AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.61
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00061
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 5 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
domiciliato a __________, è proprietario
del mapp. n. __________ del Comune di
domicilio.
Le stime immobiliari delle
proprietà situate nel Comune in questione sono state sottoposte a revisione
generale, in base a una decisione del 31 marzo 1993 del Consiglio di Stato. La
nuova stima della part. n. __________,
entrata in vigore il 1° gennaio 1995, è stata così stabilita: fr. 430’000 per
l’abitazione, fr. 20’000 per il garage, fr. 13’200 per il portico e fr. 324’500
per i terreni.
In seguito ad un ricorso
del proprietario, interposto in data 20 marzo 1996, il Tribunale di
espropriazione, con sentenza del 20 marzo 1998, ha ridotto i valori del portico
e dei terreni, rispettivamente, a fr. 10’152 e a fr. 249’570.
- Notificando ai
coniugi __________ e __________ __________
la tassazione IC 1995/96, con decisione del 21 ottobre 1996, l'Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il valore della sostanza immobiliare dei
contribuenti in fr. 787’700.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo all’autorità fiscale, adducendo di avere
interposto ricorso al Tribunale di espropriazione e contestando di conseguenza
il calcolo sia dell’imposta sulla sostanza sia dell’imposta sul relativo
reddito.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva parzialmente il suddetto gravame, con decisione dell’8 febbraio
1999, riducendo il valore dell’immobile di __________
a fr. 709’722 e rilevando in sostanza di essersi attenuta alle risultanze della
revisione generale delle stime intrapresa per il 1995.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ chiedono, in via principale, che il
valore della sostanza immobiliare per entrambi i bienni in discussione sia
ridotto a fr. 324’540, e, in via subordinata, che sia applicata una riduzione
del 30% o del 20% sul nuovo valore di stima.
A loro avviso, l’autorità
di tassazione avrebbe operato in modo contraddittorio, per il fatto di avere
applicato retroattivamente ai periodi fiscali in questione la stima del marzo
1998 e di non avere, d’altra parte, applicato la deduzione del 20% o del 30% prevista
dalla nuova legge sulla stima.
- 4.1.
L’imposta sulla
sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In linea
di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT),
riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari. Infatti,
per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono
imposti per il valore di stima ufficiale.
Quanto alle basi temporali,
la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio
del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT).
4.2.
Negli ultimi anni la
normativa in materia di stima ufficiale della sostanza immobiliare ha subìto
diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e giurisprudenziali:
• il
1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
• il
20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45 Lst,
che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
• con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato
gli articoli 47 e 48 Lst.
Nel caso qui in
discussione, che si riferisce alle imposte sulla sostanza del periodo fiscale
1995/96, deve pertanto essere anzitutto risolta la questione del diritto applicabile,
anche in considerazione delle censure dei ricorrenti, in merito
all’applicazione della nuova legge nel tempo.
4.3.
Come accennato, la legge
sulla stima del 1996 è entrata in vigore solo il 1° gennaio 1997 (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996). Essa si applicherà
pertanto ai soli periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore.
L’imposta sulla sostanza 1995/96 dipende quindi ancora dalle stime intraprese
conformemente alla legge del 1936.
Quanto alle modifiche
recentemente approvate dal popolo con votazione del 7 febbraio 1999, la loro
entrata in vigore è stata stabilita a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 1999), sicché ne è esclusa
un’applicazione retroattiva ai periodi fiscali precedenti il 1999.
Si deve infatti ricordare
che, per la legge tributaria, la sostanza imponibile è calcolata sulla
consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art.
54 LT); per evidenti ragioni di parità di trattamento fra i contribuenti è
pertanto necessario che a tutti siano applicate le disposizioni sulla stima
immobiliare che vigono al momento determinante, cioè al 1° gennaio del primo
anno del periodo fiscale. I ricorrenti non possono infatti invocare una
disciplina della stima immobiliare a loro più favorevole, che sia entrata in
vigore in un momento successivo a tale data ma prima che la loro tassazione
fosse passata in giudicato.
Per rispondere al quesito
quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica della base legale,
vige infatti il principio che sono determinanti quelle disposizioni che valgono
per l’adempimento della fattispecie da disciplinare giuridicamente o che
comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute in seguito devono essere
lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib 110 consid.
