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Numero d'incarto:
80.2000.2
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00002
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 98 intermedia
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che a seguito della cessazione dell’attività e
al rimpatrio della moglie, l’ Ufficio di tassazione notificava il 27 settembre
1999 al marito una tassazione intermedia, da cui venivano stralciati i redditi
della signora __________;
-
che in
sede di reclamo, con decisione del 29 novembre 1999, l’Ufficio di tassazione
determinava il reddito imponibile in fr. 31'336.-;
-
che con
ricorso del 27 dicembre 1999 __________ __________ contesta la suddetta
decisione su reclamo argomentando d’aver già pagato le imposte per l’anno 1998;
-
che
l’Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso, osservando che dalla
data della tassazione intermedia sono imponibili unicamente i fattori di
reddito (del lavoro e indennità di disoccupazione) del marito nel normale
periodo di computo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
presente ricorso è sostanzialmente privo di oggetto e chiaramente infondato;
-
che il
contribuente è in errore quando ritiene di dover pagare ulteriori imposte per
l’anno 1998 in aggiunta a quelle già dovute;
-
che
infatti per effetto della tassazione intermedia il suo onere fiscale scende dal
1° agosto 1998 a fr. 678,50 all’anno per un debito d’imposta pro rata temporis
dal 1° agosto al 31 dicembre 1998 di soli fr. 282,70;
-
che in
precedenza l’aggravio fiscale stabilito mediante la tassazione ordinaria
1997-98 del 26 gennaio 1998 ammontava a ben fr. 2'122.50 su base annua;
-
che è
quindi del tutto evidente che a decorrere dal 1° agosto 1998 il suo debito
d’imposta si è notevolmente ridimensionato;
-
che
pertanto la tassazione intermedia in questione, lungi dall’aver aggravato la
posizione fiscale del contribuente, ha dato luogo a un notevole alleggerimento
del debito fiscale;
-
che il
ricorso è quindi privo d’oggetto;
-
che
qualora il ricorrente avesse versato importi in eccedenza, gli stessi gli
verranno retrocessi dall’Ufficio esazione.
Visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è privo d’oggetto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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