AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.82
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00082
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
dal 1° gennaio al 31 maggio 1995 alla __________ di __________
dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1995 alla __________
di __________ e __________
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di trasporto di un importo di fr. 10'000.- di media annua, oltre alle spese di doppia economia domestica di fr. 18'160.- (due pasti più la camera).
Nella notifica di tassazione del 16 febbraio 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di trasporto a fr. 5'660.- e quella per doppia economia domestica a fr. 9'600.-.
Con decisione del 15 marzo 1999 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione per spese di trasporto a fr. 6'100.- e quella per doppia economia domestica a fr. 12'250.-.
Chiede infine che le spese di doppia economia domestica tengano conto di due pasti fuori casa e del costo dell’appartamento di fr. 1'080.- al mese.
L'UT propone invece di respingere il ricorso.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Spese di alloggio e doppia economia domestica
5.1.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
5.2. Imposta cantonale
Secondo l'art. 5 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1997-1998 del 10 dicembre 1996, sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cpv. 1). È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (cpv. 2).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. b) del Decreto esecutivo del 10 dicembre 1996, se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, ha diritto a una deduzione di fr. 12.-, vale a dire fr. 24.- il giorno o fr. 5200.- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.
5.3. Imposta federale
Analogamente, secondo l'art. 9 dell' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’ attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, i contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che , i giorni festivi , rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale , possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio (cpv. 1). Per le spese supplementari causate dall’ alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno (cpv. 3)
Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa (cpv. 2) la deduzione forfetaria ammonta, negli anni di calcolo 1995 e 1996, a fr. 5'600.- (cfr. Appendice all'art. 3 della citata Ordinanza).
5.4.
Nella fattispecie, sia per l' IC sia per l'IFD l' Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni massime per spese di doppia economia domestica: fr. 5'200.– per il pranzo e per la cena e di fr. 9'600.-- per la camera per tutto il periodo, calcolato pro rata temporis, in cui il ricorrente ha lavorato dapprima per la __________
di __________ / __________ e in seguito per l'Ufficio __________ __________ di __________.
La valutazione dell'UT sfugge a critiche fondate. Essa è infatti conforme a quanto stabilito dal Decreto esecutivo del 10 dicembre 1998 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1997-98.
Occorre comunque far notare al ricorrente che, qualora si volesse ammettere la deduzione per le spese di un appartamento (e non soltanto di una camera), non si giustificherebbe più la concessione della doppia economia domestica per il pasto serale, avendo a disposizione, nell'abitazione che occupa durante la settimana, anche la cucina. Diversamente si finirebbe per cumulare indebitamente la maggior spesa per avere a disposizione un appartamento con cucine e la deduzione per il pasto serale.
Nel suo caso il risultato non muterebbe in modo sostanziale. Secondo il calcolo effettuato dall'UT, la deduzione annuale complessiva ammonta a fr. 14'800.-. Tenendo invece in considerazione il costo effettivo della locazione dell'appartamento, la deduzione ammonterebbe a fr. 15'560.-.
In simili condizioni, sia per l'IC sia per __________, non si giustifica quindi di scostarsi dalla regola generale stabilita dal Decreto esecutivo.
6.1.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un importo di fr. 3'500.-- a copertura delle spese per l'abbonamento generale FFS (fr. 3'000.-) per il trasferimento settimanale da __________ a __________ e da __________ al luogo di lavoro (fr. 500.-).
Nel ricorso, il contribuente sostiene che, servendosi dei mezzi pubblici di trasporto il tempo di trasferta complessivo si dilaterebbe da quattro a dieci ore per settimana.
Fa inoltre presente di dover percorrere giornalmente quindici chilometri per la tratta __________ - __________ e ritorno, non percorribile con mezzi pubblici se non cambiando a due riprese il mezzo (bus - treno - bus).
6.2.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
6.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108). È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
6.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
6.5.
