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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.75
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00075
Lugano 117 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 30 marzo 1999
in materia di: multa tributaria
presentato da:
__________ __________, __________. __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il __________. __________ __________ ha avuto quale dipendente negli anni 1993/96 la signora __________ __________, di nazionalità __________ e titolare di un permesso di dimora;
che, con scritto del 14 novembre 1997, l’Ufficio imposte alla fonte invitava il datore di lavoro, che non aveva ancora notificato la propria dipendente non domiciliata, ad “ovviare alla dimenticanza” e ad inviare le proprie giustificazioni;
che tale invito, munito dell’avvertimento secondo cui era riservata l’apertura di una procedura di contravvenzione, era ripetuto in successivi scritti del 19 giugno e del 10 luglio 1998;
che, ricevuta la documentazione richiesta, con decisioni del 18 settembre 1998 l’Ufficio imposte alla fonte notificava al debitore dell’imposta i conteggi delle imposte degli anni 1993 (fr. 343,20), 1994 (fr. 436,80), 1995 (fr. 486), 1996 (fr. 442) e 1997 (fr. 408);
che, in data 24 settembre 1998, il debitore dell’imposta rispondeva che la dipendente in questione non lavorava più per lui e precisava di non ritenere giustificata la richiesta di pagare le imposte degli anni precedenti, non essendo più egli in grado di rivalersi nei confronti della contribuente;
che, dopo un ulteriore scambio di scritti, le suddette decisioni passavano in giudicato, non essendo state impugnate;
che, in data 3 dicembre 1998, l’Ufficio notificava al __________. __________ l’apertura di una procedura di sottrazione per sottrazione d’imposta alla fonte;
che, con decisione del 22 gennaio 1999, l’Ufficio infliggeva al debitore dell’imposta una multa di fr. 570, pari ad un terzo dell’imposta sottratta;
che tale sanzione veniva confermata con decisione del 1° marzo 1999, in seguito al reclamo del debitore d’imposta, con la motivazione che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera estera sono obbligati alla ritenuta alla fonte;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________. __________ chiede l’annullamento della multa, argomentando in sostanza di avere omesso di inoltrare i conteggi dell’imposta alla fonte solo perché attendeva che fosse l’autorità fiscale stessa a inviargli i formulari necessari, come era avvenuto in precedenza per altri dipendenti in condizioni analoghe;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, è punito con la multa (art. 175 cpv. 1 LIFD, art. 258 cpv. 1 LT);
che la multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta, ma, in caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta (art. 175 cpv. 2 LIFD, art. 258 cpv. 2 LT);
che, se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta (art. 175 cpv. 3 LIFD, art. 258 cpv. 3 LT);
che, per quanto concerne il diritto applicabile fino al 31 dicembre 1994, se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente, l'Autorità di tassazione reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il contribuente (art. 238 cpv. 1 LT), e, se e la mancata trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il debitore d'imposta è punito con la multa (cfr. art. 203 cpv. 1 LT), che va fino a cinque volte l'imposta sottratta a seconda della gravità dell'infrazione (cfr. art. 203 cpv. 2 LT);
che, nei cantoni che, come il Ticino, prelevavano fino al 1994 una imposta alla fonte che includeva anche l’imposta federale diretta, non era comunque possibile che il datore di lavoro potesse violare degli obblighi procedurali, proprio perché la legge federale non ne prevedeva (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna 1991, p. 35);
che, di conseguenza, nella misura in cui al ricorrente è stata inflitta una multa per sottrazione delle imposte 1993 e 1994, si deve tener conto del fatto che manca una base legale che consenta di estendere la sanzione alla sottrazione dell’imposta federale diretta;
che, per il resto, è invece giustificata la sanzione inflitta dall’autorità fiscale, tanto più che il ricorrente stesso riconosce di avere saputo di dover trattenere le imposte alla fonte e spiega di avere già intrapreso analoghe ritenute alla fonte per altri dipendenti;
che, proprio per queste ragioni, non può condurre a soluzioni diverse l’affermazione secondo cui egli avrebbe atteso che fosse l’autorità di tassazione a rivolgersi al lui per ottenere il pagamento delle imposte;
che, d’altronde, l’autorità di tassazione ha già debitamente tenuto conto delle giustificazioni addotte dal ricorrente, riducendo la multa ad un terzo dell’importo sottratto;
che pertanto si giustifica di confermare la decisione impugnata, dopo avere lievemente ridotto l’entità della sanzione, in considerazione della mancanza di base legale per sanzionare la sottrazione dell’imposta federale degli anni 1993 e 1994.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1° marzo 1999 è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr. 470.–.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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