AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.44
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00044
Lugano
10 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 9596 e 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ & __________ __________
__________ di __________ __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
, nato nel 1944, cittadino italiano, coniugato, lavora presso
l’ __________ __________ di __________ in qualità di impiegato.
Durante la settimana soggiorna a __________ in via __________ __________, dove
ha preso in affitto una camera.
Sua
moglie __________ è invece insegnante e vive a __________ con le figlie.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ ha chiesto le
seguenti deduzioni per spese professionali dei dipendenti:
§
spese di trasporto
__________ -__________ fr. 6'500.-
§
affitto locale e pasti fr.
10'960.-
§
altre spese
professionali fr. 2'000.-
1.2.
L’8
giugno l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1995-96, a valere dal 1° luglio al 31 dicembre
1996, in cui gli concedeva le seguenti deduzioni:
§
spese di trasporto
__________ -__________ fr. 1’080.-
§
affitto locale e pasti fr.
1'200.-
§
altre spese
professionali fr. 2'000.-
1.3.
Il 9
ottobre 1998 l’Ufficio di tassazione notificava poi a __________ __________
anche la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli concedeva le chieste deduzioni
in misura assai limitata, segnatamente:
§
spese di trasporto
__________ -__________ fr. 1’080.-
§
affitto locale e pasti fr.
1'300.-
§
altre spese
professionali fr. 2'000.-
- 2.1.
Il 25
giugno 1998 il contribuente, assistito dallo __________ __________ __________
& __________, presentava reclamo in tempo utile contro la notifica di
tassazione IC/IFD 1995-96, contestando tra l’altro il mancato riconoscimento
integrale delle spese professionali.
2.2.
Il 23
novembre 1998 il contribuente, sempre avvalendosi dell’assistenza dello Studio
fiduciario __________ & __________, presentava reclamo in tempo utile anche
contro la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98, contestando tra l’altro anche
in questo caso il mancato riconoscimento integrale delle spese professionali.
2.3.
Con due distinte
decisioni del 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva i reclami,
rilevando:
Nel caso in
esame, dalla documentazione allegata all'incarto fiscale si rileva che il
contribuente é titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, è iscritto nel
Comune di __________ all'__________e speciale dei cittadini italiani residenti
all'estero. Per questo motivo, nessuna autorità italiana può, dal profilo
giuridico, rilasciare un certificato di residenza che attesti che egli risiede
a __________. In un rapporto informativo allegato alla domanda del permesso di
domicilio inoltrata presso la Sezione degli Stranieri di Bellinzona, si afferma
che il contribuente è coniugato e ha due figli che abitano a __________. Si
afferma inoltre che egli abita tutto l'anno in Svizzera eccetto le vacanze o
viaggi di lavoro all'estero.
Visto
quanto precede, l'Autorità di tassazione ritiene non potersi scostare dalla
decisione, presa in sede di tassazione, di considerare il contribuente
domiciliato . Di conseguenza, le deduzioni richieste per le spese di
trasporto (-__________) e di doppia economia domestica previste per i
contribuenti che rientrano al domicilio regolarmente il fine settimana, non
possono essere concesse.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________, patrocinato dallo
__________ __________ __________ & __________, chiede nuovamente la deduzione
integrale delle spese professionali, argomentando:
di
trascorrere tutte le fini settimana a __________ con la famiglia e le vacanze,
come dichiarato all’autorità cantonale in occasione dell’ottenimento del
permesso C;
di aver
recentemente acquistato proprio a __________ un appartamento;
di
rivestire all’interno dell’azienda funzioni di semplice impiegato e non funzioni
dirigenziali;
di non
poter far rientro quotidianamente a __________ da __________ a causa degli
orari di lavoro;
di aver
preso in locazione soltanto una camera ammobiliata;
di non
svolgere alcun’altra attività in Ticino al di fuori degli orari di lavoro e di
non far parte di associazioni o circoli;
di essere
stato iscritto all’__________ speciali dei cittadini italiani residenti
all’estero avendo ottenuto un permesso di dimora in Svizzera.
