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Numero d'incarto:
80.2000.41
Data decisione, Autorità:
17.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00041
Lugano
17 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 15
marzo 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________
__________ la tassazione IC 1997-98, in cui gli esponeva un reddito della
sostanza lordo di fr. 16'735.- e un reddito imponibile di fr. 9'305.-, nonché
una sostanza lorda di fr. 270'320.- e una sostanza imponibile di fr. 192'423.-;
-
che il 28
aprile 1999 il contribuente presentava un reclamo, redatto in lingua tedesca,
contro la notifica della tassazione;
-
che con
due distinte lettere del 30 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione assegnava un
termine al contribuente fino al 26 maggio 1999 in primo luogo per presentare la
traduzione in lingua italiana del reclamo, pena l'irricevibilità del medesimo
e, in secondo luogo, per giustificare il ritardo nella presentazione del
ricorso e motivare così la richiesta di restituzione del termine;
-
che l'11
maggio 1999 il contribuente presentava la traduzione del ricorso;
-
che il 14
febbraio 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando
che il contribuente non aveva in alcun modo motivato il ritardo nel presentare
il reclamo;
-
con il
presente, tempestivo ricorso il ricorrente rileva sostanzialmente di essere
stato malato e di aver subito l'impianto di un "pace-maker" e di aver
mandato la traduzione del reclamo entro il termine assegnatogli, lamentando poi
d'aver ricevuto una lettera dall'Ufficio di tassazione datata 26 maggio 1999,
in cui gli si confermava che il reclamo sarebbe stato esaminato;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che, nel
caso in esame, il contribuente ha dato unicamente seguito all'invito di tradurre
il reclamo, ma non a quello di giustificare il ritardo e sostanziare così la
domanda di restituzione del termine;
-
che in
simili condizioni l'Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare
tardivo il reclamo, in quanto presentato dopo la scadenza del termine di trenta
giorni;
-
che lo
scritto dell'Ufficio di tassazione del 26 maggio 1999 è unicamente una comunicazione
d'ordine, nella quale si attira l'attenzione dei contribuenti sul fatto che non
tutti i reclami possono essere evasi immediatamente;
-
che detto
scritto non costituisce quindi in alcun modo una decisione incidentale, con la
quale l'Ufficio di tassazione garantisce al contribuente l'esame del merito del
reclamo, facendo astrazione dagli aspetti meramente formali, d'ordine relativi
alla tempestività;
-
che
nemmeno in questa sede il ricorrente giustifica in alcun modo il ritardo;
-
che a
nulla giova affermare che egli non risiedeva a __________, poiché tutte le
comunicazioni dell'Ufficio di tassazione, compresa la notifica della
tassazione, gli sono state intimate al suo domicilio di __________ e sono state
regolarmente ricevute;
-
che non
basta affermare d'essersi dovuto sottoporre all'impianto di un
"pace-maker", senza minimamente suffragare tale affermazione con
documenti di cui risulti quanto meno la data dell'intervento, la durata della
degenza ospedaliera e quant'altro;
-
che è in
ogni caso incontestato che il reclamo, spedito il 28 aprile 1999 contro la notifica
di tassazione del 15 marzo 1999 è manifestamente tardivo;
-
che in
simili condizioni la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione del 14 febbraio
2000 deve essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
l presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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