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Numero d'incarto:
80.2000.3
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00003
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha lavorato alle dipendenze del __________ __________ fino alla fine
di luglio del 1998. Dal 1° agosto 1998 lavora per la __________ __________
__________ con un salario di ca. fr. 1000.- al mese inferiore al precedente.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 99-00 la contribuente ha dichiarato i salari
conseguiti presso le due Banche, scorporando tuttavia da quello del __________
__________ del 1998 un importo di fr. 63'652.-, che è invece stato indicato
sotto la voce liquidazioni in capitale. Nella notifica di tassazione del 20
settembre 1999 l'Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il parere del
Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni su domanda della
contribuente, ha invece aggiunto tale importo in media annua all'ammontare dei
salari.
- La
contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo che l'importo di fr.
63'652.- venisse imposto separatamente secondo l'art. 38 LT e 38 LIFD.
Il
reclamo veniva respinto dall'UT con decisione del 20 dicembre 1999, ritenendo
che la liquidazione non avesse carattere previdenziale.
- Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente che l'importo
di fr. 63'652.- venga imposto separatamente secondo l'art. 38 LT e 38 LIFD.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Pendente
causa questa Camera ha chiesto informazioni all’istituto bancario sulla natura
dell’importo oggetto del presente ricorso.
- 4.1.
Secondo
l’art. 38 cpv. 1 LT, le prestazioni in capitale secondo l’ articolo 21 e i versamenti
analoghi di cui all’ articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in
seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute
secondo l’ articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un’ imposta
annua intera.
L’ imposta è calcolata con l’ aliquota che sarebbe applicabile se
fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell’ importo
della prestazione in capitale. L’ aliquota minima è del 2 per cento (art. 38
cpv. 2 LT).
Le deduzioni sociali di cui all’ articolo 34 non sono ammesse (art.
38 cpv. 3 LT).
4.2.
Secondo
l’art. 38 cpv. 1 LIFD, le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come
anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio
durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i
casi ad un'imposta annua intera.
L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo
36 (art. 38 cpv. 2 LIFD).
Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono ammesse (art.
38 cpv. 2 LIFD).
- 5.1.
La
previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza
di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute
che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale».
Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali
riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre
1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla
le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza
riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza
riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè
un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza
rischio.
La stessa
disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle di-sposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le
de-nominazioni "contratto di previdenza vincolata" e
"convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate
unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approva-zione il
diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può es-sere rifiutato» (Circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1
).
La
rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio
fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti
di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la
conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern
und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von
Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
5.2.
Diversamente
dal II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente
limitata. Per i salariati e gli indi-pendenti che sono affiliati ad
un'istituzione di previdenza secon-do l'art. 80 LPP, il contributo annuo
massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1
LPP (salario coor-dinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna
istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito
prove-niente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite
superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli
importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di
previdenza, sicché non è pos-sibile versare contributi i cui importi eccedono
quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5).
Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito
dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale
misu-ra il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza
ri-conosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p.
130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP,
Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi
pratici n. 8, n. 46, n. 64).
5.3.
L'art. 8
OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie
rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal
fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato
«Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner,
op. cit., p. 131 nota 29).
- La
natura giuridica della prestazione versata dal __________ __________ alla ricorrente
va valutata alla luce delle disposizioni descritte.
Su
richiesta di questa Camera, l’Istituto bancario ha rilevato quanto segue:
“L'importo
di fr. 63'652.- è compreso nel totale di fr. 110'191.- riportato sul
certificato di salario. Su questo importo sono stati trattenuti i contributi di
legge.
II
versamento di fr.63'652.- rientra nelle agevolazioni di uscita che il
__________ __________ offre ai suoi collaboratori per facilitarne l'inserimento
presso altre strutture esterne alla banca. Viene calcolato in base agli anni di
servizio e all'età della collaboratrice”.
Da
queste informazioni è del tutto chiaro che la prestazione di fr. 63'652.-, qui
in discussione, non rientra in alcun modo tra quelle sussumibili sotto gli
articoli 38 LT e 38 LIFD, così come sono state illustrate al consid. 5.
Si tratta
invero di un’agevolazione che non ha carattere previdenziale nel senso legale
del termine, bensì di una prestazione elargita dal datore di lavoro per le
ragioni indicate nella lettera e che può in un certo senso essere assimilata a
una sorta d’indennità d’inserimento.
In simili
condizioni l’autorità fiscale non poteva agire diversamente da come ha agito.
Il ricorso, se pur comprensibile da un punto di vista umano, dal profilo
giuridico risulta manifestamente privo di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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