta dei rifiuti, l'illuminazione, e il riscaldamento.
5.2. I premi d'assicurazione, segnatamente quelli dell'assicurazione sui beni materiali (assicurazione contro gli incendi, contro i danni dell'acqua, contro la rottura vetri e di responsabilità civile) sono deducibili conformemente all'art. 1 cpv. 1 lett. b dell' Ordinanza del 24 agosto 1992 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116.2; inoltre: Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995 p. 11).
A sua volta la Circolare n. 7 del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni sulle deduzioni dai proventi della sostanza immobiliare privata (RL 5.2.7) elenca alla cifra 3, in modo non esauriente come lascia intendere la parola ecc., i premi assicurativi deducibili: assicurazione contro gli incendi, i danni dell'acqua all'immobile, la responsabilità civile del proprietario e la rottura dei vetri. Essa precisa tuttavia che i contratti di locazione più recenti includono questi premi d'assicurazione fra le spese accessorie accollate agli inquilini, traendo la conclusione che essi non dovrebbero quindi figurare fra le spese chieste in deduzione (N.d.R.: in corsivo nel testo della Circolare).
La ragione della deduzione dei premi assicurativi suddetti risiede sostanzialmente nel fatto che essi, nel caso di immobili di locazione, non possono essere accollati agli inquilini (cfr. per il diritto cantonale: Circolare n. 33/1 del 15 gennaio 1995 dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, cifre 2.5 e 4.2; per il diritto federale Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 180 e Circolare del 31 ottobre 1967 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, in ASA 36 272 ss.; si veda inoltre CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re U. C.). Tali premi servono infatti per loro natura a garantire il mantenimento del valore dell'immobile in caso di calamità e i premi per l'assicurazione responsabilità civile del proprietario sono quindi deducibili. Non lo sono invece i premi per l'assicurazione economia domestica (mobilio, furto, ecc.) (cfr. Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374; CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re U. C.; inoltre: sentenza del 7 giugno 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sez. 4, con riferimento a Zihlmann, Das neue Mietrecht, Zurigo 1995, p. 55 e Portner, Wegleitung zum neuen Mietrecht, Berna 1990, p. 31). Per questi motivi,
Il linea di principio la deduzione del premio assicurativo, nella misura in sia esclusivamente riferito all'incendio (e non anche al mobilio) deve essere ammessa.
5.3. Ciò nonostante, la soluzione adottata dall'UT è chiaramente la più favorevole ai ricorrenti, poiché la deduzione forfetaria eccede manifestamente l'importo, in media annua, dell'assicurazione contro l'incendio.
Il ricorso si avvera quindi manifestamente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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