AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.9
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00009
Lugano 12 feraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 1999
in materia di: ipoteca legale
presentato da:
__________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con atto pubblico del 13 gennaio 1994, la __________ __________ __________ di __________ vendeva a __________ __________, allora domiciliato a __________, la part. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 6’940’000;
che, con decisione del 29 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava all’acquirente, quale terzo proprietario del pegno, un conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale, mediante il quale commisurava in fr. 13’881.60 l’imposta immobiliare dovuta per il 1994 dalla __________ __________ __________ in liquidazione, con riferimento all’immobile trasferito;
che l’acquirente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 agosto 1998, successivamente motivato, argomentando che, secondo il contratto di compravendita, il trapasso del possesso sarebbe avvenuto già a partire dal 1° gennaio 1994, con la conseguenza che la __________ __________ non era più soggetta all’imposta immobiliare 1994;
che l’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 16 dicembre 1998, nella quale adduceva che determinante per stabilire l’assoggettamento all’imposta immobiliare è la proprietà all’inizio dell’anno civile;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la tesi già respinta dall’UTPG, adducendo che le parti avrebbero chiaramente espresso la volontà di trapassare l’immobile al 31 dicembre 1993, sicché il trasferimento materiale della proprietà risalirebbe a tale data;
che, in primo luogo, deve essere rilevata la circostanza che la tassazione dell’imposta cantonale 1994, su cui si fonda il conteggio dell’ipoteca legale contestato, è stata notificata alla società contribuente in data 17 giugno 1998 e che risulta essere passata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine di 30 giorni;
che ciò non impedisce comunque al ricorrente, quale terzo proprietario del pegno, di contestare il merito della tassazione passata in giudicato, per il fatto che, secondo giurisprudenza, al proprietario del pegno, che non è nel contempo debitore dell'imposta, dev'essere accordata la facoltà di far valere nella procedura dell'ipoteca legale contestazioni contro il credito garantito dal pegno: la procedura dell'ipoteca legale assurge in tale modo ad una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il terzo proprietario (Zuppinger, Zum zürcherischen Grundsteuerpfandrecht, in RF 14, p. 323; cfr. CDT n. 163 del 27 agosto 1993 in re. D.R.; Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT I-1995 p. 546 s.);
che, secondo l’art. 89 cpv. 1 LT 1976 le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare cantonale sugli immobili di loro proprietà all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio dell’esercizio commerciale, imposta che viene poi in parte riversata ai comuni secondo la chiave di riparto prevista dall’art. 93 cpv. 1 LT 1976;
che fanno eccezione gli immobili dichiarati esenti dalla legge, tranne quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale ed alle casse malati legalmente riconosciute (art. 90 LT 1976);
che l’aliquota è del 2‰ per gli immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e Fondi d’investimento svizzeri (art. 91 lett. b LT 1976);
che, nonostante il tentativo del ricorrente di creare un’artificiosa distinzione fra trapasso materiale e formale della proprietà, è dunque evidente che la __________ __________ __________ in liquidazione è debitrice dell’imposta immobiliare, per il semplice fatto che era la proprietaria dell’immobile al 1° gennaio 1994;
che, a tale proposito, è priva di ogni interesse la circostanza che le parti contraenti abbiano inserito nel contratto di compravendita stipulato il 13 gennaio 1994 la seguente clausola:
«4b. Il trapasso del possesso è già avvenuto a far tempo dal 1. gennaio 1994: da quel giorno utili, oneri e rischi e quant’altro sono assunti dall’acquirente»;
che il ricorrente sembra infatti dimenticare che le essenziali conseguenze giuridiche, che per i beni mobili sono connesse con il possesso, nel campo dei diritti reali immobiliari discendono per contro dall’iscrizione a registro fondiario, come stabilisce l’art. 937 cpv. 1 CCS, secondo cui «per i fondi iscritti nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta»;
che, di conseguenza, per i beni immobili, il trasferimento del possesso quale forma di trasferimento di diritti reali è completamente sostituito dal sistema del registro fondiario (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, tomo I, Basilea/Francoforte 1995 , p. 265);
che la pattuizione contrattuale in merito alla retroattività del trasferimento del possesso è pertanto del tutto ininfluente, ai fini dell’assoggettamento all’imposta immobiliare, la quale, come detto, è dovuta da chi è proprietario all’inizio dell’anno e non già da chi ha il mero possesso a tale data;
che, se così non fosse, ci si potrebbe del resto domandare persino se, nel caso di un contratto di locazione, non sia il conduttore a divenire debitore dell’imposta, quale possessore ex art. 920 CCS;
che se poi la suddetta clausola contrattuale, secondo cui utili, oneri e rischi sono assunti dall’acquirente con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994, dovesse intendersi nel senso che i contraenti hanno concordato che il compratore si assuma l’onere fiscale dell’alienante, va detto che una simile pattuizione non sarebbe opponibile all’autorità fiscale, trattandosi di un accordo privato, come tale irrilevante dal profilo del diritto pubblico (cfr. CDT n. 364 del 31 dicembre 1991, CDT n. 61-62 del 25 marzo 1993);
che, quanto all’errore di diritto, invocato in subordine dal ricorrente, dalla motivazione del ricorso non è assolutamente possibile rilevare se ed in che misura il contratto di compravendita sia stato stipulato al fine di risparmiare l’imposta immobiliare – e pertanto l’eventuale errore possa essere considerato essenziale ex art. 24 CO –, ma non risulta comunque che il ricorrente abbia contestato l’efficacia dell’accordo contrattuale in sede civile;
che il ricorso è conseguentemente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster