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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.97
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00097
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che durante gli anni di computo 1995-96 __________, domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze della __________ __________ di __________ e sua moglie __________ alle dipendenze del __________ __________ di __________;
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano di dedurre dal reddito per spese di doppia economia domestica un importo di fr. 5'200.- di media annua;
che l' Ufficio di tassazione concedeva loro invece soltanto una deduzione di fr. 2'600.-, argomentando che __________ __________ non consumerebbe il pasto presso il datore di lavoro ma lo porterebbe da casa, evitando così di dover sopportare spese legate alla doppia economia domestica (cfr. notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 del 30 marzo 1998, confermata con decisione su reclamo del 12 aprile 1999);
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che sia riconosciuta anche alla moglie la deduzione per doppia economia domestica e che quindi l'importo complessivo della deduzione venga elevato a fr. 5'200.-;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dal reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);
che in materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' __________ sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’ attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (lett. b);
che se il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti , distribuzione di buoni , ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);
che il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all’ ora consueta (cfr. art. 6 cpv. 4 Ordinanza cit.);
che analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996);
che, anche per l' IC, il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta (cfr. art. 6 cpv. 3 DE cit.);
che se un datore di lavoro organizza la propria attività con dei turni, durante i quali il dipendente è tenuto a svolgere la propria attività continuativamente, nascono dei maggiori costi per i pasti, che devono essere consumati al di fuori dei normali orari (Känzig, Wehrsteuer, Vol. I, Basilea 1982, p. 687; inoltre Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 321);
che il lavoro a turni deve essere equiparato al lavoro a orari irregolari, nella misura in cui almeno uno dei pasti deve essere consumato fuori casa (cfr. Känzig, loc. cit.);
che nel periodo di computo
è stata alle dipendenze del __________ __________ di __________ con un turno continuativo di lavoro dalle 11'00 alle 20'00;
che, così stando le cose, appare chiaro che era tenuta a consumare almeno uno dei pasti, se non addirittura entrambi, a orari inconsueti;
che quindi si giustifica di concederle a questo titolo la deduzione di fr. 2'600.-;
che non occorre pertanto chiedersi se sia tuttora rilevante l'affermazione, invero assai apodittica, contenuta in una vecchia sentenza di questa Camera (CDT n. 188 del 18 aprile 1979 in re E.R.), secondo cui il portare da casa il pasto non causerebbe alcun costo supplementare, precludendo al contribuente il diritto alla deduzione o, altrimenti detto, se occorra sempre e in ogni caso indagare, al di là dell'impossibilità di rientrare al domicilio per il pranzo o dell'assenza di facilitazioni da parte del datore di lavoro (mensa aziendale, sussidio), se il contribuente sopporti effettivamente un maggior costo, vale a dire consumi effettivamente il pasto o, in virtù di una sua scelta di vita o di salute, preferisca digiunare o limitarsi ad uno spuntino;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 aprile 1999 è riformata nel senso che la deduzione per doppia economia domestica viene elevata a fr. 5'200.- e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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