AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.48
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CDT
Incarti n.
80.2000.00048
80.2000.00049
Lugano
10 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi dell'11 marzo 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 12
novembre 1997 __________ __________ cedeva alla moglie __________ i seguenti
beni immobili:
·
PPP __________ RFD __________ -__________ di 61
millesimi comproprietà di un mezzo del fondo part. N. __________;
·
PPP __________ RFD di __________ __________ di
40.22 millesimi comproprietà di un mezzo del fondo part. N. __________;
·
PPP __________ RFD di __________ __________ di
38.22 millesimi comproprietà di un mezzo del fondo part. N. __________;
·
PPP __________ RFD di __________ di 28.22
millesimi comproprietà di un mezzo del fondo part. N. __________;
·
PPP __________ RFD di __________ di 56 millesimi
comproprietà di un mezzo del fondo part. N. __________;
·
Mapp. N. __________ RFD di ,
subalterni __________ -, e, comproprietà di un mezzo.
La
cessione è avvenuta a titolo di negozio giuridico fra coniugi, senza alcuna controprestazione
in denaro nel quadro di una definizione e sistemazione dei rapporti
patrimoniali tra le parti. I debiti ipotecari verso __________, garantiti dalle
cartelle ipotecarie gravanti i singoli immobili e menzionate partitamente
nell’atto pubblico, sono rimaste, come fino ad allora, a esclusivo carico di
__________ __________.
1.2.
Successivamente,
il 27 luglio 1999 __________ __________ e la comproprietaria __________
__________ vendevano la PPP n. __________ RFD di __________ __________ a
__________ __________.
1.3.
Il 27
dicembre 1999 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________
__________ le tassazioni relative alla cessione degli immobili sopra elencati
alla moglie __________.
La
cessione del foglio di PPP __________ RFD __________ -__________ del fondo N.
__________ di __________, del foglio PPP N. __________ del fondo N. __________
di __________ e del mapp. N. __________ di __________ non dava luogo ad alcun
utile immobiliare imponibile, poiché il valore di alienazione accertato
dall’autorità fiscale era pari al valore d’investimento deducibile. Per contro
la cessione delle PPP N. __________ e __________ RFD di __________ __________,
del fondo part. N. __________ per complessivi 78.44 millesimi e del mapp. N.
__________ RFD di __________ dava luogo all’imposizione di un utile immobiliare
e meglio di fr. 46'613 per la cessione delle PPP __________ e __________ di
__________ __________ (imposta dovuta: fr. 14'916.15) e di fr. 35'000.- per la
cessione del mapp. N. __________ di __________ (imposta dovuta fr. 8'400.-)
(cfr. notifiche di tassazione del 27 dicembre 1999). Il valore d’alienazione,
non indicato nell’atto pubblico, veniva stabilito dall’Ufficio di tassazione
avvalendosi dell’Ufficio cantonale di stima.
1.4.
I reclami
presentati dai coniugi __________, avvalendosi del patrocinio dell’avv.
__________, venivano respinti con decisioni del 25 febbraio 2000, argomentando:
Con rogito n.
__________ del notaio __________ __________ __________ del 12.11.1997 il Signor
__________ __________ ha ceduto alla moglie, tra gli altri, i mappali oggetto
delle contestate imposizioni.
Il fatto che al punto 6) di detto
contratto si citi che la cessione avviene senza controprestazione in danaro non
influisce sull'imposizione o meno del trasferimento.
Per l'art. 131 cpv. 1 LT, il valore di
alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione.
Nel valore di alienazione rientrano
tutte le prestazioni effettuate dall'acquirente nei confronti dell'alienante,
purché siano in relazione causale con l'alienazione e debbano pertanto
essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di
immobili o diritti ad essi relativi. E' peraltro irrilevante quale forme assuma
tale controprestazione (cfr. sentenza CDT n. ..__________
del 15 giugno 1998 in re R.L.).
Risulta per contro determinante il
fatto che "Le cessioni sono state stipulate per una definizione e sistemazione
dei rapporti patrimoniali fra le parti".
Non vi è disposizione della
legge tributaria che preveda il differimento dell'imposizione, nel caso di un
trasferimento a saldo di un credito della moglie, derivante dalla liquidazione
del regime patrimoniale (cfr. sentenza CDT n.
..__________ del 5 luglio 1999 in re P.S.).
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall’avv.
__________, chiedono nuovamente l’annullamento delle due suddette decisioni.
Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione, dal canto suo, propone di respingere il ricorso.
2.3.
All’udienza
del 18 aprile 2000, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
In particolare, il ricorrente ha spiegato le ragioni, di carattere familiare,
per cui ha trasferito alla moglie gli immobili in discussione.
- 3.1.
Lo Stato
preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
3.2.
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
- Nella
fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha considerato la "cessione fra
coniugi", intervenuta in seguito all'atto pubblico del 12 novembre 1997
fra il ricorrente e la moglie __________, come un trasferimento della proprietà
immobiliare soggetto all'imposta sugli utili immobiliari.
Il
ricorrente contesta tale interpretazione, invocando l'art. 125 lett. a
LT, che ammette il differimento dell'imposizione, nel caso dei trasferimenti a
titolo di donazione.
4.1.
Il primo
problema posto dal contratto in esame è quello di qualificarlo giuridicamente.
Come detto, infatti, l'atto pubblico su cui si fonda il trasferimento
immobiliare in questione è intitolato semplicemente "cessione fra
coniugi", ma il ricorrente sostiene essersi trattato di una donazione.
4.1.1.
Deve
essere anzitutto rilevato che gli immobili trasferiti alla moglie rientravano
nella massa degli acquisti del marito, in quanto erano tutti stati acquistati
dopo il matrimonio (celebrato il 20 giugno 1985).
La legge
presume, d'altronde, fino a prova del contrario, che ogni bene rientri nella
categoria degli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC).
4.1.2.
Ci si
domanda pertanto quali conseguenze giuridiche abbia, sul piano del diritto matrimoniale,
la cessione di beni immobiliari, rientranti nella massa degli acquisti, da un
coniuge all'altro.
A tale
proposito, il ricorrente sostiene, come detto, che il trasferimento sia
avvenuto a titolo di donazione, per ragioni di carattere strettamente
familiare, come spiegato all'udienza. In altri termini, gli immobili sarebbero
passati dalla massa degli acquisti del marito a quella dei beni propri della
moglie. La conseguenza sarebbe che, al momento della successiva liquidazione
del regime patrimoniale, tutti questi beni sarebbero esclusi dal calcolo
dell'aumento, proprio perché si tratta di beni propri della moglie.
Ma la
conseguenza appena prospettata induce tuttavia a qualche riflessione.
Anzitutto,
si deve tener presente che, nei rapporti fra acquisti e beni propri, vige la
regola dell’immutabilità dell’appartenenza ad una massa patrimoniale. L’art.
198 CC vieta espressamente di concordare tra coniugi il trasferimento da una
massa patrimoniale all’altra di quanto viene qualificato bene proprio in modo
imperativo dalla legge. La partecipazione reciproca agli acquisti dell’altro
coniuge è, per il legislatore, un elemento essenziale e necessario della
partecipazione agli acquisti, cui in linea di principio non si può rinunciare.
Le sole eccezioni a tale principio sono quelle enunciate all’art. 199 CC (Pedroli,
Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, p. 539, con
riferimento a PVG 1996 n. 79 p. 238).
4.1.3.
Dunque,
l'unica possibilità di trasferire beni dalla massa degli acquisti a quella dei
beni propri dovrebbe essere data dalla donazione. Tuttavia, l’art. 208 cpv. 1
CC stabilisce che le liberalità
fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del
regime dei beni senza il consenso dell'altro, siano reintegrate
negli acquisti. In altri termini, il coniuge non può disporre a titolo gratuito
se non nei limiti dei beni propri; se invece dispone di acquisti, è previsto
addirittura che il bene donato sia ripreso prelevandolo dal patrimonio del
terzo (art. 208 cpv. 2 CC). Ovviamente questa disposizione si fonda
sull'ipotesi che la donazione favorisca un terzo ed è invece inapplicabile
qualora beneficato sia lo stesso altro coniuge: non avrebbe infatti alcun senso
pretendere che quest’ultimo tragga profitto una seconda volta di quanto avuto
in donazione, ricevendone ancora la metà a titolo di partecipazione
all’aumento. In dottrina, tuttavia, si sottolinea come, di fronte ad una
donazione fra coniugi, avente per oggetto dei beni rientranti negli acquisti,
ci si debba domandare se non si tratti piuttosto di un anticipo sul credito di
partecipazione; si deve, perciò, interpretare la volontà delle parti al momento
della liberalità (Deschenaux, La protection de l’expectative de bénéfice dans le régime de la
participation aux acquêts selon l’avant-projet de la loi fédérale modifiant le
Code civil suisse [effets généraux du mariage et régime matrimonial], in: Schnyder/Gauch [a cura di],
Gedächtnisschrift Peter Jäggi, Friburgo 1977, p. 188).
Se si verifica che la devoluzione è stata intesa come anticipo, sebbene non sia
comunque applicabile l’art. 208 CC, l’importo devoluto deve essere però
aggiunto agli acquisti, per la commisurazione dell’aumento; quindi, calcolata
la partecipazione del coniuge “donatario”, si deve computare su tale quota
l’anticipo già ricevuto (Ott, Der Schutz der Anwartschaft auf den Vorschlagsanteil unter dem
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung mit Hilfe der güterrechtlichen Herabsetzungs-
und Rückforderungsklage, in: Riemer/Walder/Weimar [a cura di], Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Berna 1986, p. 297). L’autore citato aggiunge che, non trattandosi
di una “reintegrazione” nel senso dell’art. 208 cpv. 1 CC, non dovrebbe trovare
applicazione neppure il termine quinquennale previsto da tale disposizione.
