AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.13
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00013
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con atto pubblico del 7 aprile 1998, iscritto a RF l'indomani,
__________ __________ alienava a __________ __________ le part. n. __________ e
n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 1'050'000.
Notificando
all'alienante la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, con decisione
del 30 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava l'imponibile
in fr. 167'000, pari alla differenza fra il valore di alienazione citato ed il
valore di acquisto (fr. 840'000), aumentato dei costi di acquisto e delle provvigioni
pagate. L'imposta ammontava di conseguenza a fr. 80'160, in considerazione
dell'applicazione dell'aliquota del 48%.
Non
impugnata, la suddetta decisione diveniva definitiva dopo trenta giorni.
- Con
atto pubblico del 31 agosto 1999, gli stessi contraenti stipulavano un atto aggiuntivo
di modifica del prezzo, riducendo quest'ultimo a fr. 998'000, in considerazione
del fatto che il venditore aveva potuto concedere l'immissione in possesso solo
nel mese di marzo del 1999, a causa dell'opposizione dell'inquilina dell'immobile.
L'Ufficio
di tassazione concedeva allora la revisione della decisione precedente e, con
decisione del 27 settembre 1999, riduceva il valore di alienazione a fr.
998'000 ed ammetteva in deduzione fr. 1'500 per le spese dell'atto aggiuntivo e
fr. 9'690 per altre spese legate alla compravendita. Negava per contro la deduzione
di un ulteriore importo di fr. 27'000, corrispondente all'indennizzo versato
all'inquilina perché lasciasse l'abitazione venduta e consentisse in tal l'immissione
in possesso dell'acquirente.
- Il
venditore impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 ottobre 1999, con
il quale chiedeva la deduzione, da un lato, di spese di miglioria per fr.
3'171.25 e, dall'altro, dell'indennizzo versato alla signora __________.
L'autorità
fiscale respingeva il gravame, con decisione del 21 dicembre 1999, nella quale
argomentava che l'indennizzo in questione sarebbe stato deducibile dal reddito
della sostanza, nella tassazione personale del contribuente.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di poter dedurre dall'utile immobiliare la spesa di fr.
27'000, sopportata per liberare la casa alienata dall'inquilina __________, che
invocava un contratto di locazione stipulato con il ricorrente.
-
5.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
5.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
- Nella
fattispecie, si tratta di stabilire se l'indennizzo che il ricorrente ha
versato alla signora __________ sia deducibile ai sensi dell'art. 134 LT.
In data 8
febbraio 1999, infatti, l'acquirente __________ e l'inquilina __________ hanno
sottoscritto una convenzione, secondo cui il rapporto di locazione intercorrente
fra loro, in virtù di un contratto valido con effetto fino al 1.1.2003, sarebbe
stato sciolto con la fine del mese di febbraio del 1999. Per l'anticipata rescissione
del contratto, __________ si impegnava a versare alla signora __________ un
indennizzo di fr. 27'000. Con separato accordo intervenuto con lo stesso __________,
il ricorrente si è poi impegnato a dedurre dal prezzo quest'ultimo importo.
6.1.
Per
l'art. 134 cpv. 1 LT, sono considerati costi di investimento:
-
i
costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione,
di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
-
i
costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di
costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di
allacciamento;
-
le
indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a
favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da
servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.
6.2.
Tra i costi di investimento rientrano anche le spese sostenute per migliorie
di carattere giuridico. La legge menziona espressamente i casi:
-
delle
indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore
del fondo alienato;
-
delle
indennità versate per liberare il fondo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano
al momento del precedente acquisto.
6.3.
Tale
disposizione discende dal c.d. "principio di congruenza". L'imposizione degli utili immobiliari si fonda infatti sul
principio delle "situazioni comparabili". Valore di investimento e valore
di alienazione devono cioè riferirsi allo stesso immobile, dal punto di vista
delle dimensioni e del contenuto. Incrementi o diminuzioni della sostanza
immobiliare, causati da eventi naturali oppure da prestazioni del proprietario
o di altre persone, devono essere presi in considerazione al fine di ottenere
delle "situazioni comparabili". Il prezzo di acquisto pagato per un
certo immobile può dunque essere contrapposto al prezzo ottenuto con
l'alienazione dello stesso fondo, solo se il complesso di cose e diritti di cui
è costituito il fondo non ha subito alcuna modificazione durante il possesso,
se cioè il complesso esistente al momento della vendita è congruente con quello
esistente al momento dell'acquisto (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 182).
6.4.
Gli
incrementi di sostanza possono essere di natura giuridica o fattuale:
a) sono
considerati incrementi di natura giuridica, p. es., l'iscrizione di una
servitù a favore dell'immobile venduto o la cancellazione di un diritto reale
limitato che gravava l'immobile al momento dell'acquisto;
b) quanto
agli incrementi di fatto, possono essere a loro volta distinti in
prestazioni dell'uomo (p. es. edificazione su di un fondo) ed eventi naturali
(p. es. ampliamento o il miglioramento della superficie coltivabile a seguito
di un'alluvione). Agli aumenti di sostanza determinati dall'intervento del
proprietario dell'immobile devono essere assimiliati quelli effettuati da
terzi, a meno che non siano stati finanziati da un'assicurazione o da
sovvenzioni pubbliche oppure non siano comunque soggetti a rimborso.
Gli
incrementi giuridici e quelli dovuti al fatto del proprietario o di terzi sono
considerati costi di investimento, computabili al valore di investimento in
applicazione dell'art. 134 LT. Gli incrementi di carattere naturale, invece di
essere aggiunti al valore di investimento, vengono dedotti dal ricavo, dando
luogo comunque ad un risultato identico (Soldini/Pedroli, op. cit., pp.
182-183).
6.5.
Fra i
costi per migliorie di carattere giuridico possono rientrare anche l'onorario
di un avvocato per una miglioria di tale natura oppure i costi per lo
scioglimento di un contratto di locazione o per il trasferimento di un fondo
dalla proprietà esclusiva alla comproprietà del proprietario per piani (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 264; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz –
Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, § 166, n. 41, p. 1000; StE
1986 B 44.13.7 n. 1).
6.6.
Ne
consegue che, assumendosi, mediante accordo stipulato con l'acquirente __________
(cfr. "conteggio finale Proprietà __________ " del 28 aprile 1999),
il pagamento dell'indennizzo da quest'ultimo versato all'inquilina __________,
il ricorrente ha sopportato un costo che è servito direttamente a consentire all'acquirente
di entrare in possesso, secondo gli accordi contrattuali, dell'immobile
acquistato. È infatti dimostrato che, se il ricorrente non avesse affrontato
tale spesa, non sarebbe stato in grado di conseguire l'utile immobiliare, non
potendo trasferire il possesso dell'immobile venduto.
- Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 dicembre 1999 è riformata nel senso
che al valore di investimento è aggiunto un importo di fr. 27'000, corrispondente
all'indennizzo versato all'inquilina.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster