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Numero d'incarto:
80.2000.176
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00176
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 9
ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione
IC/IFD 1999-2000, a valere dal 1° dicembre 1999, in cui le esponeva un reddito
del lavoro di fr. 21'356.- per la prestazione periodica di mantenimento di anziani,
ricevuta durante quasi tre anni fino al decesso del marito, avvenuto alla fine
di novembre del 1999;
-
che la
contribuente ha presentato ricorso, rilevando che con il decesso del marito è
venuta meno anche la prestazione e chiedendo quindi lo stralcio di detto
importo dalla data del decesso del marito;
-
che in
sede di audizione il 13 dicembre 2000, dopo discussione, per economia di
giudizio, si è raggiunto il seguente accordo:
·
allestimento di una tassazione intermedia per
cessazione dell'attività dalla data del decesso del marito, con conseguente
stralcio del reddito derivante dalla prestazione di mantenimento;
·
rinuncia ad allestire una tassazione intermedia
per inizio dell'attività lucrativa dal 1° marzo 1997 in considerazione del
fatto che il marito della ricorrente era al beneficio del condono delle
imposte;
- che il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta
la tassazione intermedia per cessazione dell'attività.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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