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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.59
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00059
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ , precedentemente domiciliato nel Canton Ticino, si è trasferito a __________ () nel 1994 e poi a __________ dal febbraio 1998, ma rimane tuttavia limitatamente imponibile nel Cantone quale proprietario di sostanza immobiliare a __________ __________;
che, con decisione del 28 settembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 14’030, assoggettato all’imposta con l’aliquota del 9.995%, e la sostanza imponibile in fr. 58’223, tassata con l’aliquota dello 0.639%;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 9 dicembre 1998, contestando le aliquote impiegate per il calcolo dell’imposta;
che, con scritto del 17 dicembre 1998, l’autorità fiscale invitava il contribuente a giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, avvertendolo che, in mancanza di un motivo di restituzione del termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che il contribuente rispondeva telefonicamente alla missiva in questione, addebitando ad un ritardo del servizio postale la responsabilità dell’inosservanza del termine di reclamo;
che l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 15 febbraio 1999, argomentando che il contribuente avrebbe dovuto ricevere non solo la notifica della tassazione del 28 settembre 1998 ma anche i conguagli inviatigli pochi giorni dopo e che doveva ritenersi improbabile che non avesse ricevuto alcuno degli invii in questione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della decisione su reclamo e ribadisce di avere ricevuto la notifica della tassazione del 28 settembre solo il 27 novembre 1998;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.; CDT n. 80.98.00028 del 23 marzo 1998 in re C. e A. F.);
che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
che l’autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato: dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo;
che, infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che, ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);
che più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative);
che, all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);
che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.) oppure il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
che, nel caso in esame, l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del ricorrente, argomentando che egli ha ricevuto le bollette dei conguagli d'imposta il 30 settembre 1998 (data di spedizione) e che tuttavia non ha chiesto la reintimazione della notifica di tassazione;
che è tuttavia ben difficile trarre da questa sola circostanza una prova inconfutabile della tardività del reclamo interposto dal ricorrente contro la tassazione intimatagli il 28 settembre 1998, in considerazione della notoria lentezza del servizio postale italiano;
che, avendo proceduto all’intimazione mediante posta normale, l’autorità di tassazione non è infatti in grado di comprovare che al contribuente la decisione contestata sia stata notificata in un momento precedente i trenta giorni dal giorno in cui ha interposto reclamo;
che le considerazioni or ora proposte in merito alla prova della notifica della tassazione possono essere estese anche alla prova del recapito delle bollette relative ai conguagli, che è pure avvenuto mediante posta semplice;
che del resto il mero accenno, contenuto nella decisione impugnata, alla poca “probabilità” che nessuno dei quattro invii sia tempestivamente pervenuto al ricorrente, non è evidentemente sufficiente a consolidare la decisione dell’autorità di tassazione, per il fatto che a quest’ultima incombeva l’onere di “provare” un fatto e non già di dimostrarne la probabilità;
che il ricorso è conseguentemente accolto e la decisione impugnata è annullata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione per una nuova decisione nel merito del gravame.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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