AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.7
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00007
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1961, celibe, domiciliato a , titolare di una
rendita AI e di una rendita dell’INSAI, svolge una attività occupazionale
presso il laboratorio protetto “ ” di __________, dove soggiorna e pernotta
durante la settimana.
Nella notifica di tassazione
IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione gli esponeva, conformemente a quanto
dichiarato, un reddito da attività accessoria, conseguito in laboratorio
protetto, di fr. 2006.- di media annua, dal quale deduceva un importo di fr.
700.- per “altre spese professionali” (cfr. notifica della tassazione dell’ 11
agosto 1997).
- Il 29 agosto 1997 il
contribuente presentava reclamo, chiedendo la deduzione dal reddito di un
importo di fr. 1'000.- per spese di trasporto dal domicilio di __________ al
laboratorio protetto di Piotta.
Con decisione del 14
dicembre 1998 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il contribuente è
beneficiario di rendite delle assicurazioni sociali e che non svolge alcuna
attività lavorativa professionale che possa dargli diritto alla deduzione delle
spese di trasferta.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riforma della decisione su
reclamo, facendo notare di dover sopportare circa fr. 1'000.- all’anno di spese
di trasporto e di doppia economia domestica, poiché deve provvedere al pagamento
della retta del Laboratorio, comprensiva di vitto e alloggio.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni propone l’accoglimento parziale del ricorso. Si pone,
preliminarmente, la questione di sapere se la retta pagata dal ricorrente al
laboratorio protetto non debba essere considerata alla stregua di una spesa di
malattia deducibile, giungendo a conclusione negativa. Ammette quindi, che in
queste condizioni, si giustifica l’azzeramento del reddito conseguito dal
ricorrente nel laboratorio protetto in considerazione della natura particolare
di questo reddito.
Degli argomenti sviluppati
dalle parti nei rispettivi allegati verrà detto in seguito, per quanto
necessario.
- Così come rilevato
dalla Divisione delle contribuzioni, occorre preliminarmente chiedersi
d’ufficio se la retta corrisposta dal contribuente al Laboratorio protetto di
__________ sia da considerare alla stessa stregua di una spesa di malattia e debba
quindi essere dedotta dal reddito. In caso di risposta affermativa, più non si
giustificherebbe un’ulteriore deduzione per spese di trasporto e di doppia
economia domestica, non potendo coerentemente più essere qualificata quale
attività professionale l’attività occupazionale svolta dal ricorrente nel
Laboratorio protetto.
4.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del
contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali
spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del
reddito imponibile.
4.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità». Essa va
quindi interpretata alla luce dei materiali legislativi, che sovente forniscono
informazioni circa il senso delle norme, permettendo di stabilire che cosa effettivamente
il legislatore abbia voluto o non abbia voluto disporre. Intenzioni del
legislatore che non hanno trovato espressione nella legge non sono tuttavia
vincolanti (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione fiscale non crea nuove categorie di malattia,
infortunio o invalidità ma si riferisce a quelle dichiarate tali dalla
specifica LF.
Possono
quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati
riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli
interventi sui denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in
deduzione poiché non configurano una malattia ai sensi della LF e della
relativa giurisprudenza»
(cfr.
Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono quelle
di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità
secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta
direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento
egli provvede». La Commissione conclude pertanto che «le casistiche non coperte
dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono
quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto di maggioranza della Commissione
speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il
progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato Rapporto
di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali del Gran
Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione ordinaria
primaverile 1994, pp. 606-615).
4.3.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38; Agner/Steinmann/Jung,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 139 s;
inoltre, per le molte: CDT n. ..__________ del 10
maggio 1996 in re I. M., con riferimenti).
4.4.
4.4.1. La
giurisprudenza di questa Camera ha così avuto modo di chiarire, sulla scorta
delle indicazioni fornite dai materiali legislativi, che le spese dentarie non
rientrano per l’imposta cantonale nel novero delle spese di malattia
deducibili, poiché non costituiscono, in linea di principio, trattamenti
medici, che le casse malati hanno l'obbligo di assumere (CDT n.
..__________ del 10 maggio 1996 in re I. M., con
riferimenti). Fanno eccezione unicamente le sole spese che rientrano
nell'elenco delle prestazioni obbligatorie incondizionate e condizionate (Circolare
della Divisione cantonale delle contribuzioni n. 25, del 20 aprile 1995,
concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p.
6).
