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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.93
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00093
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, domiciliato a __________, svolge attività di fattorino per la __________ di __________;
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD ha chiesto la deduzione delle spese di trasposto con l'automobile in ragione di fr. 11'059.- di media annua, non essendogli possibile raggiungere il luogo di lavoro con altro mezzo;
che nella notifica di tassazione del 23 febbraio 1998 l'UT ha ammesso una deduzione per spese di trasporto di fr. 7'392.- di media annua, calcolata in base a un tragitto giornaliero di 56 chilometri durante 220 giorni all'anno;
che il reclamo presentato dal contribuente a questo riguardo è stato respinto con decisione del 29 marzo 1999;
che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede che l'importo della deduzione venga calcolato sulla base di un tragitto di 56 chilometri al giorno, come ritenuto dall' Ufficio di tassazione, ma di una durata annua del lavoro di 266 giorni;
che l'UT propone invece di respingere il ricorso, rilevando che la durata annua del lavoro di 220 giorni è la durata media che viene normalmente ammessa per il calcolo delle altre deduzioni;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
che anche per __________ è deducibile la spesa effettiva dell'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), quando non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso;
che in tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata: per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile;
che la deduzione per spese di trasporto, a differenza del caso per es. della deduzione per doppia economia domestica, non soggiace a un limite superiore, calcolato globalmente su una durata media del lavoro durante un anno di 220 giorni, presumendo una settimana lavorativa di cinque giorni;
che, nel caso di specie, il ricorrente ha una settimana lavorativa che comporta mediamente sei trasferte settimanali da __________ a __________;
che il titolare dell'Ufficio postale di __________ ha certificato non solo che il ricorrente lavora anche il sabato mattina, ma anche che egli beneficia in un anno di 99 giorni liberi, di cui 69 di riposo e 30 di vacanza;
che per evidenti ragioni di economia di giudizio ci si attiene al dato ufficiale, facendo astrazione dalle eventuali giornate di malattie negli anni di computo;
che in simili condizioni questo giudice non può che aderire alla richiesta ricorsuale ed elevare la deduzione per spese di trasporto a fr. 8'938.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 marzo 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata a fr. 8'938.- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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