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Numero d'incarto:
80.2000.26
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00026
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2000
in materia di: multa disciplinare +
tassa di diffida
presentato da:
__________ , __________ - __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 16
settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva al dott.
__________ __________ una multa disciplinare di fr. 100.-, con relative tasse
di diffida, per mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, nonostante
diffida e richiamo;
-
che la
moglie del contribuente presentava reclamo il 25 novembre 1999, rilevando che
il marito era deceduto il 19 aprile 1998 e che aveva affidato il compito di rappresentarla
a un fiduciario;
-
che con
decisione del 25 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione, preso atto che aveva
inflitto una multa disciplinare a un contribuente che è deceduto, accoglieva
il reclamo, ancorché tardivo, annullando la multa e le tasse di
diffida;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente
l'annullamento della multa disciplinare e delle tasse di diffida;
-
che con
osservazioni del 17 febbraio 2000 l'Ufficio di tassazione rileva che il ricorso
è privo d'oggetto;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
verosimilmente per difficoltà linguistiche, la ricorrente non ha compreso
il senso della decisione su reclamo;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha correttamente annullato la multa disciplinare e
le tasse di diffida, in quanto inflitte risp. richieste, senza averne
conoscenza, a un contribuente deceduto;
che la
ricorrente non deve quindi pagare né multa né tasse di diffida;
- che il
presente ricorso è quindi senza oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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