AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.88
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00088
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 1999
in materia di: imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________ e __________, __________ __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla contribuente il 19 maggio 1998 l'imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili, secondo l'art. 36 LT, di fr. 25'625,10.
Con decisione dell'8 aprile 1999 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che l'art. 36 cpv. 3 LT precisa, in modo inequivocabile, che per il calcolo dell'imposta non si tiene conto di deduzione alcuna.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dallo Studio fiduciario e commerciale __________, chiede la riforma della decisione su reclamo e la riduzione del guadagno imponibile netto a fr. 50'000.-. Con riferimento all'art. 36 cpv. 3 LT sostiene che non invoca nessuna delle deduzioni fiscali previste dalla legge, bensì la deduzione delle spese sopportate per conseguire il reddito.
4.1.
I proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all’articolo 22 lettera e) sono tassati separatamente con un’imposta annua intera (art. 36 cpv. 1 LT).
Sono applicabili le aliquote dell’ articolo 35 capoverso 2, al minimo l’ aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1’000.- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 3 LT).
Per il calcolo dell’ imposta non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3).
4.2.
La ricorrente ritiene inapplicabile il cpv. 3 dell'art. 36 LT, poiché non si tratterebbe in concreto di ammettere delle deduzioni dalla vincita, bensì le spese di acquisizione.
Già di primo acchito, la tesi ricorsuale appare priva di fondamento.
Se è vero che il terzo capoverso dell'art. 36 usa il termine deduzioni, esso non può essere inteso, come vorrebbe la ricorrente, nel senso di escludere le deduzioni generali secondo l'art. 32 LT e le deduzioni sociali secondo l'art. 34 LT. Malgrado l'uso forse improprio del termine deduzioni, appare chiaro che il legislatore, in considerazione della natura dell'imposta che colpisce proventi straordinari che dipendono dall'alea della fortuna, ha voluto esprimere nel terzo capoverso dell'art. 36 la volontà di imporre il provento "lordo" della vincita, per altro con l'aliquota agevolata dell'art. 35 cpv. 2 LT.
Non va infatti dimenticato che l'imposta speciale sulle vincite e sulle lotterie è una imposta sui guadagni in capitale (Vermögensgewinnsteuer), in cui il guadagno non costituisce né provento di un'attività né utile da impiego di capitali, ma il risultato di un impiego di capitale, il cui risultato per sua natura non può o può solo parzialmente essere influenzato dal contribuente (B. Zwahlen, Privatvermögen, Vermögensertrag, Vermögensgewinn, in Aa.Vv., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna-Stoccarda-Vienna, 1993, p. 96), per cui appare quanto meno problematico parlare in simili casi di costi d'acquisizione organicamente connessi con il risultato.
4.3.
Ogni dubbio al riguardo viene comunque fugato dalla volontà espressa dal legislatore nel messaggio del 13 ottobre 1993 concernente la nuova legge tributaria, in cui si afferma che "trattandosi di una tassazione agevolata non è ammessa deduzione alcuna e in particolare dei costi di acquisizione (giocate)" (cfr. Messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993, p. 37; in questo senso anche il Rapporto n. 2000R del 30 agosto 1976 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 11 luglio 1974 concernente il progetto di nuova LT -1976, che prevedeva una norma di identico tenore).
Ne viene che l'applicazione dell'art. 36 cpv. 3 LT da parte dell Ufficio di tassazione è del tutto conforme alla lettera della norma e alla volontà del legislatore.
4.4.
Il ricorso deve pertanto essere respinto senza che metta conto chiedersi quali sarebbero le prove che dovrebbero essere prodotte e in che misura dovrebbero essere considerate per ammettere la deduzione dei costi delle giocate.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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