3.2.
L’Ufficio
di tassazione ha proposto di respingere il ricorso, rimettendosi nondimeno alle
eventuali conclusioni della Divisione delle contribuzioni, qualora dovesse presentare
osservazioni.
3.3.
In
occasione dell'udienza del 19 aprile 2000 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni.
- 4.1.
Il
ricorrente lavora nel Cantone Ticino, ove egli risiede da lunedì a venerdì.
Durante la fine della settimana raggiunge la famiglia a __________.
4.2.
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e
l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in
Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3
cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno
speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD
e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza
interruzioni apprezzabili:
a. almeno
30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno
90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non
sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato
all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente
punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua
sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli
esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD;
art. 4 cpv. 1 lett. a LT).
4.3.
4.3.1. La
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare
le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, del 9 marzo 1976 (CDI-I; RS 0.672.945.41) si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art.
1). Sono considerate tali le persone che, in virtù della legislazione di uno
Stato contraente, sono assoggettate all'imposta nello stesso Stato a motivo del
loro domicilio o della loro residenza. Non ricadono invece in tale categoria i
contribuenti assoggettati unicamente in modo limitato, ovvero solo per il reddito
che essi ricavano da fonti situate in detto Stato (art. 4 n. 1 CDI-I).
4.3.2. Nella
fattispecie il ricorrente, chiedendo di poter dedurre dal reddito del lavoro le
spese necessarie a conseguirlo, segnatamente le spese di trasporto da
__________ a __________ per il rientro in famiglia alla fine della settimana,
come pure della camera a __________ e delle spese di doppia economia domestica,
contesta implicitamente, come risulta chiaramente dagli argomenti sviluppati
nel ricorso, il suo domicilio in Svizzera, segnatamente i presupposti del suo
assoggettamento illimitato in Svizzera e nel cantone Ticino.
Di ciò si
dirà più ampiamente in seguito.
È
comunque pacifica l’applicabilità alla fattispecie in esame della Convenzione
in materia di doppia imposizione tra Italia e Svizzera, poiché in ogni caso il
ricorrente risulterebbe residente, nel senso della Convenzione, in uno dei due
Stati contraenti.
4.4.
4.4.1. Va
comunque ricordato che la Convenzione italo-svizzera in materia di doppia
imposizione stabilisce che lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti
gli elementi di reddito del contribuente che non sono attribuiti all'altro
Stato in virtù di particolari disposizioni convenzionali (art. 21 CDI-I), come
p. es. in materia di stipendi ed altre rimunerazioni, versati quale
corrispettivo di un'attività dipendente, che sono imponibili, salvo particolari
fattispecie che qui non interessano, nello Stato in cui è svolta l'attività
(art. 15 n. 1 CDI-I).
4.4.2. Ne
deriva che, in concreto, la Svizzera può imporre l'interessato per il reddito
d'attività lucrativa dipendente.
4.5.
Se il
contribuente, per quanto si dirà in seguito, dovesse risultare residente in
Italia e quindi considerato non avere domicilio primario in Svizzera, la sua
situazione verrebbe a ricalcare quella giudicata dal Tribunale federale in una
recente sentenza di principio (Sentenza del Tribunale federale del 9
dicembre 1996 in re R. e M. W., in Sammlung BGE n. 821, come pure in StE
1998 B 22.3 n. 65, ASA 67 p. 551 e RDAF 55/1999 p. 417 ).
Basta
quindi ricordare le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte federale al consid.
