__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ e __________,
__________ __________ __________ __________,
-
che,
nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione di fr. 18’000 (fr. 15’300 per l’IFD) per
figli a carico, indicando, sulla prima pagina del modulo, i nominativi e la
data di nascita dei loro tre figli;
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 novembre
1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ammetteva la deduzione di soli fr.
6’000 (fr. 5’100 per l’IFD), cioè limitatamente ad un figlio a carico;
-
che, con
scritto del 20 maggio 1999, i contribuenti asserivano di avere appreso
dall’istituto delle assicurazioni sociali che era stata loro intimata la
tassazione 1997/98, sulla cui base era stato loro negato il sussidio per i
premi della cassa malati, e chiedevano quindi che l’autorità fiscale procedesse
alla notifica della decisione stessa, non avendola essi mai ricevuta;
-
che, in
data 21 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva ai contribuenti copia
della notifica del 9 novembre 1998;
-
che i
contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 25 maggio
1999, chiedendo la deduzione per tre figli a carico, così come indicato nella dichiarazione
fiscale;
-
che
l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del
28 giugno 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei
conguagli d’imposta già il 18 dicembre 1999 (recte: 1998) e che in tal
modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere ricevuto la notifica di
tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di conguaglio stessa;
-
che
__________ __________ interponeva allora ricorso alla Camera di diritto tributario,
la quale, in sede di istruzione del ricorso, ha interpellato l’autorità di
tassazione, per accertare per quale ragione non sia stata ammessa la deduzione
per i tre figli a carico;
-
che, con
scritto del 19 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione comunicava di avere rilevato,
dalle informazioni trasmessegli dal Comune di __________, che solo un figlio
era annunciato all’autorità, mentre gli altri due si trovavano all’estero e
sono entrati in Svizzera, con permesso di dimora, solo nel marzo 1998;
-
che
tuttavia, con sentenza del 13 settembre 1999, la Camera di diritto tributario respingeva
il gravame del ricorrente, per il fatto che quest'ultimo aveva pagato il conguaglio
d’imposta, indicante la data dell’avvenuta intimazione della tassazione, il 18
dicembre 1998 ed aveva però reagito solo il 20 maggio 1999, quindi dopo aver lasciato
trascorrere un lasso di tempo troppo lungo;
-
che, con
istanza del 25 ottobre 1999, il contribuente ha chiesto allora la revisione
della tassazione;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha respinto l'istanza con decisione del 2 dicembre 1999,
negando che fosse dato uno dei motivi di revisione previsti dalla legge;
-
che un
reclamo contro quest'ultima decisione è stato respinto dall'Ufficio di tassazione
con decisione del 14 gennaio 2000;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di revisione della tassazione contestata, invocando la
propria ignoranza della procedura fiscale;
-
che sia
in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale,
sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione
o sentenza cresciuta in giudicato:
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che, come
già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame
escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
-
che
l'’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si
sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
-
che
decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione
di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra
mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non
può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto
di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons.
3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,
cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des
Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID,
p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087);
-
che, di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
-
che questa
Camera ha già avuto modo di decidere che non ha diritto ad una revisione della
tassazione cresciuta in giudicato il contribuente che, per errore, ha chiesto
la deduzione degli interessi ipotecari relativi solo ad una parte del periodo
di computo: la mancata deduzione di parte degli interessi non è infatti imputabile
ad un errore essenziale e manifesto dell’autorità di tassazione (CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.);
-
che lo
stesso Tribunale federale ha ancora recentemente deciso che la revisione non
può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella
procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55 / 1999 p. 440);
-
che
questa Camera, pur comprendendo le argomentazioni del ricorrente, che aveva
indicato nella dichiarazione di avere tre figli a carico e che si è nondimeno
visto ammettere dall'autorità fiscale la deduzione per un solo figlio, non può
tuttavia ignorare le limitazioni poste dalla giurisprudenza in materia di
revisione;
-
che,
proprio nella sentenza appena citata, ad un contribuente che lamentava un errore
commesso a suo danno dall'autorità fiscale, il Tribunale federale ha ricordato
che la giurisprudenza pone determinate esigenze alla diligenza del contribuente
nella tutela dei propri diritti nella procedura di tassazione, poiché si deve
ritenere che questi conosca la propria situazione finanziaria e che verifichi
la decisione di tassazione notificatagli, reclamando tempestivamente contro
eventuali errori (StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF
55 / 1999 p. 440, consid. 3d);
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che
l'Alta Corte ha dunque opposto alle argomentazioni del ricorrente la
circostanza che dalla notifica della tassazione che egli aveva ricevuto era
immediatamente evidente che l'accertamento dell'imponibile differiva dalla sua
dichiarazione ed anche in cosa consisteva la differenza ed a quanto ammontava,
senza che occorressero particolari conoscenze nel diritto fiscale (ibidem);
-
che le
stesse argomentazioni si addicono anche alla fattispecie ora in esame: è vero
che l'autorità fiscale si è discostata dalle indicazioni fornite con la
dichiarazione fiscale, senza chiedere almeno al contribuente spiegazioni circa
la difformità fra quest'ultima e la scheda anagrafica trasmessa all'autorità
fiscale dal Comune, ma ciò non ha impedito al ricorrente di avvedersi della
differenza fra dichiarazione e notifica della tassazione;
-
che,
infatti, l'importo della deduzione per figli era indicato separatamente nella
notifica e la motivazione della tassazione indicava che la deduzione per figli
era «non ammessa difettando i requisiti di legge (oppure rettificata)», sicché
era senz'altro possibile interporre reclamo nei trenta giorni, invocando
l'errore;
-
che, del
resto, pur comprendendo le difficoltà che può incontrare un cittadino straniero
nell'interpretare una decisione fiscale ticinese, ci si potrebbe anche chiedere
come mai il sindacato che rappresenta il contribuente nella presente procedura
e che già aveva funto da suo consulente fiscale, redigendo la dichiarazione
fiscale, non si sia fatto conferire la procura come rappresentante già nella
procedura fiscale;
-
che, in
quest'ultima eventualità, infatti, la decisione sarebbe stata intimata al sindacato
stesso, che avrebbe agevolmente constatato la difformità fra la dichiarazione e
la tassazione, senza che si dovesse giungere ad un'istanza di revisione;
-
che il
ricorso deve pertanto essere respinto, con la conseguenza che la tassa di giustizia
e le spese processuali, peraltro ridotte al minimo previsto dalla legge, sono
poste a carico del ricorrente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).