__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________ __________,
-
che
__________ __________ era proprietaria di sostanza immobiliare nel Canton
Ticino, che è stata venduta soltanto nel corso del 1999;
-
che, non
avendo ricevuto la dichiarazione fiscale 1999-2000, il 15 aprile 1999
l’autorità fiscale richiamava la contribuente ai propri doveri procedurali,
ponendo poi a suo carico con decisione del 20 maggio 1999 una tassa di fr. 30;
-
che il 22
dicembre 1999 l’Ufficio esazione e condoni notificava alla contribuente una
ulteriore tassa di diffida di fr. 30.- per il mancato pagamento della tassa di
diffida, notificatale dall’Ufficio di tassazione il 20 maggio 1999;
-
che la
contribuente, assistita dalla signora __________, impugnava la suddetta diffida
con reclamo del 7 gennaio 2000 all'Ufficio di tassazione, chiedendo una nuova
proroga;
-
che
l'Ufficio dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo con decisione
del 18 gennaio 2000;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________,
sempre assistita dalla signora __________, chiede nuovamente l'annullamento
della tassa di diffida, argomentando:
-
di aver
spedito una lettera raccomandata il 4 maggio 1999, quindi subito dopo aver
ricevuto il richiamo, con cui chiedeva lo stralcio della sua partita fiscale,
poiché lo stabile di __________, di cui era comproprietaria per un mezzo, era
stato messo in vendita dalla Banca d__________l __________ e
-
di aver
immediatamente rispedito la diffida all’autorità fiscale, allegando copia della
precedente lettera del 4 maggio all’Ufficio di tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo
sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT; art. 124
cpv. 1 LIFD);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT; art. 124 cpv. 3 LIFD);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che la
tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non
una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che, di
conseguenza, in considerazione dell'inosservanza del termine concessole per la
presentazione della dichiarazione, l'autorità fiscale ha correttamente
proceduto a notificare alla ricorrente la diffida, per la quale, come detto, è
previsto il prelievo di una tassa di cancelleria, che copre costi provocati
dalla contribuente;
-
che la
lettera del 7 gennaio 2000, con cui __________ __________, assistita dalla
signora __________, contestava la tassa di diffida del 22 dicembre 1999, è
stata trasmessa dall’Ufficio esazione e condoni all’ Ufficio di tassazione per
competenza;
-
che
l’unica decisione dell’Ufficio di tassazione riguardante una tassa di diffida
era quella del 20 maggio precedente;
-
che
pertanto l’Ufficio di tassazione, indipendentemente dal buon fondamento o meno
del reclamo inviato con lettera del 7 gennaio all’Ufficio di esazione,
dichiarava tardiva la lagnanza in questione, poiché il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 206 LT era trascorso;
-
che
pertanto il presente ricorso, nella misura in cui contesta la decisione su
reclamo dell’Ufficio di tassazione del 18 gennaio 2000 si avvera infondato;
-
che dagli
atti dell’incarto non risulta nessun reclamo di data anteriore inviato dalla
contribuente all’Ufficio di tassazione, non comunque la lettera che la signora
__________ asserisce d’avergli inviato subito dopo aver ricevuto la tassa di
diffida del 20 maggio 1999;
-
che
l’interessata non è in grado di provare l’invio in questione, ma unicamente un
precedente invio raccomandata del 4 maggio 1999, con cui chiedeva lo stralcio
della sua partita fiscale;
-
che tale
scritto non può quindi essere considerato alla stregua di un anticipato reclamo
contro la successiva tassa di diffida;
-
che
proprio questo fatto, vale a dire l’invio, successivamente alla raccomandata
del 4 maggio 1999, della tassa di diffida, doveva semmai indurre la
contribuente a presentare reclamo nelle dovute forme;
-
che non
avendolo fatto o quanto meno non essendo in grado di provare d’averlo fatto,
difettando la prova dell’invio, vale a dire la ricevuta postale della
raccomandata, l’Ufficio di tassazione non poteva invero far altro che
dichiarare tardivo il reclamo del 7 gennaio 2000 contro una tassa di diffida
notificata diversi mesi prima;
-
che, a
titolo puramente abbondanziale, la contribuente era tenuta a presentare la
dichiarazione fiscale IC 1999-2000, poiché al 1° gennaio 1999 era ancora
proprietaria di sostanza immobiliare in Ticino;
-
che gli
atti del presente procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di esazione, poiché
la lettera del 7 gennaio 2000 è comunque stata presentata nel termine di trenta
giorni dalla seconda tassa di diffida di fr. 30.-, emessa questa volta da parte
dell’Ufficio esazione stesso;
-
che
quindi la lettera in questione è idonea a configurare un tempestivo reclamo
contro quest’ultima tassa di diffida;
-
che data
la particolarità del presente ricorso, in parte se non in toto causato dalla
trasmissione della lettera del 7 gennaio 2000 da parte dell’Ufficio esazione
all’Ufficio di tassazione, questo giudice fa eccezionalmente astrazione dal
prelevare spese e tassa di giustizia.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Gli
atti del procedimento sono trasmessi, per quanto necessario, all’Ufficio
esazione e condoni perché proceda se del caso nei suoi incombenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).