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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.74
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00074
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 marzo 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 9 marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava alla signora __________ __________ -__________ la tassazione IC/IFD 1997/98, commisurando il reddito imponibile in fr. 39’151 in media annua sia per l’IC sia per l’IFD;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 marzo 1998, contestando l’aumento del reddito aziendale nella misura del 104% rispetto alla sua dichiarazione;
che, dopo averla convocata in audizione, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 15 marzo 1999, così motivata:
«con riferimento al reclamo inoltrato e a quanto discusso in sede d’audizione l’autorità fiscale deve riconfermare il reddito aziendale di fr. 40’000 (fr. 39’836 reddito del lavoro e fr. 164 reddito dei titoli) in quanto la disponibilità finanziaria nel biennio di computo non è reputata sufficiente a coprire il fabbisogno»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ postula la riduzione del reddito aziendale all’importo di fr. 18’675 da lei dichiarato e contesta la ricostruzione dell’utile effettuata dall’autorità di tassazione;
che, in data 6 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario di avere nel frattempo ricevuto dalla contribuente la dichiarazione fiscale del periodo successivo e di avere già notificato la tassazione 1999/2000, precisando poi di avere ancora riscontrato gli stessi problemi di commisurazione del reddito aziendale sorti nei periodi precedenti e proponendo pertanto di esperire una verifica fiscale;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che il problema sollevato dal ricorso consiste nella commisurazione del reddito aziendale conseguito dalla ricorrente quale gerente __________ degli __________ di __________;
che, alla luce dei dubbi manifestati dalla stessa autorità fiscale, anche in relazione alla dichiarazione del successivo periodo 1999/2000, pare opportuno procedere ad una verifica fiscale, estesa non solo all’esercizio 1995/96 ma anche a quello 1997/98;
che, data la natura degli accertamenti di cui si tratta, è opportuno che sia l’autorità stessa a procedervi, dando alla ricorrente la possibilità di prendervi parte;
che la decisione impugnata viene pertanto annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché proceda alla verifica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché proceda ad una verifica fiscale.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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