AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.90
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00090
Lugano
21 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 22 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Ai coniugi __________ e __________
__________ l'Ufficio di tassazione di
Lugano-Città infliggeva con decisione del 9 ottobre 1997 una multa disciplinare
di fr. 600.- poiché nonostante un richiamo e una diffida raccomandata non
avevano presentato la dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98.
Nemmeno la multa produceva
effetti, così che l'UT in data 28 settembre 1998 notificava ai contribuenti una
tassazione d'ufficio (reddito imponibile: fr. 212'800.-; sostanza imponibile:
fr. 642'000.-). Due giorni dopo, il 30 settembre 1998, ai contribuenti venivano
inviati il calcolo definitivo dell'imposta federale diretta del 1997, come pure
i conguagli dell'imposta cantonale e comunale del 1997. Il 30 novembre successivo
ai contribuenti veniva poi trasmesso il calcolo definitivo con i relativi
conguagli dell'imposta cantonale e dell'imposta comunale del 1998. Il medesimo
giorno veniva loro inviato anche il richiamo dei conguagli delle imposte
federale, cantonale e comunale del 1997. Infine, il 31 gennaio 1999 l'Ufficio
cantonale di esazione inviava ai contribuenti un'ulteriore diffida di pagamento
dell'imposta cantonale 1997 e dell'imposta federale 1997, come pure il richiamo
dell'imposta cantonale 1998.
Il 16 febbraio 1999, per
il tramite della __________ __________ __________
i coniugi __________ contestavano il
conteggio d'imposta ricevuto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica
di tassazione IC/IFD 1997-98 e postulando il ripristino dei termini.
Il 18 febbraio 1999 l'UT
assegnava ai contribuenti un termine fino al 15 marzo 1999 per giustificare la
richiesta di restituzione del termine. A giro di posta, sempre assistiti dalla __________ __________
__________, i coniugi __________ precisavano di non aver interposto
reclamo contro la notifica di tassazione 1997-98, ma contro la bolletta
d'imposta cantonale 1997, non avendo mai ricevuto la notifica di tassazione.
Con decisione del 22 marzo
1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti dichiarandolo
tardivo e quindi irricevibile.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono la riforma della notifica
di tassazione 1997-98, accertando il reddito imponibile in fr. 65'409.- per
l'IC e in fr. 69'343.- e la sostanza imponibile in fr. -.-Degli argomenti
ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
All'udienza del 15
giugno 1999 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. I
ricorrenti hanno fatto presente che il marito è spesso assente all’estero, dove
svolge l’attività di consulente informatico, ed hanno ribadito di non avere mai
ricevuto la notifica di tassazione né i successivi conguagli e richiami, ma
unicamente la diffida per lettera raccomandata.
-
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
-
5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT
e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre
reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD).
5.2.
Per intimazione o notificazione
di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare
al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in
re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene
debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto.
Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”)
del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.3.
L'autorità può notificare
un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova
circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola
dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib
359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento
del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine
d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile,
specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in
questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è
effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato
l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente
da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di
un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più
volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui
pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo
esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli
atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera
raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità
vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora
notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8;
ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione
delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire
l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato,
dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
5.4.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione
amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio
giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3
OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non
appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72
consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re
E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
- 6.1.
Nel caso in esame,
l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei
ricorrenti, argomentando che questi ultimi hanno presentato il reclamo contro
la tassazione intimatagli il 28 settembre 1998 solo il 16 febbraio 1999.
I ricorrenti affermano per
contro di non avere mai ricevuto la notifica in questione e di essersi fatti
parti diligenti il 16 febbraio 1999, facendo chiedere dalla propria rappresentante
__________ una nuova notificazione della
tassazione, con ripristino dei termini di reclamo.
6.2.
In una recentissima
sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita),
il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere
ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a
conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è
però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la
ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere
o reclamare. In verità, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa
esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per
chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire
entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia
ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza
del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71‑72
con vari riferimenti). Un simile termine non deve necessariamente corrispondere
a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di
diritto. Fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una
decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell' esistenza della
medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di
chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione
riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi
considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la
scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293). Certo –
prosegue l’Alta Corte –, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è
avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della
reazione dell' amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per
impugnare tale atto. Va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di
circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire
l'obbligo di agire entro un ben preciso termine.
6.3.
Nella medesima sentenza,
il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la
decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto,
così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli
abbia la possibilità di insorgere contro la medesima. Laddove una simile
indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo
anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD). Per
contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa
le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente
che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire
entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione
la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano. Analogamente a
quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella
situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una
formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del
termine per impugnare un simile atto.
Sulla base di queste
premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera,
contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un
contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione
circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per
il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in
grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii.
6.4.
