AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.7
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00007
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1961, celibe, domiciliato a , titolare di una rendita AI e di una rendita dell’INSAI, svolge una attività occupazionale presso il laboratorio protetto “ ” di __________, dove soggiorna e pernotta durante la settimana.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione gli esponeva, conformemente a quanto dichiarato, un reddito da attività accessoria, conseguito in laboratorio protetto, di fr. 2006.- di media annua, dal quale deduceva un importo di fr. 700.- per “altre spese professionali” (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 agosto 1997).
Con decisione del 14 dicembre 1998 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il contribuente è beneficiario di rendite delle assicurazioni sociali e che non svolge alcuna attività lavorativa professionale che possa dargli diritto alla deduzione delle spese di trasferta.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone l’accoglimento parziale del ricorso. Si pone, preliminarmente, la questione di sapere se la retta pagata dal ricorrente al laboratorio protetto non debba essere considerata alla stregua di una spesa di malattia deducibile, giungendo a conclusione negativa. Ammette quindi, che in queste condizioni, si giustifica l’azzeramento del reddito conseguito dal ricorrente nel laboratorio protetto in considerazione della natura particolare di questo reddito.
Degli argomenti sviluppati dalle parti nei rispettivi allegati verrà detto in seguito, per quanto necessario.
4.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile.
4.2.
La legge tributaria non definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità». Essa va quindi interpretata alla luce dei materiali legislativi, che sovente forniscono informazioni circa il senso delle norme, permettendo di stabilire che cosa effettivamente il legislatore abbia voluto o non abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
Dai verbali della Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(cfr. Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
4.3.
La disposizione legale in questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche, per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38; Agner/Steinmann/Jung, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 139 s; inoltre, per le molte: CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I. M., con riferimenti).
4.4.
4.4.1. La giurisprudenza di questa Camera ha così avuto modo di chiarire, sulla scorta delle indicazioni fornite dai materiali legislativi, che le spese dentarie non rientrano per l’imposta cantonale nel novero delle spese di malattia deducibili, poiché non costituiscono, in linea di principio, trattamenti medici, che le casse malati hanno l'obbligo di assumere (CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I. M., con riferimenti). Fanno eccezione unicamente le sole spese che rientrano nell'elenco delle prestazioni obbligatorie incondizionate e condizionate (Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni n. 25, del 20 aprile 1995, concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p. 6).
4.4.2. Questo Camera ha poi avuto occasione di riconoscere che le cure dei malati a domicilio, prestate da infermieri alle dipendenze di comuni o enti di pubblica utilità, sono incluse fra le prestazioni obbligatorie previste dalla LAMal. Le relative spese sono pertanto considerate spese per malattia e sono conseguentemente deducibili dal reddito del contribuente, nella misura in cui non siano a carico di un' assicurazione (CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re CE J.M. L.).
4.4.3. Questa Camera ha altresì avuto l’opportunità di chiedersi, in considerazione della rilevanza che ha assunto, nell’ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali, la nozione di “grande invalido”, ora di fatto riconosciuta anche dalla LAMal, se le spese legate al ricovero in una casa di cura non debbano essere considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito, almeno nei casi in cui il la persona interessata adempia i requisiti definiti all’art. 42 LAI (titolarità di un "assegno per grandi invalidi" erogato dalla cassa di compensazione AVS in virtù dei combinati disposti dell'art. 43bis LAVS e dell'art. 42 LAI) (CDT n. ..__________ del 4 giugno 1997 in re A. e M. S.).
Alla questione è poi stata
data risposta affermativa in un successivo giudizio (CDT n.
..__________ del 23 luglio 1997 in re H. C.; inoltre CDT
è stato espressamente riconosciuto che le spese legate al ricovero in una casa
di cura devono essere considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito,
almeno nei casi in cui il la persona interessata adempia i requisiti definiti
all’art. 42 LAI (titolarità di un "assegno per grandi invalidi"
erogato dalla cassa di compensazione AVS in virtù dei combinati disposti
dell'art. 43bis LAVS e dell'art. 42 LAI).
4.4.4. È stata invece negata la natura di spese di malattia, infortunio o invalidità, ai costi per una domestica che assiste una persona anziana al suo domicilio (CDT n. ..__________ del 26 marzo 1998 in re G. B.).
4.5.
Non diversamente ne va nel caso dell’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, eccezion fatta di una prassi meno restrittiva rispetto a quella cantonale in materia di cure dentaria, che vengono ammesse nella misura in cui non abbiano mero carattere estetico (CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re G. F.), come pure di spese di malattia dei grandi invalidi ricoverati in una casa di cura o una casa per anziani, determinate computando il minimo vitale LEF e non un importo per spese alberghiere stabilito forfetariamente dall’autorità fiscale (CDT n. ..__________ del 17 settembre 1998 in re A. B.).
Venendo ora al caso delle spese sopportate da un titolare di una rendita d’invalidità per il soggiorno in un laboratorio protetto, occorre innanzi tutto rilevare che le prestazioni fornite da simili istituzioni non rientrano, di regola, tra quelle per le quali il Legislatore ha voluto la deduzione fiscale in discussione, se è vero che “possono quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero” (cfr. Verbale del 10 novembre 1993, p. 11; si vedano inoltre: Bernardoni, loc. cit., p. 38; Agner/Steinmann/Jung, loc. cit.).