4.4.2. Questo Camera
ha poi avuto occasione di riconoscere che le cure dei malati a domicilio,
prestate da infermieri alle dipendenze di comuni o enti di pubblica utilità,
sono incluse fra le prestazioni obbligatorie previste dalla LAMal. Le relative
spese sono pertanto considerate spese per malattia e sono conseguentemente deducibili
dal reddito del contribuente, nella misura in cui non siano a carico di un' assicurazione
(CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re CE
J.M. L.).
4.4.3. Questa Camera
ha altresì avuto l’opportunità di chiedersi, in considerazione della rilevanza
che ha assunto, nell’ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali, la
nozione di “grande invalido”, ora di fatto riconosciuta anche dalla LAMal, se
le spese legate al ricovero in una casa di cura non debbano essere considerate
anche ai fini dell’imposta sul reddito, almeno nei casi in cui il la persona
interessata adempia i requisiti definiti all’art. 42 LAI (titolarità di un
"assegno per grandi invalidi" erogato dalla cassa di compensazione
AVS in virtù dei combinati disposti dell'art. 43bis LAVS e dell'art. 42 LAI) (CDT
n. ..__________ del 4 giugno 1997 in re A. e M. S.).
Alla questione è poi stata
data risposta affermativa in un successivo giudizio (CDT n.
..__________ del 23 luglio 1997 in re H. C.; inoltre CDT
- ..__________ del 24 luglio 1998 in re G. F. e CDT
- ..__________ del 17 settembre 1998 in re A. B.), in cui
è stato espressamente riconosciuto che le spese legate al ricovero in una casa
di cura devono essere considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito,
almeno nei casi in cui il la persona interessata adempia i requisiti definiti
all’art. 42 LAI (titolarità di un "assegno per grandi invalidi"
erogato dalla cassa di compensazione AVS in virtù dei combinati disposti
dell'art. 43bis LAVS e dell'art. 42 LAI).
4.4.4. È stata invece
negata la natura di spese di malattia, infortunio o invalidità, ai costi per
una domestica che assiste una persona anziana al suo domicilio (CDT n.
..__________ del 26 marzo 1998 in re G. B.).
4.5.
Non diversamente ne va nel
caso dell’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, eccezion fatta di una prassi meno
restrittiva rispetto a quella cantonale in materia di cure dentaria, che
vengono ammesse nella misura in cui non abbiano mero carattere estetico (CDT
n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re G. F.), come pure
di spese di malattia dei grandi invalidi ricoverati in una casa di cura o una
casa per anziani, determinate computando il minimo vitale LEF e non un importo
per spese alberghiere stabilito forfetariamente dall’autorità fiscale (CDT
n. ..__________ del 17 settembre 1998 in re A. B.).
- 5.1.
Venendo ora al caso delle
spese sopportate da un titolare di una rendita d’invalidità per il soggiorno in
un laboratorio protetto, occorre innanzi tutto rilevare che le prestazioni
fornite da simili istituzioni non rientrano, di regola, tra quelle per le quali
il Legislatore ha voluto la deduzione fiscale in discussione, se è vero che “possono quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi
non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico,
farmaceutico e ospedaliero” (cfr.
Verbale del 10 novembre 1993, p. 11; si vedano inoltre: Bernardoni,
loc. cit., p. 38; Agner/Steinmann/Jung, loc. cit.).
L’attività svolta da un
invalido in un laboratorio protetto non rientra per altro tra i provvedimenti
sanitari eccezionalmente assunti dall’assicurazione per l’invalidità, quando
non siano destinati alla cura vera e propria del male, ma direttamente
all’integrazione professionale (cfr. art. 12 LAI), bensì tra i provvedimenti
professionali, segnatamente tra quelli di prima formazione professionale (cfr.
art. 16 cpv. 1 e 2 lett. a LAI).
La caratteristica di
questi istituti di reintegrazione professionale non viene meno o, altrimenti detto,
rimane comunque preponderante, anche se essi vengono riconosciuti dell'ambito
della LAMal quali istituti che attuano (anche) provvedimenti medici di reintegrazione
(art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal ; si veda, inoltre, il Decreto esecutivo del
Consiglio di Stato del 17 dicembre 1997, art. 1 lett. h).