5 c, senza che sia necessario riprendere nel dettaglio i diversi argomenti
sviluppati nel menzionato giudizio:
“c) Pur senza discutere il
problema di spese legate all'esistenza di un domicilio all'estero, si esprimono
in favore di una deduzione in fattispecie simili a quella in esame __________
Meyer (Die steuerfreien Abzüge vom Erwerbsein-
kommen
unselbständig Erwerbender, Diss. Zurigo 1949 pag. 151) e Jean-Marc Barilier
(Les frais d'acquisition du revenu des simples particuliers, Diss. Losanna 1970,
pag. 28 n. 1 e pag. 65), mentre Philip Funk (Der Begriff der Gewinnungskosten
nach Schweizerischem Einkommensteuerrecht, Diss. San Gallo 1989,
pag. 106) si limita a citare le menzionate decisioni del Canton Argovia, senza
tuttavia prendere chiaramente posizione. Il Commentario Masshardt/Tatti (op.
cit., n. 3 all'art. 22bis, pag. 197), pur senza riferire la fonte, cita una
commissione cantonale di ricorso che ha ("persino") ammesso quali
spese professionali i costi di viaggio di un cittadino italiano, il quale alla
fine di ogni settimana si recava dal luogo di lavoro in Svizzera presso i suoi
parenti prossimi in Italia. Quest'ultima tesi è convincente: essa corrisponde
al testo della norma applicabile e a quello delle attuali disposizioni, le
quali ammettono la deduzione delle spese di trasporto tra il
"domicilio" e il luogo di lavoro. Inoltre, essa realizza meglio il
loro scopo: consente infatti anche al cittadino domiciliato all estero di
defalcare dal proprio reddito le spese provocate dalla necessità di abitare sul
luogo di lavoro e di recarvisi settimanalmente, concretizzando in tal modo il
principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Infine, essa permette
una migliore realizzazione del principio della parità di trattamento. In
effetti, ai fini dell'imposta sul reddito da attività lucrativa dipendente la
situazione di fatto del residente settimanale con domicilio all'estero è simile
quella del residente settimanale con domicilio in un altro Cantone: è quindi opportuno
che essi dispongano della medesima possibilità di operare le deduzioni in
esame; il diverso foro d'imposizione del reddito da attività lucrativa (per il
cittadino con domicilio all'estero il luogo di lavoro; per l'altro il
domicilio) appare infatti di importanza limitata ai fini delle deduzioni in esame.
Contro la soluzione descritta potrebbero unicamente venire invocate, in
particolari fattispecie, difficoltà di accertamento delle deduzioni ammissibili
. Sennonché, in concreto, non si intravedono simili difficoltà, né le autorità
di tassazione le fanno valere (…)”.
Dovranno
quindi concretamente essere riconosciute, in linea di principio, le spese di
trasporto , di alloggio e di doppia economia domestica rivendicate dal
ricorrente. Sempre secondo il Tribunale federale, nel farlo l’autorità fiscale,
per quanto riguarda le spese per l'alloggio, limiterà la deduzione alle spese
per una camera nel luogo di lavoro. In merito alle spese di trasporto, essa
determinerà se si può ragionevolmente pretendere che il contribuente faccia uso
di un mezzo di trasporto pubblico e, in tal caso, limiterà la deduzione alle
spese derivanti dal rientro al domicilio con tale mezzo di trasporto. Essa
ammetterà, al massimo, i costi derivanti da un viaggio alla settimana, ma solo
alla condizione che l'interessato rientri effettivamente perlomeno con tale
frequenza. Oltre a tali costi, l'autorità ammetterà la deduzione delle spese di
viaggio giornaliere tra l'abitazione in Svizzera ed il luogo di lavoro. Infine,
essa stabilirà le spese per i pasti fuori casa nei limiti degli importi
forfetari definiti dall'Amministrazione (cfr. Sentenza del Tribunale
federale del 9 dicembre 1996 in re R. e M. W., consid. 6, in Sammlung
BGE n. 821, come pure in StE 1998 B 22.3 n. 65, ASA 67 p. 551 e RDAF
55/1999 p. 417 ).
- 5.1.
Occorre
quindi ricordare a questo riguardo che, secondo gli articoli 32 cpv. 1 LAID, 83
cpv. 1 LIFD e 104 cpv. 1 LT, i lavoratori stranieri che, senza permesso di
domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale in
Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro
reddito da attività lucrativa dipendente.
5.2.
Inoltre,
secondo gli articoli 35 cpv. 1 lett, a LAID, 93 LIFD e 114 LT, i lavoratori
che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività
lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come
frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro
attività, conformemente agli articoli 83-86 LIFD, risp. 104-111 LT.