L’attività svolta da un invalido in un laboratorio protetto non rientra per altro tra i provvedimenti sanitari eccezionalmente assunti dall’assicurazione per l’invalidità, quando non siano destinati alla cura vera e propria del male, ma direttamente all’integrazione professionale (cfr. art. 12 LAI), bensì tra i provvedimenti professionali, segnatamente tra quelli di prima formazione professionale (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 lett. a LAI).
La caratteristica di questi istituti di reintegrazione professionale non viene meno o, altrimenti detto, rimane comunque preponderante, anche se essi vengono riconosciuti dell'ambito della LAMal quali istituti che attuano (anche) provvedimenti medici di reintegrazione (art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal ; si veda, inoltre, il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 17 dicembre 1997, art. 1 lett. h).
Per quanto precede, sarebbe quindi in contrasto con la volontà del Legislatore estendere la deduzione per le spese legate a malattia, invalidità o infortunio, al di là delle prestazioni mediche, anche alle spese legate a provvedimenti di tipo professionale. Se il Legislatore avesse voluto giungere a tanto, non avrebbe mancato di esprimerlo chiaramente nella norma di legge o quanto meno di manifestarlo con chiarezza nei materiali legislativi. Gli stessi, invece, sono chiaramente di segno contrario e improntati a più o meno grande prudenza. Basti pensare che la deduzione della retta della casa per anziani (cfr. supra, consid. 4.2.) è ammessa solo nel caso dei grandi invalidi (di grado elevato) secondo l’art. 43bis cpv. 1 LAVS e dei grandi invalidi secondo gli art. 42 LAI e 36 OAI, come pure delle persone che presentano, secondo la classificazione cantonale degli istituti di cura, un grado di dipendenza 3 o superiore).
5.2.
Ci si può certo chiedere se i costi dell’attività in un laboratorio protetto non possano e non debbano in casi del tutto eccezionali essere comunque deducibili. Ciò potrebbe verificarsi appunto nel caso dei grandi invalidi AVS e AI e delle persone con grado di dipendenza 3 o superiore secondo le classificazioni cantonali, a maggior ragione quando l’istituto in questione rientra tra quelli che attuano provvedimenti medici di riabilitazione, al beneficio del riconoscimento cantonale secondo l’art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal (cfr. Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 17 dicembre 1997, art. 1 lett. h).
Non occorre tuttavia approfondire ulteriormente questa ipotesi e, meglio, interrogarsi su come debba essere calcolata la parte della retta che potrebbe riferirsi alla cura medica, escludendo la parte “alberghiera” e quella di natura occupazionale o reintegrativa a carattere professionale.
In effetti nel caso in esame, il ricorrente non risulta essere al beneficio di un assegno per grandi invalidi né rientra tra le persone con dipendenza di grado 3 o superiore. Basti pensare che egli gode pur sempre di un’autonomia gestionale relativamente ampia, che gli consente di affrontare da solo le trasferte dal domicilio a Piotta e viceversa.
5.3.
Così stando le cose, è pure superfluo chiedersi se il ricorrente adempia l’ulteriore condizione posta sia dall’art. 32 cpv. 1 lett. h LT sia dall’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, secondo cui la deduzione è ammessa solo quando “quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo”.
In effetti, nel caso in esame, il ricorrente risulta essere titolare di una prestazione complementare alla rendita AI che nel 1993 era di fr. 5'304.- e nel 1994 di fr. 5'976.-, alla cui determinazione concorrono, entro limiti determinati, anche le spese per la retta del laboratorio protetto (cfr. art. 3 cpv. 4 e 4bis LPC).
5.4.
Tutte queste questioni, lasciate aperte dal presente giudizio, costituiscono altrettanti temi che meriterebbero ulteriore approfondimento da parte del legislatore, rispettivamente dell'Autorità incaricata dell'applicazione della legge nel quadro delle apposite direttive amministrative, tuttora silente sulle questioni evocate nel presente giudizio e sollevate d'ufficio dall'Autorità fiscale medesima nelle osservazioni al ricorso.
A questo proposito la Divisione cantonale delle contribuzioni si chiede innanzi tutto se il compenso annuo ricevuto dal ricorrente possa essere considerato salario, lasciando intuire una risposta negativa.
Proprio la natura dell'attività svolta in un laboratorio protetto, che non ha quale obiettivo prioritario produttività e redditività come qualsiasi altra azienda, induce a negare che il compenso versato all'ospite del laboratorio possa essere considerato reddito da attività dipendente, quanto meno fino a che non resti contenuto entro limiti esigui. In tal caso non si giustificherebbe né di esporlo quale reddito né di ammettere deduzioni per spese professionale.
Tuttavia la soluzione non muterebbe, qualora si intendesse considerare salario e, meglio, reddito da attività dipendente tale compenso. In tal caso appare da tutto principio chiaro che le spese per conseguirlo (spese di trasporto, ma anche di doppia economia domestica e di alloggio) sarebbero tali da soverchiarlo, annullandolo completamente.
Questa Camera ritiene quindi di poter accedere alla proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni di concedere al ricorrente una deduzione per spese professionali che corrisponda complessivamente al reddito conseguito nel laboratorio protetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese professionali viene elevata da fr. 700.- a fr. 2'006.-.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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