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Numero d'incarto:
80.2000.31
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00031
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 1997
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________. __________,
rappr. da: avv. __________. , __________
__________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il
7 ottobre 1999 l'Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla
__________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997, in cui le esponeva
un utile di fr. 100'000.-, aggiungendo tra l'altro all'utile d'esercizio
dichiarato di fr. 87'715.- un importo di fr. 8'000.- per l'ammortamento di una
__________ __________.
-
La
contribuente, assistita dall'avv. __________, presentava reclamo in tempo
utile, facendo presente che alla scadenza del contratto di leasing è stata
fatta valere l'opzione del riscatto, evitando così che il veicolo fosse rimasto
di proprietà della società di leasing.
Il
reclamo, su questo punto, veniva respinto con decisione del 20 gennaio 2000 per
i seguenti motivi:
La contribuente ha
immatricolato due veicoli: una __________ __________ __________ __________, per
la quale è stato sottoscritto un contratto leasing il 29.5.1996, e una
__________ __________ __________, acquistata il 24.6.1996 presso ______________________________
__________, __________ (veicolo riscattato alla fine del precedente contratto
leasing). In sede di tassazione era stato riconosciuto come aziendale il costo
del veicolo __________ __________ __________ __________, per un totale di Fr.
32'980.65 (Spese manutenzione, riparazione, benzina, leasing auto). Per contro,
il possesso di un secondo veicolo __________ __________ __________ non era
stato ritenuto necessario per la gestione di una farmacia e pertanto il costo
addebitato al conto economico, pari all'ammortamento di Fr. 8'000, era stato
ripreso a titolo di spesa privata dell'azionista. Con reclamo del 5.11.1999 la
contribuente contesta la ripresa dell'ammortamento. A giudizio della reclamante
l'autorità di tassazione non avrebbe la possibilità di intromettersi nella gestione
dell'attività di un'azienda, decidendo che il veicolo non risponde alle
necessità aziendali.
Nel
caso concreto siamo in presenza di un'attività aziendale svolta in un luogo ben
preciso (i locali affittati a __________ per la gestione del negozio dove
vengono venduti prodotti farmaceutici e cosmetici), attività per la quale il
possesso di un solo veicolo risulta più che sufficiente. Secondo l'affermazione
della reclamante a pag. 2 del reclamo, alla scadenza dei contratti di leasing
esistevano due opzioni: "o versare l'importo di Fr. 19'000 quale valore
residuo per il riscatto del veicolo, acquisendone quindi la piena proprietà,
oppure rinunciare al riscatto, per cui la proprietà del veicolo sarebbe rimasta
alla società di leasing". Con tale affermazione la contribuente non sostiene
la tesi della necessità aziendale di un secondo veicolo: semplicemente afferma
di aver giudicato più interessante acquisirne la proprietà pagando il valore di
riscatto. Stando così le cose, si deve ritenere che l'acquisto di un secondo
veicolo, non determinato da necessità aziendale, è stato effettuato per
interesse personale dell'azionista (in caso contrario il veicolo sarebbe stato
acquistato e immediatamente rivenduto, realizzando un guadagno). Secondo
giurisprudenza si ha una prestazione valutabile in denaro dalla società
all'azionista anche quando una società anonima acquista un bene che serve
esclusivamente al piacere del suo azionista (Die neue Steuerpraxis 1987, pag.
103 e ss.)
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente lo stralcio dal
reddito aziendale della ripresa dell'ammortamento dell'automobile.
Ribadisce
d'aver fatto valere alla scadenza del contratto di leasing l'opzione dell'acquisto
del veicolo per evitare che rimanesse di proprietà della società di leasing.
Contesta poi il diritto dell'autorità fiscale di intromettersi nella gestione
dell'attività aziendale, affermando che tale veicolo non risponderebbe a
necessità aziendali. Rileva inoltre che l'ammortamento equivale alla costituzione
di una riserva occulta con differimento della tassazione al momento
dell'alienazione del veicolo. Avverte poi che il veicolo non è più in
produzione e che è quindi stato parcheggiato in un garage a __________ per
rivenderlo più in là nel tempo a prezzo maggiorato.
3.2.
L'UTPG
propone invece la reiezione del ricorso, limitandosi a osservare che l'automobile
è stata collaudata e che è quindi a disposizione.
3.3.
All'udienza
del 3 aprile 2000, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
- 4.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta
sull’utile delle persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a. il
saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b. tutti
i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in
particolare:
...[omissis]...
– le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall’uso commerciale.
Quanto
all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
4.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di «distribuzione dissimulata di utili»
che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,
Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte
1998, n. 28 al § 10, p. 172):
•
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
•
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
•
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè,
un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi
societari.
