AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.78
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00078
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di trasporto di un importo di fr. 11’400.- di media annua, oltre alle spese di doppia economia domestica di fr. 17'400.-.
Nella notifica di tassazione del 12 ottobre 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di trasporto a fr. 3'300.- e quella per doppia economia domestica a fr. 12'400.- e, meglio, fr. 7’200.- per l’affitto e fr. 5’200.- per la doppia economia domestica (due pasti fuori casa).
Con decisione del 15 marzo 1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che l’uso del mezzo pubblico non appariva irragionevole trattandosi del rientro alla fine della settimana e riconoscendo per la camera un costo mensile di fr. 600.- oltre alle spese di doppia economia domestica per i due pasti.
Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione delle spese di trasporto così come chiesto nella dichiarazione. Ribadisce la difficoltà di far rientro in __________ utilizzando il treno il venerdì alla fine del lavoro tenuto conto che lavora sui cantieri. Fa inoltre presente che con un affitto di soli fr. 600.- mensili a __________ si può prendere in locazione una topaia o poco più e che a causa della sua malattia, che gli causa ingenti costi di cura, deve poter fare giornalmente dei bagni.
Spese di alloggio e doppia economia domestica
4.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto
a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT
n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
4.2. Imposta cantonale
Secondo l'art. 5 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1997-1998 del 10 dicembre 1996, sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cpv. 1). È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (cpv. 2).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. b) del Decreto esecutivo del 10 dicembre 1996, se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, ha diritto a una deduzione di fr. 12.-, vale a dire fr. 24.- il giorno o fr. 5200.- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.
4.3. Imposta federale
Analogamente, secondo l'art. 9 dell' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’ attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, i contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che , i giorni festivi , rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale , possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio (cpv. 1). Per le spese supplementari causate dall’ alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno (cpv. 3)
Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa (cpv. 2) la deduzione forfetaria ammonta, negli anni di calcolo 1995 e 1996, a fr. 5'600.- (cfr. Appendice all'art. 3 della citata Ordinanza).
4.4.
Nella fattispecie, sia per l' IC sia per l'IFD l' Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni massime per spese di doppia economia domestica: fr. 5'200.– per il pranzo e per la cena e di fr. 7'200.-- per la camera.
Il ricorrente, come si è visto, contesta la valutazione del costo della camera, ritenendolo del tutto inadeguato alle condizioni di alloggio di __________, facendo inoltre presente di abbisognare di un confort minimo a dipendenza della malattia (psoriasi) che lo affligge e lo obbliga a costanti cure e a una particolare igiene.
Gli argomenti ricorsuali meritano tutela. Il dettagliato certificato medico prodotto prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente deve prestare molta attenzione alla cura della pelle e all'igiene per scongiurare un aggravamento della malattia e a lungo termine l'invalidità.
In simili condizioni si giustifica, date le particolari circostanze del caso e considerato altresì il canone di locazione contenuto, di concedere al ricorrente il costo dell'appartamento in ragione di fr. 12'000.- all'anno.
A tale costo vanno aggiunti quelli per la doppia economia domestica. Dal momento però che al ricorrente non viene riconosciuto soltanto il costo di una camera, ma quello dell'appartamento per le ragioni eccezionali sopra esposte, non si giustifica di concedere la deduzione per il pasto serale, avendo egli a disposizione un'abitazione provvista di cucine.
La deduzione per doppia economia domestica deve così essere fissata in fr. 2'600.- per l'IC e in fr. 2'800.- per l'IFD.
Complessivamente la deduzione ammonta così a fr. 14'600.- per l'IC e a fr. 14'800.- per l'IFD invece dell'importo di fr. 12'400.- ammesso dall'UT sia per l'IC sia per l'IFD.
5.1.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un importo di fr. 3'300.-- a copertura delle spese per l'abbonamento generale FFS per il trasferimento settimanale da __________ a __________.
Nel ricorso, il contribuente sostiene che, servendosi dei mezzi pubblici di trasporto e partendo il venerdì da __________ dopo le cinque, una volta giunto a __________ non troverebbe più la coincidenza.
5.2.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
5.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
5.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
5.5.
Nel caso in esame, posto che il contribuente rientri effettivamente ogni settimana a __________ da __________, se la scelta di usare il mezzo privato può essere condivisa da un punto di vista meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni sopra illustrate.
Dalla consultazione dell'orario ferroviario, risulta che il ricorrente può comodamente rientrare il sabato mattina con partenza da __________ alle 07.07 e arrivo a __________ già alle 10.32. Se invece partisse già alle 06.22 arriverebbe al domicilio già alle 09.22. Se invece lasciasse __________ con più agio, alle 09.07 a __________ arriverebbe alle 12.17.
Il rientro la domenica sera si presenta oltremodo favorevole. Partendo da __________ alle 18.00 sarebbe a __________ già alle 20'53. Partendo un'ora dopo arriverebbe un'ora dopo.
5.6
In simili condizioni, senza che metta conto interrogarsi sull'aspetto, non controverso in questa sede, del domicilio del ricorrente con riferimento alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 I 54 = RDAF 55 / 1999 p. 179 = ZStP 1999 p. 23), la deduzione concessa dall'UT per le spese di trasporto appare assolutamente ineccepibile.
La decisione dell' Ufficio di tassazione su questo punto deve quindi essere condivisa.
Spese e tassa di giustizia seguono quindi la parziale soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di alloggio e doppia economia domestica viene elevata da fr. 12'400.- a fr. 14'600.- per l'IC e a fr. 14'800.- per l'IFD. Per il resto la decisone su reclamo è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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