Ne viene
che, secondo i succitati disposti, segnatamente secondo gli articoli 35 cpv. 1
lett. a LAID, l'art. 93 LIFD e 114 LT, i lavoratori, qualunque sia la loro
nazionalità, che hanno un domicilio all'estero sottostanno all'imposta alla
fonte sui redditi risultanti da un'attività lucrativa dipendente nel Cantone.
Le norme del diritto fiscale internazionale prevedono che il reddito da attività
dipendente è realizzato in linea di principio nel luogo di lavoro, vale a dire
nel luogo in cui viene svolta l'attività e in cui il contribuente è presente
personalmente (fisicamente) per effettuare il lavoro (Conférence des
fonctionnaires fiscaux d'Etat, Réglementation cantonale harmonisée en
matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 148 s.).
5.3.
Va
inoltre ricordato che per l’IC, secondo l'art. 104 cpv. 1 in fine LT, è
riservata la tassazione ordinaria segnatamente per la sostanza e i redditi non
assoggettati all’imposta alla fonte (tassazione ordinaria complementare:
art. 90 cpv. 1 LIFD; art. 112 cpv. 1 LT; art. 34 cpv. 1 LAID) o quando i
proventi lordi assoggettati all’ imposta alla fonte del contribuente o del suo
coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno
civile, l’ importo stabilito dal Consiglio di Stato, (tassazione ordinaria
sostitutiva: art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 LT; art.
34 cpv. 2 LAID).
In altre
parole, al verificarsi di determinate condizioni, i contribuenti assoggettati
alla fonte (ad esclusione tuttavia dei frontalieri) beneficiano del regime di
tassazione ordinaria che può essere complementare a quello della fonte oppure
sostitutivo del medesimo (cfr. Direttiva 01/99 della Divisione delle
contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti
senza permesso di domicilio - artt. 104-114 LT e 83-91 LIFD).
Sono segnatamente imposti
con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assoggettati
alla fonte (esclusi quelli dei frontalieri) di un contribuente o del suo coniuge
vivente in comunione domestica con lui, quando superano singolarmente, nel
corso di un anno civile, l’importo di fr. 120’000.-. Tale tassazione è mantenuta,
negli anni successivi e fino alla fine dell’assoggettamento alla fonte, anche
quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite
stabilito. Se l’ assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un
anno civile intero, i redditi lordi determinanti per l’imposta alla fonte sono
convertiti su dodici mesi.
Nel caso di tassazione
ordinaria sostitutiva il datore di lavoro deve comunque continuare a prelevare
l’imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull’imposta
ordinaria sostitutiva. L’Ufficio delle imposte alla fonte può tuttavia, in
questi casi, autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare
alla trattenuta d’imposta a condizione che presti una sufficiente garanzia. In
quest’ultimo caso l’assoggettamento avviene a tutti gli effetti secondo la
procedura ordinaria (cfr. Direttiva 01/99 loc. cit.).
5.4.
In sostanza il regime
della tassazione ordinaria sostitutiva, seppur con non trascurabili differenze,
si avvicina per un certo aspetto al regime della tassazione a conguaglio della
vecchia LT, il cui art. 240 prevedeva che tanto il
contribuente quanto l’autorità fiscale potessero esigere che venisse
posteriormente eseguita la tassazione ordinaria (cpv. 1), riservato il
conguaglio per le differenze d’imposta in più o in meno (cpv. 2).
- Fatte
queste necessarie premesse, occorre ora affrontare il tema che sottende la
richiesta di deduzioni del ricorrente, segnatamente quello di sapere dove si
trovi il suo domicilio (residenza) fiscale principale, vale a dire se egli sia
illimitatamente o soltanto limitatamente imponibile in Svizzera.
6.1.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una
persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di
rimanervi stabilmente.
Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
-
l'effettiva
residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
-
l'intenzione
di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte
III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la
dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché
il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno
intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una
persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un
rapporto di lavoro (cfr. Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III,
vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).