Nel caso in esame,
l’autorità fiscale non è stata in grado di comprovare l’avvenuta notificazione
della decisione fiscale in questione, per la semplice ragione che, come avviene
usualmente, l’intimazione è stata effettuata tramite invio per posta semplice.
Per la stessa ragione, di fronte all’affermazione dei ricorrenti, di non averle
ricevute, è pure impossibile la prova della notifica delle bollette relative al
pagamento dei conguagli, che sarebbero state inviate al contribuente il 30
settembre e il 30 novembre 1998. Nessun conguaglio è infatti stato pagato,
neppure in seguito al richiamo seguente. L’unico invio del quale è provata
l’avvenuta notifica al ricorrente è la diffida per il pagamento del conguaglio
dell’imposta cantonale 1997, avvenuta in data 31 gennaio 1999; lo stesso
ricorrente ammette infatti di averla ricevuta e precisa altresì di avere
prontamente reagito, chiedendo che gli fosse nuovamente notificata la tassazione.
6.5.
Ora, se si esamina la
fattispecie alla luce delle considerazioni formulate nella sentenza del
Tribunale federale precedentemente menzionata, si deve concludere che
l’autorità di tassazione non era in condizione di poter dichiarare irricevibile
il reclamo dei ricorrenti, in mancanza di prove circa la regolarità della notificazione
della decisione di cui si tratta. Certo, questa Camera può comprendere, ed
anche condividere, le perplessità dell’autorità fiscale, di fronte alla pretesa
dei ricorrenti, di non avere ricevuto nessuno dei numerosi invii loro
indirizzati per posta semplice, tanto più che nessuno di essi è ritornato al
mittente. Essa non può tuttavia disattendere la chiara giurisprudenza del
Tribunale federale, la quale, come visto, esige una vera e propria prova
dell’avvenuta intimazione delle decisioni e non si accontenta di una mera
verosimiglianza.
- Né si può
condividere la considerazione formulata dall’autorità fiscale “a titolo abbondanziale”
nella stessa decisione. L’Ufficio di tassazione argomenta infatti che la
tassazione di cui si tratta è stata effettuata d’ufficio, a causa della mancata
collaborazione del contribuente, e fa notare che la legge richiede, in tal
caso, che il contribuente apporti la prova della manifesta inesattezza della
tassazione e che indichi eventuali mezzi di prova. Il reclamo dei ricorrenti,
generico e non motivato, non sarebbe dunque ricevibile in nessun caso, non
rispettando tali requisiti minimi.
7.1.
In realtà, va detto
anzitutto che quello che l’autorità fiscale ha considerato reclamo era invece
un semplice scritto con cui il rappresentante dei contribuenti chiedeva che la
tassazione fosse notificata nuovamente e che fosse loro attribuito un nuovo
termine per reclamare. È evidente che, per il semplice fatto che i ricorrenti
sostenevano di non avere mai ricevuto la tassazione d’ufficio, ma pretendevano
che solo la diffida di pagamento fosse stata loro regolarmente intimata, non
potevano sviluppare censure di merito senza fare per lo meno sorgere il dubbio
che la decisione fosse stata loro notificata regolarmente.
7.2.
7.2.1.
È poi vero senz’altro,
come afferma l’autorità fiscale, che l’art. 132 cpv. 3 LIFD esige che il
contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione
d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi
eventuali mezzi di prova. E non è meno vero che tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza
dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II
552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze und
Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 437; X. Oberson, Le
contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal,
Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a
ediz., Berna 1994, p. 401; per la giurisprudenza relativa alla legge tributaria
zurighese, cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz -
Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 647).
7.2.2.
Il Tribunale federale ha
peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di
indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni
ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione
per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze
in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente,
invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti
dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
7.2.3.
Per l’imposta cantonale,
poi, è la legge stessa che, dopo avere richiesto che il reclamante indichi,
nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i
mezzi di prova, stabilisce che , se il reclamo non soddisfa questi requisiti,
al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di
essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
7.2.4.
Ne consegue che, se anche
lo scritto del 16 febbraio 1999, con il quale i contribuenti hanno reagito alla
diffida di pagamento, avesse dovuto essere considerato reclamo contro la
tassazione d’ufficio, nondimeno l’autorità fiscale non avrebbe potuto rifiutarsi
di entrare nel merito del gravame, senza avere preventivamente assegnato loro
un termine per emendarlo.
- Il ricorso è
pertanto accolto. Le decisioni su reclamo sono annullate e gli atti sono
rinviati all’autorità fiscale perché assegni ai ricorrenti un congruo termine
per motivare il reclamo e per indicare i mezzi di prova.
Non si prelevano quindi né
tassa di giustizia né spese processuali ed ai ricorrenti è riconosciuta
un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 marzo 1999 è annullata e gli atti
sono rinviati all’autorità fiscale affinchè assegni ai ricorrenti un congruo
termine per motivare il reclamo e per indicare i mezzi di prova.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 900.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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