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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.69
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00069
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 marzo 1999
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è comproprietaria di un immobile nel comune di __________ ed è pertanto contribuente limitatamente imponibile nel canton Ticino;
che il 30 giugno 1998 l' Ufficio di tassazione (UT) notificava alla contribuente la tassazione IC 1997-98, in cui il reddito imponibile veniva determinato in fr. 1'460.- e l'imposta dovuta in fr. -.-;
che sempre il 30 giugno 1998 l'UT notificava alla contribuente anche la tassazione IC 1995-96, in cui il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 2'168,. e l'imposta cantonale dovuta veniva fissata in fr. 286,80;
che con tempestivo reclamo del 26 luglio 1998 la contribuente contestava la notifica di tassazione IC 1995-96, chiedendo la rettifica delle deduzioni in funzione dello stato, essendo coniugata dal 1980 e non nubile;
che nel frattempo la notifica di tassazione IC 1997-98 passava incontestata in giudicato;
che con decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 l'UT riduceva il reddito imponibile della contribuente per l'IC 1995-96 a fr. 975.- e l'imposta dovuta a fr. 53,60;
che con tempestivo ricorso al Tribunale d'appello, Camera di diritto tributario, chiede di essere dichiarata esente come nel periodo fiscale IC 1997-98 e quindi l'annullamento della tassazione IC 1995-96 con conseguente retrocessione dell'imposta annua di fr. 53,60 che avrebbe pagato a torto per due anni;
che trasmettendo l'incarto a questa Camera l'UT rileva di essere incorso in un errore e di non aver tenuto conto nella tassazione IC 1997-98 dei fattori di reddito e di sostanza fuori cantone ai fini dell'aliquota (art. 6 LT);
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dall'esame dell'incarto il ricorso risulta manifestamente infondato;
che, secondo l'art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;
che la tassazione IC 1995-96 risulta del tutto corretta, avendo preso in considerazione, come tassativamente previsto dall'art. 6 LT, i fattori di sostanza e di reddito fuori cantone per determinare l'aliquota applicabile;
che per contro la tassazione IC 1997-98 è manifestamente sbagliata, in quanto frutto di una chiara svista dell'UT, che si è dimenticato di considerare per l'aliquota i fattori di sostanza e di reddito fuori cantone, che risultano dalla tassazione del cantone di domicilio (-);
che, come si è visto, la tassazione IC 1997-98 è passata in giudicato e, malgrado il manifesto errore a favore della ricorrente, non può più essere modificata dall'autorità fiscale;
che, così stando le cose, la ricorrente è malvenuta a chiedere la modifica della tassazione IC 1995-96 e la retrocessione dell'imposta pagata a giusto titolo;
che questo giudice fa astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizio, malgrado la soccombenza della ricorrente, considerando come essa possa essere stata tratta in inganno dalla contraddittorietà delle due tassazioni (IC 1995-96 e IC 1997-98) emesse entrambe il 30 giugno 1998 dall'UT.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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