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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.98
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00098
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1999
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________., ____________________ __________, rappr. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con contratto di compravendita iscritto a registro fondiario il 21 novembre 1996, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ __________, alienavano a __________ __________ __________ la PPP n __________ del comune di __________;
che, nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata in data 31 agosto 1997, gli alienanti facevano valere, fra gli altri costi di investimento, una provvigione di fr. 26’200, versata alla __________ __________ di __________ __________ quale onorario per la mediazione;
che, notificando loro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 27 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città non ammetteva in deduzione la suddetta provvigione e commisurava l’utile imponibile in fr. 116’857 e l’imposta in fr. 51’417.10;
che, con decisione del 26 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva un reclamo contro la suddetta decisione, con la seguente motivazione:
«Dopo attento riesame della fattispecie, alla luce dei nuovi accertamenti viene riconfermata in questa sede la non deducibilità della provvigione di fr. 26’200.– versata alla __________ __________ di __________ __________, in quanto pur essendoci indipendenza formale tra la società mediatrice e il contribuente signor We__________k, diversi elementi fanno supporre una identità di interessi (società vicina o di cui il contribuente è azionista)»;
che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ hanno postulato nuovamente la deduzione di fr. 26’200 a titolo di provvigione pagata alla __________ __________ di __________ __________ - che, nel corso dell’udienza del 25 febbraio 1999, è stato raggiunto fra le parti un accordo, secondo cui l’Ufficio imposte alla fonte sarebbe stato invitato ad emettere la tassazione dell’imposta, intestandola alla suddetta società, in quanto debitrice dell’imposta, e a notificarla allo studio dell’avv. __________ __________, che avrebbe provveduto a fungere da tramite per il pagamento;
che, sempre in base al suddetto accordo, l’esame del ricorso è stato sospeso fino alla conclusione della procedura di tassazione;
che, con decisione del 1° marzo 1999, l’Ufficio imposte alla fonte ha notificato alla __________ __________ Inc., presso __________. __________, la tassazione dell’imposta alla fonte, per complessivi fr. 9’039, pari al 34.5% dell’onorario ricevuto;
che la società ha interposto reclamo, chiedendo la riduzione dell’aliquota al 25.29%, per tener conto delle imposte dovute;
che l’autorità di tassazione ha respinto il gravame, con decisione del 31 marzo 1999, argomentando che non può essere invocato l’art. 68 LT in ordine alla deduzione delle imposte federali, cantonali e comunali, «trattandosi di un assoggettamento all’imposta alla fonte di una prestazione versata a un beneficiario residente all’estero»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ Inc. ripropone la richiesta di ridurre l’imposta a fr. 6’626, in considerazione del fatto che il reddito in questione è destinato ad essere assoggettato ad imposta ad __________ __________ e richiamandosi altresì alla convenzione contro la doppia imposizione stipulata dalla Svizzera e dal __________ __________;
che, per gli art. 4 cpv. 1 lett. d LIFD e 3 cpv. 1 lett. d LT, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari;
che gli art. 51 cpv. 1 lett. e LIFD e 61 cpv. 2 lett. b LT prevedono poi che le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari;
che i suddetti casi di assoggettamento alla sovranità fiscale svizzera e ticinese, introdotti nella legislazione interna solo a partire dal 1995, sono alquanto relativizzati dalle disposizioni delle convenzioni di doppia imposizione stipulate dalla Svizzera, per il fatto che esse fanno dipendere l’assoggettamento del mediatore dall’esistenza di uno stabilimento d’impresa (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 9 all’art. 4 LIFD, p. 20 e n. 3 all’art. 51 LIFD, p. 177; Athanas/Widmer, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 23 all’art. 4 LAID, p. 63 e n. 30 all’art. 21 LAID, p. 270);
che, nella fattispecie, nulla si oppone all’applicazione delle menzionate disposizioni sull’assoggettamento in Svizzera e nel Canton Ticino della provvigione pagata alla ricorrente, dal momento che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, non vi è alcuna convenzione in vigore fra la Svizzera e __________ __________ né trova applicazione l’accordo con il __________ __________;
che l’utile conseguito dalla società ricorrente in virtù della mediazione immobiliare è dunque senz’altro imponibile nel Canton Ticino, quale luogo di situazione dell’immobile;
che, come detto, la decisione impugnata è stata notificata dall’Ufficio imposte alla fonte, conformemente all’accordo intervenuto nell’udienza tenutasi dinanzi alla Camera di diritto tributario nell’ambito dell’istruttoria del ricorso dei venditori dell’immobile;
che, a quest’ultimo proposito, deve tuttavia essere rilevato che non è tale ufficio ad essere competente per l’accertamento e il prelievo dell’imposta dovuta da un mediatore con domicilio o sede all’estero, bensì l’ufficio di tassazione delle persone fisiche o delle persone giuridiche;
che, per ragioni di semplificazione procedurale, si può tuttavia ammettere la prassi che prevede che la tassazione sia effettuata dall’Ufficio imposte alla fonte, non avendo la contribuente né domicilio né succursale in Svizzera;
che deve tuttavia essere ricordato che si tratta comunque di una tassazione intrapresa con la procedura ordinaria e non già di una tassazione alla fonte, che è caratterizzata da una serie di semplificazioni nel calcolo dell’imponibile e dell’imposta;
che non può allora essere condivisa la decisione dell’autorità di tassazione, secondo cui dovrebbe essere esclusa la deduzione delle imposte, «trattandosi di un assoggettamento all’imposta alla fonte di una prestazione versata a un beneficiario residente all’estero»;
che nulla impedisce allora di applicare anche a questo caso l’art. 59 LIFD e l’art. 68 LT, secondo cui gli oneri giustificati dall’uso commerciale, e come tali deducibili dall’utile delle persone giuridiche, comprendono anche le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;
che, per il calcolo dell’utile imponibile e dell’imposta dovuta dalla ricorrente, si giustifica tuttavia il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, autorità competente per l’accertamento dell’imposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’UTPG per il calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente, deducendo dall’onorario lordo le imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli art. 59 LIFD e 68 LT.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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