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Numero d'incarto:
80.2000.46
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00046
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 16
marzo 1998 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi
__________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98;
-
che,
dando seguito alla richiesta di __________ __________ del 20 marzo 1998,
l’Ufficio di tassazione notificava loro il 20 aprile 1998 la tassazione
intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° agosto 1998, per cessazione
dell’attività lavorativa della moglie;
-
che dalla
dichiarazione d’imposta presentata dai coniugi __________ è risultato che
__________ __________ ha beneficiato nel corso del 1997 di indennità di malattia
e nel corso del 1998 di indennità di disoccupazione;
-
che il 18
ottobre 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ una nuova
tassazione intermedia, sempre a valere dal 1° agosto 1997, con la quale annullava
la precedente e ripristinava di fatto la tassazione ordinaria;
-
che il
reclamo presentato dagli interessati il 7 novembre 1999 veniva respinto con
decisione del 14 febbraio 2000, argomentando che __________ __________, dopo
aver cessato l’attività lavorativa, ha continuato a percepire indennità di
malattia e di disoccupazione;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la nuova
tassazione intermedia del 18 ottobre 1999;
-
che
l’Ufficio di tassazione con lettera del 20 marzo 2000 propone l’accoglimento
del ricorso, essendo inammissibile, per costante giurisprudenza, la correzione
di una tassazione intermedia concessa a torto e divenuta definitiva con una
nuova tassazione intermedia e si riserva l’avvio di una procedura di recupero
d’imposta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorso, per quanto appena esposto, merita di essere accolto: non è infatti
possibile annullare a distanza di mesi o di anni una tassazione intermedia
passata in giudicato con una nuova “intermedia” di segno contrario, non solo
perché non sussistono i presupposti di una nuova intermedia, ma poiché ne
andrebbe anche della sicurezza del diritto, se si consentisse di revocare una
decisone passata in giudicato al di fuori dei rimedi specifici consentiti dalla
legge;
-
che gli
atti del procedimento devono essere retrocessi all’Ufficio di tassazione, il
quale potrà valutare se in concreto sono dati i presupposti del recupero
d’imposta;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 1999 e la nuova “tassazione
intermedia” del 18 ottobre 1999 sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso
il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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