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Numero d'incarto:
80.1999.86
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00086
Lugano
13 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nel periodo fiscale
IC/IFD 1995-96 __________ __________ chiedeva la deduzione dal reddito
di interessi passivi per fr. 34'812,50 di media annua, senza produrre la
relativa documentazione. Il 3 aprile 1998 l' Ufficio di tassazione invitava il
contribuente a produrre i giustificativi degli interessi passivi pagati negli
anni di computo 1993 e 1994, avvertendo tra l'altro che in caso di inadempienza
sarebbe stato tassato d'ufficio. Scaduto infruttuoso il termine, il 20 ottobre
1998 l'UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui non
veniva concessa nessuna deduzione per interessi passivi.
-
Il 24 novembre 1998 __________ __________
presentava reclamo contro la tassazione IC/IFD 1995-96, qui in contestazione e
contro la tassazione IC/IFD 1997-98, producendo la dichiarazione del 20
novembre 1998 della __________ sugli
interessi pagati e/o scaduti dal giugno 1988 al dicembre 1992.
L'UT, con decisione dell'8
marzo 1998, respingeva il reclamo, ribadendo che gli interessi passivi nei
confronti della __________ non venivano
riconosciuti in mancanza di documentazione.
- 3.1.
Il 14 aprile 1999 il
contribuente presenta ricorso a questa camera, chiedendo nuovamente la
deduzione degli interessi passivi. Argomenta che l'importo degli stessi
risulterebbe dal rogito di compravendita della sua casa di Manno.
Rileva, in ordine, di aver
ricevuto la decisione su reclamo dell'8 marzo 1999 solo il 10 marzo successivo
e che quindi il suo ricorso è tempestivo in considerazione delle ferie
giudiziarie pasquali.
3.2.
Sia l' Amministrazione
federale delle contribuzioni, Divisione giuridica, sia la Divisione cantonale
delle contribuzioni, Servizio giuridico, propongono di respingere il ricorso.
- 4.1.
Gli articoli 227 cpv. 1 LT
e 140 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre
reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD).
È prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD).
4.2. Diritto federale
La Legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcun disposto di procedura
che prevede la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie. Sotto questo
profilo la disciplina procedurale della LIFD non lascia spazio ad eventuali
regole più generose del diritto cantonale.
Non è inoltre nemmeno
applicabile l'art. 22a lett. a PA, secondo il quale i termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. In effetti, secondo l'art. 1
cpv. 3 PA, la legge federale sulla procedura amministrativa (PA) non si applica
o, meglio si applica limitatamente alla notifica delle decisioni (artt. 34 a 38
e 61 cpvv. 2 e 3 PA) e la revoca dell'effetto sospensivo (art. 55 cpvv. 2 e 3
PA), nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non
decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale, quindi nella
procedura davanti a questa Camera, poiché le sue decisioni in materia di IFD
non sono definitive, ma impugnabili, secondo l'art. 146 LIFD, mediante ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale.
La procedura relativa ai
rimedi giuridici è quindi regolata esclusivamente dal decreto concernente
l'imposta federale diretta. Dato che quest'ultimo non prevede ferie, le ferie
giudiziarie eventualmente previste dal diritto cantonale non sono da prendere
in considerazione per la procedura dei rimedi giuridici (ASA 56 643; RDAF
51 57). Eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi non si
applicano quindi né alla procedura di ricorso né a quella di reclamo in materia
di imposta federale diretta (RDAF 51 57).
4.3. Diritto cantonale
Analoghe considerazioni
valgono anche per il diritto cantonale. Per quanto concerne le norme di
procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).
La nuova LT del 1994, così
come d’altronde la precedente LT del 1976, non prevede le ferie giudiziarie.
Questa Camera ha per altro
già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge
di procedura amministrativa (LPAmm.). È vero che l'art. 1 LPamm, definendo il
campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti
di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali,
comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”; ma questa
disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono
riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv.
2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm. rientrano per es.
la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una
propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993
in re P.L.).
4.4.
Il ricorso presentato da __________ __________
il 20 aprile 1999 contro la decisione dell’UT dell’8 marzo 1999, ricevuta dal
contribuente per sua stessa ammissione il 10 marzo successivo, è quindi
irrimediabilmente tardivo. Il termine di ricorso è infatti scaduto al più tardi
il 9 aprile 1999.
- A titolo del tutto abbondanziale
si rileva che il ricorrente non ha mai prodotto la prova d'aver pagato
interessi passivi negli anni di computo 1993 e 1994. Da un lato, la dichiarazione
del 20 novembre 1998 della __________ si limita a indicare gli interessi pagati
o scaduti solo fino al 31 dicembre 1992 e non fornisce indicazioni sugli anni
di computo determinanti. Dall'altro, l'atto notarile del 31 marzo 1994 indica
gli aggravi ipotecari nominali, ma non fornisce, contrariamente a quanto
sembrerebbe credere il ricorrente, alcuna informazione su interessi passivi
pagati, tanto meno negli anni 1993 e 1994. Tutt'al più l'atto notarile permette
di escludere che a carico del ricorrente siano maturati interessi ipotecari a
partile dal 1° aprile 1994, stante l'assunzione del debito gravante la casa del
ricorrente da parte degli acquirenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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