Per quanto precede,
sarebbe quindi in contrasto con la volontà del Legislatore estendere la
deduzione per le spese legate a malattia, invalidità o infortunio, al di là
delle prestazioni mediche, anche alle spese legate a provvedimenti di tipo
professionale. Se il Legislatore avesse voluto giungere a tanto, non avrebbe
mancato di esprimerlo chiaramente nella norma di legge o quanto meno di
manifestarlo con chiarezza nei materiali legislativi. Gli stessi, invece, sono
chiaramente di segno contrario e improntati a più o meno grande prudenza. Basti
pensare che la deduzione della retta della casa per anziani (cfr. supra,
consid. 4.2.) è ammessa solo nel caso dei grandi invalidi (di grado elevato)
secondo l’art. 43bis cpv. 1 LAVS e dei grandi invalidi secondo gli art. 42 LAI
e 36 OAI, come pure delle persone che presentano, secondo la classificazione
cantonale degli istituti di cura, un grado di dipendenza 3 o superiore).
5.2.
Ci si può certo chiedere
se i costi dell’attività in un laboratorio protetto non possano e non debbano
in casi del tutto eccezionali essere comunque deducibili. Ciò potrebbe
verificarsi appunto nel caso dei grandi invalidi AVS e AI e delle persone con
grado di dipendenza 3 o superiore secondo le classificazioni cantonali, a
maggior ragione quando l’istituto in questione rientra tra quelli che attuano
provvedimenti medici di riabilitazione, al beneficio del riconoscimento
cantonale secondo l’art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal (cfr. Decreto esecutivo del
Consiglio di Stato del 17 dicembre 1997, art. 1 lett. h).
Non occorre tuttavia
approfondire ulteriormente questa ipotesi e, meglio, interrogarsi su come debba
essere calcolata la parte della retta che potrebbe riferirsi alla cura medica,
escludendo la parte “alberghiera” e quella di natura occupazionale o reintegrativa
a carattere professionale.
In effetti nel caso in
esame, il ricorrente non risulta essere al beneficio di un assegno per grandi
invalidi né rientra tra le persone con dipendenza di grado 3 o superiore. Basti
pensare che egli gode pur sempre di un’autonomia gestionale relativamente ampia,
che gli consente di affrontare da solo le trasferte dal domicilio a Piotta e viceversa.
5.3.
Così stando le cose, è
pure superfluo chiedersi se il ricorrente adempia l’ulteriore condizione posta
sia dall’art. 32 cpv. 1 lett. h LT sia dall’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD,
secondo cui la deduzione è ammessa solo quando “quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo”.
In effetti, nel caso in
esame, il ricorrente risulta essere titolare di una prestazione complementare
alla rendita AI che nel 1993 era di fr. 5'304.- e nel 1994 di fr. 5'976.-, alla
cui determinazione concorrono, entro limiti determinati, anche le spese per la
retta del laboratorio protetto (cfr. art. 3 cpv. 4 e 4bis LPC).
5.4.
Tutte queste questioni,
lasciate aperte dal presente giudizio, costituiscono altrettanti temi che
meriterebbero ulteriore approfondimento da parte del legislatore, rispettivamente
dell'Autorità incaricata dell'applicazione della legge nel quadro delle apposite
direttive amministrative, tuttora silente sulle questioni evocate nel presente
giudizio e sollevate d'ufficio dall'Autorità fiscale medesima nelle
osservazioni al ricorso.
- Avendo dato, nel
caso concreto, risposta negativa al quesito preliminare della deducibilità
della retta corrisposta dal contribuente al Laboratorio protetto che lo ospita,
occorre ora chiedersi se si debba ammettere la deduzione delle spese di
trasporto e di doppia economia domestica.
A questo proposito la
Divisione cantonale delle contribuzioni si chiede innanzi tutto se il compenso
annuo ricevuto dal ricorrente possa essere considerato salario, lasciando
intuire una risposta negativa.
Proprio la natura
dell'attività svolta in un laboratorio protetto, che non ha quale obiettivo
prioritario produttività e redditività come qualsiasi altra azienda, induce a
negare che il compenso versato all'ospite del laboratorio possa essere
considerato reddito da attività dipendente, quanto meno fino a che non resti
contenuto entro limiti esigui. In tal caso non si giustificherebbe né di
esporlo quale reddito né di ammettere deduzioni per spese professionale.
Tuttavia la soluzione non
muterebbe, qualora si intendesse considerare salario e, meglio, reddito da
attività dipendente tale compenso. In tal caso appare da tutto principio chiaro
che le spese per conseguirlo (spese di trasporto, ma anche di doppia economia
domestica e di alloggio) sarebbero tali da soverchiarlo, annullandolo
completamente.
Questa Camera ritiene
quindi di poter accedere alla proposta della Divisione cantonale delle
contribuzioni di concedere al ricorrente una deduzione per spese professionali
che corrisponda complessivamente al reddito conseguito nel laboratorio protetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese professionali viene elevata da fr. 700.- a fr.
2'006.-.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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