4.3.
In caso
di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione.
In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della
prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone,
conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum
Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.4.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione
stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit.,
p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le
persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze,
traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della
prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
- 5.1.
Nella
fattispecie, come detto in narrativa, l'autorità fiscale ha ravvisato una prestazione
valutabile in denaro della ricorrente nei confronti dell'azionista
nell'acquisto di un'automobile __________ __________ __________.
Il
veicolo in questione era stato oggetto, nel 1991, di un contratto di leasing
fra la __________ -__________ __________ e la ricorrente. Nel giugno 1996,
scaduto il suddetto contratto, alla ricorrente era stata offerta la possibilità
di acquisire la proprietà dell'automezzo mediante pagamento del valore di
riscatto di fr. 15'000. La contribuente aveva aderito all'offerta ed era
divenuta proprietaria della __________.
Ritenendo
non giustificato commercialmente l'acquisto di tale autoveicolo, l'UTPG ha
considerato il pagamento dell'importo di fr. 15'000 da parte della ricorrente
come una prestazione valutabile in denaro a favore dell'azionista ed ha
conseguentemente negato la deduzione dall'utile della __________ __________
__________ della quota di ammortamento fatta valere dalla ricorrente (fr.
8'000).
5.2.
L'argomentazione
su cui si fonda la decisione impugnata appare ineccepibile. Per il fatto che la
ricorrente, proprio in concomitanza con la scadenza del precedente contratto di
leasing, ne ha sottoscritto uno nuovo, avente per oggetto una __________
__________, si deve escludere che il contestuale riscatto della __________ sia
commercialmente giustificato. La stessa ricorrente ammette, del resto, che ha
ritenuto "più interessante procedere al riscatto del veicolo acquistandone
la proprietà, piuttosto che rinunciare allo stesso". Con ciò, riconosce
sostanzialmente che il movente dell'acquisizione non era rappresentato da una
necessità aziendale ma semplicemente dalla prospettiva di fare un'operazione economicamente
attrattiva.
La
ricorrente neppure tenta, infatti, di dimostrare che lo svolgimento della sua
attività presuppone il possesso e l'uso di due automobili, una delle quali di
carattere decisamente sportivo.
Il fatto
che una società, oltre ad un veicolo commerciale, metta a disposizione dell'azionista,
per scopi privati, un ulteriore automezzo, è considerato un caso esemplare di
distribuzione mascherata di utile. Poiché la società deve trattare l'azionista
come un terzo indipendente, essa viene impoverita nella misura in cui rinuncia
ad un compenso per la messa a disposizione del veicolo e la persona vicina
viene arricchita nella stessa misura (Nota a sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo, in ZStP 1992, pp. 46-47).
Già in
precedenza, del resto, quando la __________ era ancora usata in base al
contratto di leasing, parte dei relativi costi veniva ripresa ed aggiunta al
reddito dell'azionista.
5.3.
Nel caso
in esame, l'autorità fiscale, proprio perché l'acquisto del veicolo non presentava
alcuna necessità commerciale, non si è limitato a riprendere una quota parte
degli ammortamenti, in considerazione dell'uso privato, ma ha trattato
l'acquisto in sé come un negozio stipulato nell'interesse dell'azionista. In
altre parole, si potrebbe dire che, dal punto di vista fiscale, acquirente è
stato considerato non la ricorrente bensì l'azionista. Ai fini del bilancio
fiscale, cioè, l'automobile non figura fra gli attivi della ricorrente, ma si
considera come un bene privato dell'azionista. Tale decisione dell'autorità
fiscale ha un'importante conseguenza, favorevole alla ricorrente: proprio
perché, dal punto di vista fiscale, l'autoveicolo in questione si considera già
dall'inizio sostanza privata dell'azionista, si deve trarre la conclusione che,
nel momento in cui la società lo venderà, l'eventuale – ma assai probabile,
secondo le affermazioni della stessa contribuente – utile realizzato beneficerà
dell'esenzione come utile in capitale relativo alla sostanza privata.
Non si
vede, comunque, in quale modo la ricorrente potrebbe essere avvantaggiata,
qualora l'uso dell'automobile in questione fosse considerato commercialmente giustificato.
È vero che potrebbe in tal caso beneficiare degli ammortamenti, che ne ridurrebbero
l'utile; ma, nel momento in cui dovesse vendere il veicolo, l'utile realizzato
dovrebbe essere imposto. E, secondo quanto la stessa ricorrente ha affermato, è
assai probabile cheemerga un utile di rilievo, dato che la Porsche sembra avere
già attualmente un valore venale assai superiore al valore di riscatto.
- Per
le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale
di fr. 880.--
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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