6.2.
Di regola
il domicilio fiscale coincide con quello civile.
In
particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in
determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un
determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può
accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso
rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i
presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale
il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le
relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha
il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di
carattere sia ideale sia materiale (Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47).
Può
dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e
delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una
separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La
giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e
domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp.
47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).
6.3.
Il
domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al
luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
Se il
lavoratore dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può
trovarsi in un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra
regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali
particolarmente strette.
Nel caso
di lavoratori celibi o lavoratrici nubili, conviene soppesare i legami con l'uno
o l'altro di tali luoghi per determinare quale sia preponderante. Per
determinare il centro degli interessi vitali entrano in considerazione, in
particolare, l'età della persona, la durata del suo impiego, le circostanze che
lo concernono nel luogo di lavoro e nel luogo del rientro settimanale, l'
intensità dei rapporti con tale luogo (Sentenza del Tribunale federale
del 2 settembre 1997 in RDAF 54 / 1998 p. 67).
Così un
contribuente trentacinquenne celibe, che ha un'abitazione propria nel luogo in
cui lavora, vi ha anche il domicilio, malgrado che rientri ogni fine settimana
dai genitori e svolga in quel luogo un'attività sportiva (StE 1995 A
24.21 n. 10; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X.,
inc. 2P.170/96). Il Tribunale amministrativo di Ginevra ha invece considerato domiciliata
nel __________ una contribuente vallesana nubile di 23 anni, impiegata dell'
amministrazione delle __________ a __________, dove risiede durante la
settimana, in virtù degli stretti legami con il suo cantone d'origine, perché
l'interessata non solo rientrava settimanalmente in __________, dove aveva
conservato legami stretti con la famiglia e gli amici, ma anche perché era alla
ricerca di un posto nel suo cantone di origine (RF 52 / 1997 p. 46).
Si può
dunque concludere, che nel caso dei lavoratori, che durante la settimana dimorano
nel luogo di lavoro (Wochenaufenthalter), il luogo di lavoro vale quale
domicilio fiscale in assenza di particolari relazioni famigliari nel luogo di
soggiorno durante la fine della settimana (DTF 125 I 54, consid. 3b; RDAF 55 / 1999 p. 179; ZStP 1999 p. 23).
La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua
dunque, nel caso dei cd. singles, il legame d'ordine economico, materiale con
il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più
anni (Locher, Einführung, p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF
49 / 1994 p. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza
del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/96, consid.
1d).
6.4.
Nel caso
di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di
lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles.
Così un contribuente che dimora in Ticino, dove dirige un'azienda, è stato
considerato fiscalmente domiciliato in Ticino, malgrado si recasse settimanalmente
a trovare la madre anziana in un altro cantone (CDT n. 149 del 28 luglio
1993 in re F. B. in RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t). Il che non
impedisce che, in determinati casi, il domicilio di un contribuente con
attività dirigenziale possa nondimeno non trovarsi nel luogo di lavoro, quando
i rapporti con tale luogo appaiano meno importanti e meno stretti di quelli con
l'altro luogo di soggiorno (Sentenza del Tribunale amministrativo del
Canton Neuchâtel, 10 maggio 1995 in RDAF 51 / 1995 p. 336).
- 7.1.
Nel caso
in esame, i fatti esposti nel ricorso, che non sono contestati, depongono
chiaramente per l'esistenza di un domicilio fiscale principale in Italia.
Il
ricorrente lavora a __________ presso la __________ __________ in qualità di impiegato,
come conferma espressamente anche nel ricorso. Dagli atti non risulta
d'altronde che egli detenga una posizione diversa (di natura dirigenziale) da
quella indicata nella dichiarazione d'imposta e confermata nel ricorso, né il
salario percepito lo lascia intuire, anche se depone a favore di un'attività di
una certa responsabilità.