5 e giurisprudenza citata).
4.4.
Dalle premesse descritte
discende la conseguenza che alla tassazione dell’imposta sulla sostanza del
periodo 1995/96 si applica la legge sulla stima del 1936 mentre a quella
relativa al periodo 1997/98 si applica la nuova legge del 1996, nella versione
in vigore fino al 31 dicembre 1997 (cfr. anche RDAT II-1997 n. 28t). La
modifica del 7 febbraio 1999 non è infatti applicabile alle tassazioni di
periodi fiscali precedenti, le cui decisioni non siano ancora definitive,
proprio perché il “fatto” di rilevanza giuridica su cui si fonda il prelievo
dell’imposta sulla sostanza è la proprietà dell’immobile al momento
determinante (rispettivamente, 1° gennaio 1995 e 1997).
- Dunque, per quanto
concerne il periodo fiscale 1995/96, la sostanza immobiliare dei ricorrenti è
stata commisurata in fr. 709’722, conformemente alla decisione del Tribunale di
espropriazione.
I ricorrenti contestano
tale decisione, argomentando sostanzialmente che la sentenza del Tribunale di
espropriazione con cui è stato definitivamente stabilito il valore di stima per
la revisione generale 1995 è stata emessa nel 1998, cosa che impedirebbe una
sua applicazione retroattiva al periodo 1995/96.
5.1.
L'art. 3 cpv. 1 LSt 1936
precisava che il Consiglio di Stato era competente a stabilire il turno delle
revisioni periodiche, di regola decennale (cpv.1). La legge conferiva nondimeno
facoltà all'Esecutivo cantonale di prolungare il turno, per determinati comuni
o determinate regioni, a quindici anni (art. 3 cpv. 2 LSt 1936) e, in taluni
casi, con particolare riguardo per le zone di montagna e delle valli, persino
di confermare puramente e semplicemente le stime in corso per altri dieci anni
(art. 3 cpv. 3 LSt 1936). Al proprietario di immobili veniva comunque lasciata
la facoltà, ogni due anni e a partire dal terzo anno in cui vennero determinate
le stime, di chiedere, su istanza accompagnata dal preavviso della
municipalità, la revisione dei valori di singoli fabbricati (art. 4 cpv. 1 LSt
1936).
Contro le nuove stime era
dato diritto di reclamo all’ufficio cantonale di stima (art. 16 cpv. 1 Lst
1936) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 19 cpv. 1 Lst
1936).
5.2.
La questione come debba
essere calcolato il valore di stima nel caso in cui le stime non siano ancora
cresciute in giudicato, non essendo ancora scaduto il termine per interporre
ricorso all’autorità competente o essendo pendente un simile gravame, ha dato
adito a problemi non indifferenti.
Infatti, il Tribunale
federale, in una sentenza del 1978, ha dichiarato arbitraria la prassi
cantonale, consistente nell’applicare ai fini fiscali valori di stima non
definitivi, salvo il diritto del contribuente di chiedere la revisione della
tassazione in caso di riduzione degli stessi. Pur ammettendo, infatti, che la
prassi in questione aveva il merito di risolvere diversi problemi di ordine
giuridico e pratico, evitando in particolare il verificarsi della prescrizione
nei casi in cui gli organi di stima procrastinassero troppo le loro decisioni, I’Alta
Corte riteneva tuttavia che essa fosse in contrasto con la lettera della legge
in materia di stima. Inoltre, sosteneva che il fatto di rimettere all’
iniziativa del contribuente, mediante un’istanza di revisione, la modifica
della tassazione, in seguito all’eventuale accoglimento di un ricorso,
comportasse un “ingiustificato aggravio a suo carico” (STF del 12 luglio 1978).
Tale decisione del
Tribunale federale è stata poi confermata da questa Camera, che ha così
ribadito che le autorità fiscali devono attenersi alle stime primitive, riservandosi
tuttavia espressamente la riscossione dell’imposta sull’eventuale differenza,
qualora le stime fossero modificate a seguito di una procedura ricorsuale (CDT
- 175 del 30 aprile 1980; CDT n. 347 del 21 settembre 1981; CDT
- 371 del 2 settembre 1983).
5.3.
La suddetta giurisprudenza
è peraltro stata oggetto di critica, in una più recente sentenza di questa
Camera (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in RDAT I-1995 n. 8t), la quale ha
però lasciato aperta la questione, dato che i ricorrenti non avevano in casu
impugnato la nuova stima ufficiale. La Camera di diritto tributario si è
chiesta, in primo luogo, perché mai sia I’autorità fiscale a dover procedere
d’ufficio alla modifica della tassazione, quando l’esito della procedura in
materia di stima sia stato sfavorevole al contribuente; in un simile caso,
infatti, la riscossione della differenza fra l’imposta dovuta e quella pagata
in base alla tassazione cresciuta in giudicato potrebbe essere intrapresa solo
qualora l’autorità apprendesse l’esito della procedura stessa direttamente
dall’autorità competente; ma ciò potrebbe anche non accadere, poiché l’Ufficio
di tassazione non è certo parte nella procedura in questione. Il contribuente
stesso, d’altronde, non ha nessun interesse a comunicare di propria iniziativa
l’esito del suo ricorso.
Questa Camera si era
inoltre dichiarata perplessa in merito all’esistenza di una base legale che
consentirebbe all’autorità di tassazione di riscuotere l’imposta sulla
differenza, non essendovi un motivo di ricupero d’imposta né di revisione.
La Camera concludeva
affermando che il vero problema è dunque quello della retroattività della
decisione in materia di stima ufficiale. Quali che siano cioè l’esito e la
durata dell’eventuale procedura ricorsuale, la decisione che ne scaturirà
produrrà effetti, ai fini fiscali, a partire da un momento precedente
all’emissione della stessa. L’unico modo per evitare le difficoltà connesse con
la necessità di modificare una tassazione cresciuta in giudicato, tutelando nel
contempo la certezza del diritto, sarebbe dunque quello di sospendere la
tassazione fino alla decisione del ricorso sulla stima. In tal caso, vi sarebbe
però il pericolo, non indifferente della prescrizione; inoltre, sarebbe disatteso
il legittimo interesse del contribuente a conoscere in termini ragionevoli i
fattori imponibili determinanti per la tassazione del periodo fiscale in corso.
5.4.
Anche in questo caso il
problema evocato nelle considerazioni appena esposte può essere lasciato
aperto.
Infatti, ai ricorrenti
l’imposta sulla sostanza è stata calcolata dapprima in base alla nuova stima
del 1995, ed è poi stata ridotta dopo che è divenuta esecutiva la sentenza del
Tribunale di espropriazione. Che quest’ultima abbia effetto retroattivo al 1°
gennaio 1995 è, per le ragioni appena enunciate, del tutto coerente con il
sistema fiscale ticinese, che prevede l’accertamento del valore ufficiale degli
immobili in una procedura separata da quella di tassazione (v. anche STF 26
gennaio 1990 in RDAT 1990
n. 71).
- In via subordinata,
come detto, i ricorrenti chiedono che la stima ufficiale del 1995, così come
modificata dalla sentenza del Tribunale di espropriazione nel 1998, sia
applicata dall’autorità fiscale con una riduzione del 30% o del 20%.
6.1.
L’art. 47 cpv. 1 terza
frase della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 (Lst), nella versione in vigore fino alla fine del 1998,
stabilisce che, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con una
diminuzione del 20%. Fra i Comuni interessati da questa norma transitoria rientra
anche __________ (cfr. ordinanza del
Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996).
Lo sconto in questione è
stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i
proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa
con stime molto più vecchie, quindi molto più basse (RDAT II-1997 n.
28t).
In seguito alla modifica
del 7 febbraio 1999, entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 1999, l’art.
47 cpv. 1 Lst prevede ora una diminuzione del 30% dei valori di stima.
6.2.
Poiché, come già detto,
non è possibile anticipare al periodo 1995/96 l’applicazione dell’art. 47 Lst,
meno che mai nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 1999, è
ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che non ha concesso ai ricorrenti
la deduzione del 20% o addirittura del 30% del valore di stima ufficiale.
Anche in relazione a
questo aspetto, deve essere ricordato loro che l’applicazione di una nuova
legge o di una versione più recente della stessa legge non può essere fatta
dipendere semplicemente dal momento in cui la decisione viene adottata o addirittura
dal fatto che vengano interposti reclami o ricorsi.
- Il ricorso è
pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT)§.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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