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Numero d'incarto:
80.2000.11
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00011
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente dichiarava un reddito
aziendale di fr. 24'000.- di media annua. Il 28 giugno 1999 l’Ufficio di
tassazione, esaminata la documentazione prodotta, notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui gli esponeva in via
valutativa un reddito aziendale di fr. 48'000.-, da cui deduceva a titolo di
oneri assicurativi fr. 3'120.-.
-
L’11
novembre __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione,
argomentando di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione e di esserne
venuto a conoscenza soltanto due giorni prima, il 9 novembre, quando suo padre
si è presentato agli sportelli dell’Ufficio per chiedere delucidazioni.
Con
decisione del 20 dicembre 1999 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, argomentando:
Con
lettera dell' 11 novembre 1999 il contribuente inoltra reclamo conto la
notifica di tassazione 1999-2000 spedita il 28 giugno 1999. L'autorità fiscale
considerato il fatto che il reclamo è manifestamente tardivo, prescinde di
accertare i motivi della tardività in quanto nella lettera il contribuente
afferma di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione in questione.
L'analisi
dei documenti in possesso dell'autorità fiscale mette in evidenza che il contribuente
avrebbe potuto farsi parte diligente in questa situazione avvisando tempestivamente
l'ufficio di tassazione della mancata ricezione della notifica 1999-2000. A tale
proposito risulta importante precisare che il contribuente:
in data 18.8.1999 ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG
per il periodo 1.1.98 - 31.12.99 dove si faceva chiaramente riferimento alla
notifica di tassazione 1999-2000;
in data 18.8.1999 faceva ricorso contro la decisione summenzionata;
in data 20.9.1999 nella lettera di completazione del ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni riconferma che la base di calcolo per la
fissazione dei contributi è la tassazione 1999-2000.
Con
tali premesse ed in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale (vedi
sent. in re __________ del 14.6.99) "...essa esige unicamente che
l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova
notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un certo termine
che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché
rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DT
119 Ib 64 consid. 3b, ed in particolare pag. 71 - 72 con vari riferimenti).
In
considerazione di quanto sopra citato, l'autorità fiscale ritiene che il lasso
di tempo intercorso tra il 18.8.99 e la data d’inoltro del reclamo (quasi tre
mesi) sia un termine che non permetta di reintegrare il contribuente nei
termini di reclamo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nel merito il reddito
d’altra fonte espostogli dall’ Ufficio di tassazione. Rileva che il ricorso
alla Camera di diritto tributario è stato interposto tempestivamente, ribadendo
per contro di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione da parte
dell’Ufficio di tassazione.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico quelle cause, che come la presente, non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
L’art.
206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
5.1.
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p.
157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12
dicembre 1986 in re K.B.).
La
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del
destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.2.
In caso
di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della
notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF
115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si
è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però
all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.).
All'autorità
di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione
della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine
di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può
essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo
univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla
data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF
99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in
re P.).
Costituiscono
ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il
fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le
polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di
intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT
n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato
il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento
alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re
R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
5.3.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di
una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del
rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107
cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3).
La
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non
appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417
consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib
93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a
ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
5.4.
In una
recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno
1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria
giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui,
allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a
lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a
tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine
previsto dalla legge per ricorrere o reclamare.
Secondo
l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige
unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per
chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire
entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole,
nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto
(cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari
riferimenti).
Un simile
termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento
legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il
contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la
concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe
addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la
decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai
rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in
effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del
termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B
III, pag. 293). In singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta
in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione
dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare
tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di
circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire
l'obbligo di agire entro un ben preciso termine.
5.5.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per
l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista
dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro
in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere
contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può
quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale
previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD).
Per
contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa
le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal
contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia
a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere
in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano:
analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di
diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere
possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche
dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto.
Sulla
base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di
questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il
reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della
decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state
inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità
fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali
invii.
- 6.1.
Dagli
atti dell’incarto risulta che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
gli aveva notificato il 18 agosto 1999 la decisione di fissazione dei
contributi per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, in cui il
reddito determinante veniva fissato in fr. 48'000.-, con la seguente
avvertenza: “il vostro contributo quale indipendente per il periodo
sopraindicato è determinato in base alla tassazione fiscale IFD 1999-00”.
Il 20
settembre 1999 il qui ricorrente contestava la decisione della Cassa di compensazione
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, limitandosi a scrivere in
calce al provvedimento impugnato la propria intenzione di impugnarlo e a produrre
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000. Invitato dal giudice delegato a
completare il ricorso, con memoria del 10 ottobre 1999 osservava di non aver
ancora ricevuto alcunché, segnatamente di non aver ancora ricevuto la notifica
di tassazione 1999-2000 dall’autorità fiscale.
Il 26
ottobre 1999 il Tribunale cantonale delle assicurazioni notificava al
ricorrente le osservazioni della Cassa cantonale di compensazione, in cui si
rilevava tra l’altro che “il competente ufficio di tassazione aveva confermato
che i dati comunicati alla Cassa erano esatti e che la tassazione era
definitiva, precisando inoltre che trattatasi di tassazione d’ufficio intimata
il 28 giugno 1999”. Alle osservazioni erano pure allegati due documenti sottoscritti
dall’Ufficio di tassazione. In uno di essi si leggeva: “Risposta dell’autorità
fiscale: tassazione d’ufficio intimata il 28 giugno 1999 e cresciuta in
giudicato”.
A questo
punto il qui ricorrente reagiva, recandosi dapprima presso l’Ufficio di tassazione
e, dopo che il funzionario competente gli aveva mostrato la decisione del 28
giugno 1999, presentando reclamo in data 11 novembre 1999.
6.2.
Orbene,
si può certo convenire che un contribuente accorto e cognito di rudimenti
minimi di diritto fiscale avrebbe reagito diversamente e non avrebbe esitato a
prendere contatto con l’Ufficio di tassazione subito dopo aver ricevuto la
decisione di contributi della Casa di compensazione. È tuttavia dubbio che il
ricorrente abbia percepito la reale portata della motivazione della decisione
della Cassa, che faceva riferimento alla notifica di tassazione 1999-2000,
senza però precisare data, se è vero che nella memoria del 10 ottobre 1999
argomentava, a sostegno della fondatezza del proprio ricorso, di non aver
ancora ricevuto alcuna decisione dall’Ufficio di tassazione. Proprio da questa
circostanza si evince che con ogni probabilità il qui ricorrente ha interpretato
la decisione della casa di compensazione non come conseguenza della notifica di
tassazione IC/IFD 1999-2000, ma come frutto di un errore e, meglio, come
supposta conseguenza di una decisione che non esisteva.
È invece
chiaro che il qui ricorrente, dopo aver letto le osservazioni della Cassa di
compensazione e aver preso visione dell’allegata documentazione, ha finalmente
percepito la realtà dei fatti e, meglio, dell’esistenza di una notifica di
tassazione di cui non aveva conoscenza.
La sua
reazione, quasi immediata, appare a questo giudice chiaramente tempestiva:
dalla notifica della osservazioni della Cassa di compensazione da parte del Tribunale
delle assicurazioni alla presentazione del reclamo sono trascorsi poco più di
dieci giorni. Il reclamo dell’ 11 novembre 1999 deve quindi essere considerato
tempestivo, con conseguente annullamento della decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione e retrocessione degli atti per la decisione di
merito su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 dicembre 1999 è annullata e gli
atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per la
decisione di merito.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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