Risulta
altresì che il ricorrente trascorre tutte le fini settimana a __________ con la
famiglia, così come le vacanze, conformemente a quanto dichiarato all’autorità
cantonale in occasione dell’ ottenimento del permesso C. Il ricorrente ha
inoltre acquistato di recente un appartamento a __________, in cui risiedevano
nel periodo determinante per il presente giudizio sia la moglie, insegnante nel
capoluogo lombardo sia le figlie. Inoltre, il ricorrente, non potendo far
rientro quotidianamente __________ da __________ a causa degli orari di lavoro,
ha preso in locazione a Lugano soltanto una camera ammobiliata, non un
appartamento. In Ticino egli non svolge alcun’altra attività al di fuori degli
orari di lavoro e non fa parte di associazioni o circoli.
Tutti
questi fatti depongono chiaramente a favore dell'esistenza di un domicilio fiscale
primario in Italia, a __________, presso la famiglia. Risulta infatti chiaro
che il luogo in cui il ricorrente risiede con l'intenzione di stabilirsi è
__________ presso la famiglia nell'appartamento di recente acquisto e non
__________ nella camera ammobiliata che occupa durante la settimana quando
svolge il proprio lavoro di impiegato a __________ presso la __________ __________.
7.2.
Certo, vi
sono atti amministrativi che parrebbero deporre per la tesi contraria, segnatamente
per il domicilio a __________.
In
effetti il ricorrente è al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera di
tipo C secondo la Legge sul domicilio e la dimora degli stranieri e a
__________ risulta essere iscritto all’__________ speciale dei cittadini
italiani residenti all’estero.
Ciò
nonostante il domicilio fiscale primario rimane a , malgrado il permesso
di tipo C e la speculare iscrizione all' italiana come cittadino residente
all'estero.
Non è
però compito di questa Camera stabilire se tali atti amministrativi rispecchino
la realtà, se invece siano stati ottenuti o concessi a torto oppure se siano
compatibili con un domicilio fiscale primario all'estero. Basti ricordare che
ai fini della decisione circa l'esistenza del domicilio sono più importanti le
relazioni personali ed economiche che non elementi formali come il deposito di
documenti (cfr. Sentenza del Tribunale federale del 20 luglio 1994 in re
H. Z. con riferimenti; cfr. inoltre: ASA 54 pag. 229 consid. 4 e
riferimenti; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz., Basilea 1982, n. 3 all'art.
4).
7.3.
Ne viene,
per tutta quanto precede che la situazione del ricorrente non è diversa - anzi
è sovrapponibile - a quella giudicata dal Tribunale federale nella sentenza
del 9 dicembre 1996 in re W. (cfr. Sammlung BGE n. 821 = StE 1998
B 22.3 n. 65 = ASA 67 p. 551 = RDAF 55 / 1999 p. 417), con la
sola differenza, per altro irrilevante ai fini dell'applicazione del diritto
convenzionale e quindi del presente giudizio, della cittadinanza.
Come nel
caso giudicato dal Tribunale federale, il ricorrente è domiciliato in Italia
(domicilio fiscale primario) e lavora durante la settimana in Svizzera, dove
deve essere limitatamente assoggettato all'imposta sul reddito da attività
lucrativa dipendente.
7.4.
A
differenza del caso giudicato dal Tribunale federale, non mette tuttavia conto
determinarsi nella presente fattispecie sull'entità delle deduzioni per spese
di trasporto, di alloggio e di doppia economia domestica.
In virtù
delle norme di diritto federale e cantonale, che vigono dal 1° gennaio 1995, il
contribuente deve infatti essere obbligatoriamente assoggettato all'imposta alla
fonte sul reddito del lavoro sin da quella data, riservata l'eventuale
tassazione ordinaria sostitutiva, che di primo acchito parrebbe da escludere
(cfr. consid. 5.3.).
Il
problema delle deduzioni e, meglio, dell’entità delle stesse, sollevato con il
presente ricorso, si porrà, se del caso, solo a quel momento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza le decisioni su reclamo IC/IFD 1995-96 e 1997-98 e le relative
notifiche di tassazione sono annullate.
§§ Gli
atti del procedimento sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte perché proceda
nei propri incombenti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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