Nel caso in esame, posto che il contribuente rientri effettivamente ogni settimana a __________ da __________, se la scelta di usare il mezzo privato può essere condivisa da un punto di vista meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni sopra illustrate.
Dalla consultazione dell'orario ferroviario, risulta che il ricorrente può rientrare il venerdì sera in quattro ore e mezza partendo alle 17.15 o il sabato mattina in quattro ore, con partenze ogni ora a partire dalle 06.15. La domenica sera la tratta inversa è percorribile quattro ore partendo alle 18.09 da __________.
È certo che con l’automobile, in condizioni favorevoli di traffico e di viabilità, la tratta sarebbe percorribile in un tempo sensibilmente inferiore. Tuttavia, trattandosi del rientro settimanale, in questo caso, non diversamente da molti, appare esigibile, dal profilo fiscale, l’uso del mezzo pubblico.
È appena il caso di ricordare che la deduzione concessa dal diritto fiscale concerne le spese per così dire necessarie, ferma restando la libertà di scelta personale del contribuente di utilizzare mezzi più comodi e adeguati.
Anche sotto questo profilo, quindi, la decisione dell’UT sulla deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico per il rientro settimanale deve essere condivisa.
6.6.
Resta da esaminare la questione del tragitto giornaliero.
Come ha ripetutamente stabilito la giurisprudenza, la necessità di utilizzare l’automobile privata durante il lavoro non giustifica dal profilo del diritto fiscale l’uso del mezzo privato, quando ve ne è uno pubblico a disposizione. È semmai questione di rifusione delle spese da parte del datore di lavoro (per le molte: CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re C. C. con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Occorre pertanto chiedersi unicamente se il tragitto da __________ a __________ possa ragionevolmente essere effettuato con i mezzi pubblici di trasporto.
Dalla consultazione dell’orario ferroviario, accessibile via Internet, risultano tempi di percorrenza da stazione a stazione che oscillano dai 33 ai 40 minuti la mattina di 25 minuti la sera per compiere un tragitto indicato dal ricorrente in quindici chilometri.
. L’uso del mezzo pubblico, ancorché meno comodo di quello privato in condizioni favorevoli di traffico e viabilità, appare in concreto esigibile, non appena si ponga mente alla giurisprudenza riassunta al consid. 6.2.
6.7.
L’UT ha aumentato il costo dell’abbonamento ferroviario di un ulteriore importo di fr. 500.- all’anno per tener conto dei costi supplementari per recarsi quotidianamente al lavoro.
Dagli atti dell’incarto non risulta quale sia il costo dell’abbinamento del bus, di cui si potrebbe servire il ricorrente per percorrere parte della tratta che lo separa dal luogo di dimora a quello di lavoro e viceversa.
D’altra parte, l’UT non ha tenuto conto delle eventuali spese supplementari necessarie il fine settimana per percorrere la tratta __________ stazione – __________ e viceversa.
Ragioni di economia processuale inducono questo giudice a non annullare in ordine la decisione dell’UT e a retrocedergli gli atti per questi ulteriori accertamenti, ma a elevare prudenzialmente l’importo aggiunto dall’UT al costo dell’abbonamento ferroviario da fr. 500.- all’anno a fr. 1'800.- all’anno.
Le spese di trasporto vanno pertanto così definite:
__________ - __________ (1.1.95 - 31.5.95) fr. 6'670.-
__________ __________ /__________ (1.6.- 31.12.95),
(7/12 di fr. 3'500.-) fr. 2’800.-
Totale (due anni) fr. 14'270.-
Media annua fr. 7'185.-
Il ricorso può così essere parzialmente accolto, elevando la deduzione per spese di trasporto da fr. 6'100.- a fr. 7'200.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata da fr. 6'100.- a fr. 7'200.-, confermata la deduzione per doppia economia domestica in fr. 12'250.- e quella per altre spese professionali di fr. 2'000.-.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 390.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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