AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.9
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00009
Lugano
12 feraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso dell’11 gennaio 1999
in
materia di: ipoteca legale
presentato
da:
__________, __________ __________.
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con atto pubblico del
13 gennaio 1994, la __________ __________ __________ di __________ vendeva a
__________ __________, allora domiciliato a __________, la part. n. __________
RFD di __________, al prezzo di fr. 6’940’000;
-
che, con decisione del 29
luglio 1998, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava
all’acquirente, quale terzo proprietario del pegno, un conteggio per la
quantificazione dell’ipoteca legale, mediante il quale commisurava in fr.
13’881.60 l’imposta immobiliare dovuta per il 1994 dalla __________ __________
__________ in liquidazione, con riferimento all’immobile trasferito;
-
che l’acquirente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 31 agosto 1998, successivamente
motivato, argomentando che, secondo il contratto di compravendita, il trapasso
del possesso sarebbe avvenuto già a partire dal 1° gennaio 1994, con la
conseguenza che la __________ __________ non era più soggetta all’imposta
immobiliare 1994;
-
che l’autorità di
tassazione respingeva il gravame con decisione del 16 dicembre 1998, nella
quale adduceva che determinante per stabilire l’assoggettamento all’imposta
immobiliare è la proprietà all’inizio dell’anno civile;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
tesi già respinta dall’UTPG, adducendo che le parti avrebbero chiaramente
espresso la volontà di trapassare l’immobile al 31 dicembre 1993, sicché il
trasferimento materiale della proprietà risalirebbe a tale data;
-
che, in primo luogo, deve essere
rilevata la circostanza che la tassazione dell’imposta cantonale 1994, su cui
si fonda il conteggio dell’ipoteca legale contestato, è stata notificata alla società
contribuente in data 17 giugno 1998 e che risulta essere passata in giudicato,
non essendo stata impugnata nel termine di 30 giorni;
-
che ciò non impedisce
comunque al ricorrente, quale terzo proprietario del pegno, di contestare il
merito della tassazione passata in giudicato, per il fatto che, secondo
giurisprudenza, al proprietario del pegno, che non è nel contempo debitore
dell'imposta, dev'essere accordata la facoltà di far valere nella procedura
dell'ipoteca legale contestazioni contro il credito garantito dal pegno: la
procedura dell'ipoteca legale assurge in tale modo ad una vera e propria
seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il terzo proprietario (Zuppinger, Zum zürcherischen Grundsteuerpfandrecht,
in RF 14, p. 323; cfr. CDT n. 163 del 27 agosto 1993 in re. D.R.;
Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT I-1995
p. 546 s.);
-
che, secondo l’art. 89
cpv. 1 LT 1976 le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare
cantonale sugli immobili di loro proprietà all’inizio dell’anno fiscale o
all’inizio dell’esercizio commerciale, imposta che viene poi in parte riversata
ai comuni secondo la chiave di riparto prevista dall’art. 93 cpv. 1 LT 1976;
-
che fanno eccezione gli
immobili dichiarati esenti dalla legge, tranne quelli appartenenti alle
istituzioni di previdenza professionale ed alle casse malati legalmente riconosciute
(art. 90 LT 1976);
-
che l’aliquota è del 2‰
per gli immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e
Fondi d’investimento svizzeri (art. 91 lett. b LT 1976);
-
che, nonostante il
tentativo del ricorrente di creare un’artificiosa distinzione fra trapasso
materiale e formale della proprietà, è dunque evidente che la __________
__________ __________ in liquidazione è debitrice dell’imposta immobiliare, per
il semplice fatto che era la proprietaria dell’immobile al 1° gennaio 1994;
-
che, a tale proposito, è
priva di ogni interesse la circostanza che le parti contraenti abbiano inserito
nel contratto di compravendita stipulato il 13 gennaio 1994 la seguente
clausola:
«4b. Il trapasso del possesso
è già avvenuto a far tempo dal 1. gennaio 1994: da quel giorno utili, oneri e
rischi e quant’altro sono assunti dall’acquirente»;
-
che il ricorrente sembra
infatti dimenticare che le essenziali conseguenze giuridiche, che per i beni
mobili sono connesse con il possesso, nel campo dei diritti reali immobiliari
discendono per contro dall’iscrizione a registro fondiario, come stabilisce
l’art. 937 cpv. 1 CCS, secondo cui «per i fondi iscritti nel registro fondiario,
la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della
persona iscritta»;
-
che, di conseguenza, per i
beni immobili, il trasferimento del possesso quale forma di trasferimento di
diritti reali è completamente sostituito dal sistema del registro fondiario (Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, tomo I, Basilea/Francoforte 1995 , p.
265);
-
che la pattuizione
contrattuale in merito alla retroattività del trasferimento del possesso è
pertanto del tutto ininfluente, ai fini dell’assoggettamento all’imposta immobiliare,
la quale, come detto, è dovuta da chi è proprietario all’inizio dell’anno e non
già da chi ha il mero possesso a tale data;
-
che, se così non fosse, ci
si potrebbe del resto domandare persino se, nel caso di un contratto di
locazione, non sia il conduttore a divenire debitore dell’imposta, quale
possessore ex art. 920 CCS;
-
che se poi la suddetta
clausola contrattuale, secondo cui utili, oneri e rischi sono assunti
dall’acquirente con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994, dovesse intendersi
nel senso che i contraenti hanno concordato che il compratore si assuma l’onere
fiscale dell’alienante, va detto che una simile pattuizione non sarebbe
opponibile all’autorità fiscale, trattandosi di un accordo privato, come tale
irrilevante dal profilo del diritto pubblico (cfr. CDT n. 364 del 31
dicembre 1991, CDT n. 61-62 del 25 marzo 1993);
-
che, quanto all’errore di
diritto, invocato in subordine dal ricorrente, dalla motivazione del ricorso
non è assolutamente possibile rilevare se ed in che misura il contratto di
compravendita sia stato stipulato al fine di risparmiare l’imposta immobiliare
– e pertanto l’eventuale errore possa essere considerato essenziale ex art.
24 CO –, ma non risulta comunque che il ricorrente abbia contestato l’efficacia
dell’accordo contrattuale in sede civile;
-
che il ricorso è
conseguentemente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster