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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.66
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00066
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 1999
in materia di: IC/IFD 96 intermedia - IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
di __________, sempre in qualità di responsabile marketing.
Il 30 agosto 1996 l’UT notificava al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva tra l’altro il reddito del lavoro conseguito nel 1994 (fr. 22'790.- in media annua) e le indennità di disoccupazione (fr. 3'733.- in media annua), che aveva ricevuto sempre nel corso di quell’anno.
A quasi due anni di distanza, il 24 agosto 1998, l’UT notificava al contribuente una tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 per inizio d’attività, con effetto dal 1° febbraio 1996. Al posto dei due suddetti redditi, gli veniva esposto pro rata temporis il reddito annualizzato conseguito a partire dal 1° gennaio 1996 presso la __________ __________ di __________.
Lo stesso giorno, l’UT notificava pure al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, in cui gli veniva esposto il medesimo reddito del lavoro della tassazione intermedia.
Dopo essere stato sentito dall’ UT il 23 novembre 1998, il contribuente presentava un’ulteriore memoria in data 27 dicembre 1998, in cui sviluppava ampiamente gli argomenti toccati nel reclamo e chiedeva inoltre il riconoscimento delle spese professionali in relazione al suo statuto di pendolare che si reca settimanalmente dal domicilio di __________ al luogo di lavoro a __________, come pure il riconoscimento delle spese per conseguire in __________ il certificato di perfezionamento nella lingua inglese.
Con due distinte decisioni su reclamo del 15 febbraio 1999 l'UT confermava la tassazione intermedia per inizio dell’attività e il relativo reddito del lavoro, imponibile anche nel periodo fiscale IC/IFD 1997-98, elevando tuttavia la deduzione per spese di trasporto da fr. 3'000.- a fr. 5'000.-. Della motivazione delle due decisioni su reclamo verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Riassume la sua situazione studentesca e lavorativa dell’ultimo decennio e, meglio, dal 1° settembre 1985 alla fine del 1998. Confuta in particolare le tesi dell’ UT, segnatamente l’asserito svolgimento di un’attività lavorativa accanto allo studio, negando che il suo ingresso definitivo nell’attività lavorativa sia avvenuto soltanto il 1° febbraio 1996. Contesta quanto asserito dall’UT, segnatamente che non sarebbero mai stati dati i presupposti per una tassazione intermedia per inizio dell’attività, poiché ha lavorato ininterrottamente per due anni dal 1° settembre 1988 al 31 agosto 1990 presso il __________ di __________. Nega inoltre che possa essere attribuita rilevanza alla qualifica di studente all’inizio del periodo fiscale 1995-96, in quanto riferita a un giorno preciso il 1° gennaio 1995 e non all’intero arco del periodo fiscale.
Chiede inoltre un considerevole aumento della deduzione per spese di trasporto, da calcolare sulla base di km 250 settimanali per recarsi da __________ a __________, oltre all’abbonamento generale delle ferrovie. Ribadisce infine la richiesta di dedurre le spese sopportate per ottenere il certificato di perfezionamento nella lingua inglese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 in materia di IC/IFD 1997-98 è riformata nel senso che la deduzione per "altre spese professionali" viene elevata a fr. 10'000.- di media annua.
Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta IC/IFD 1997-98.
§§ La decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 in materia di tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 (dal 1° febbraio 1996) è confermata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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