4.1.4.
Per
applicare i principi descritti, come detto, si tratta di risolvere dapprima la
questione del carattere gratuito o meno della cessione; si deve cioè
interpretare la volontà delle parti, per stabilire se abbiano voluto
effettivamente anticipare l'estinzione del credito di partecipazione del
coniuge beneficiario oppure non si sia trattato di una liberalità vera e
propria.
La
dottrina fa opportunamente notare come il sistema instaurato dal legislatore,
che si fonda sulla suddivisione dell'aumento, porta a concludere che vi sia una
"praesumptio facti" del carattere di anticipo del
trasferimento da un coniuge all'altro, tanto più che l'animus donandi,
negli affari relativamente importanti, non si presume (Deschenaux, op. cit., p. 188, nota 79).
Proprio perché la devoluzione fra coniugi può intervenire a compensazione di
pretese patrimoniali, si esclude ogni presunzione dell’esistenza di una
intenzione di donare in una simile eventualità, diversamente da quanto accade
in presenza di un rapporto di parentela o di amicizia fra le parti, in caso di
anzianità, cattiva salute oppure di buone condizioni patrimoniali del donante e
di stato di bisogno del donatario (Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, § 4, n. 87, p. 160).
4.1.5.
Venendo
all'esame della fattispecie, l'atto pubblico su cui si fonda il trasferimento
fra il ricorrente e la moglie non è stato intitolato "donazione"
bensì "cessione fra coniugi". Il punto 6 del contratto ha il seguente
tenore:
«Le cessioni
avvengono a titolo di negozio giuridico fra coniugi, senza controprestazione
alcuna in danaro.
Le cessioni
sono state stipulate per una definizione e sistemazione dei rapporti
patrimoniali fra le parti».
Come
si vede, aldilà del fatto che non si parla in alcun modo di
"donazione", le parti hanno espressamente stabilito che le cessioni
sono avvenute "per una sistemazione dei rapporti patrimoniali fra le
parti". Questa clausola permette di concludere che i coniugi __________
abbiano voluto in tal modo anticipare, tramite il trasferimento degli immobili
dal marito alla moglie, l'estinzione del credito di partecipazione della
moglie, pur senza liquidare il regime. Proprio il fatto di avere incluso nel
contratto il riferimento alla "definizione e sistemazione" dei
rapporti patrimoniali permette cioè di supporre che sia loro intenzione, al
momento della liquidazione del regime, considerare il suddetto trasferimento
come un'anticipazione della stessa.
Le
ragioni personali che costituiscono il movente della cessione, illustrate dal
ricorrente nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi alla Camera di diritto
tributario, non mutano la natura della stessa, ma contribuiscono tutt'al più a
far comprendere perché gli immobili sono stati trasferiti dal marito alla
moglie.
4.2.
Ora, in
ipotesi come quella appena descritta, è vero che non vi è la liquidazione del
regime patrimoniale e non si procede pertanto né al calcolo dell'aumento né
all'estinzione dell'eventuale credito di partecipazione.
Ma non è
meno vero che il trasferimento di beni da un coniuge all'altro influenzerà in
modo determinante il calcolo dell'aumento, riducendo in misura significativa il
credito di partecipazione della moglie.
Proprio
considerando il carattere di anticipazione della liquidazione del regime, che
si è visto essere proprio delle cessioni in esame, è possibile concludere per
l'assoggettamento delle stesse all'imposta sugli utili immobiliari.
Non vi è
infatti una disposizione della legge tributaria che preveda il differimento dell'imposizione,
nel caso di un trasferimento a saldo di un credito della moglie, derivante
dalla liquidazione del regime patrimoniale. Il differimento è infatti riservato
ai casi dell'adozione e dello scioglimento del regime della comunione dei beni
(art. 125 lett. b LT; cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 121).
Se il
trasferimento si verifica nell'ambito dello scioglimento del regime ordinario,
si ammette pertanto che il coniuge cedente realizzi un utile immobiliare, anche
senza ricevere un corrispettivo in denaro: in effetti, se egli abbandona la
proprietà di un suo immobile per estinguere un debito nei confronti del coniuge
o quale contropartita del diritto di quest'ultimo ad una parte dell'utile
realizzato dall'unione dei coniugi, si presuppone che egli gli dovesse a tale
titolo un importo corrispondente al valore dell'immobile al momento del
divorzio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 1997, in RDAF
54/1998 p. 159 ss. consid. 5a).
4.3.
Né può
essere invocata, per le ragioni già precedentemente esposte, la fattispecie di
differimento prevista dall'art. 125 lett. a LT. Essa è infatti riservata
ai casi di trasferimento per successione, divisione ereditaria, legato,
donazione o altro contratto soggetto all'imposta di successione o donazione.
Come
poc'anzi spiegato, la volontà dei coniugi che emerge dal contratto di cessione
non è chiaramente quella di fare una donazione, a prescindere dal movente
concreto dell'operazione, descritto in udienza.
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
I ricorsi
sono respinti.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'080.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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