AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.51
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00051
Lugano
10 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 +
intermedia 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ è comproprietario con __________ __________ dello stabile edificato
alla fine degli anni sessanta sul mapp. __________ di __________ e dello
stabile di recente edificazione (1995) che sorge sul mapp. n. __________.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 chiedeva la deduzione delle spese di
manutenzione effettivamente sopportate per lo stabile più vecchio e la
deduzione forfetaria per quello di recente costruzione.
Il 30
giugno 1998 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ e
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui la deduzione complessiva
veniva fissata in fr. 2'183.- di media annua.
- I
coniugi __________ presentavano reclamo il 30 luglio 1998, contestando tra
l'altro la decurtazione della deduzione per spese di manutenzione operata
dall'Ufficio di tassazione.
Con
decisione del 14 febbraio 2000, impropriamente definita tassazione intermedia
dal 1° gennaio al 6 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione rettificava la
deduzione per spese di manutenzione, negando per un immobile la deduzione delle
spese di manutenzione effettive e per l'altro quella forfetaria. La deduzione
complessiva veniva stabilita in fr. 1'512.- di media annua.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono di poter dedurre le
spese effettive per l'immobile più vecchio e quelle forfetarie per quello più
recente e di ripristinare la deduzione concessa con la notifica della
tassazione.
3.2.
L'Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso, considerando inammissibile,
con riferimento alla Circolare n. /, la coesistenza dei due
sistemi di deduzioni per immobili in uno stesso comune.
3.3.
In
occasione dell'udienza del 19 aprile 2000 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni.
- 4.1.
Secondo
l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT 1994 di identico
tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n.
262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re
A.D.R.).
4.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT).
La
deduzione complessiva ammonta:
-
al
15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
-
al
25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore
locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza
concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in
materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Questa
agevolazione entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti
alla sostanza privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a
fini commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
4.3.
In
materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi
effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei
propri immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). Per l’IC invece il
contribuente che sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96,
il sistema della deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema
per un periodo di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).
La
deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale,
una deduzione media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo
prolungato; è per questa ragione che si vuole impedire al proprietario di
passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr.
Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.).
Il
Consiglio federale ha invece preferito riconoscere la possibilità di cambiare sistema,
nell’intento di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei
costi effettivi (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 9 ad art. 32 LIFD,
p. 122 s.); la deduzione complessiva per l’IFD è peraltro inferiore a quella
per l’IC.
4.4.
Secondo
la Circolare della Divisione delle
contribuzioni n. / sulle deduzioni sui proventi della
sostanza immobiliare privata del 1. dicembre 1994, di regola, la coesistenza,
in una medesima tassazione, dei due diversi sistemi di deduzione (forfait per
una parte degli immobili, effettiva per l' altra parte) non è ammessa.
Resta
riservata la possibilità di esaminare tale eventualità caso per caso, dopo opportuni
e approfonditi accertamenti (cfr. Circolare cit., p. 6).
- 5.1.
Nel caso
in esame l'autorità fiscale ha rifiutato ai ricorrenti di effettuare la
deduzione delle spese di manutenzione effettive per lo stabile più vecchio e la
deduzione forfetaria per quello di recente costruzione, invocando la Circolare
n. /, che non ammette, di regola, la coesistenza dei due sistemi,
a maggior ragione, secondo l'Ufficio di tassazione, quando si tratta di due
immobili della medesima tipologia che sono ubicati nello stesso comune.
5.2.
La
ragione di questa limitazione non è di primo acchito evidente ed è verosimilmente
da ricercare esigenze di semplificazione amministrativa, non da ultimo di
natura probatoria, evitando all'autorità di tassazione di dover verificare
l'effettiva pertinenza delle spese con l'immobile per il quale vengono fatte
valere.
Queste
ragioni possono però facilmente condurre a situazioni difficilmente sostenibili
non appena si consideri che ogni immobile ha una sua vita e una sua storia.
Quando poi la convivenza dei due sistemi venisse negata solo perché gli
immobili sono situati in uno stesso comune, ma venisse eccezionalmente ammessa
per immobili situati in comuni diversi, diventano evidenti potenziali disparità
di trattamento non appena si consideri che i confini territoriali del comune
non hanno nulla a che vedere con la vita e la storia di un immobile.
Già
queste semplice riflessioni fanno apparire difficilmente sostenibile la
limitazione imposta dalla Circolare n. / della Divisione
delle contribuzioni così come è stata interpretata dall'Ufficio di tassazione
e, meglio, nel senso di escludere la convivenza dei due metodi e quindi di non
ammettere eccezioni di sorta all'applicazione di un metodo unico di deduzione
per immobili ubicati in uno stesso comune. Basti pensare che paradossalmente
due immobili ubicati a poche decine di metri ma sul territorio di due comuni
potrebbero beneficiare di metodi di deduzione diversi, ma non invece due
immobili situati a qualche chilometro di distanza ma entro i confini
giurisdizionali di uno stesso comune.
Per di
più l’esclusione della possibilità di usare i due diversi metodi, se applicata
anche all’IFD, renderebbe vano il diritto di passare di biennio in biennio da
un metodo all'altro (cfr. art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992).
5.3.
Diversi
altri cantoni conoscono accanto alla possibilità di dedurre le spese effettive
quella di effettuare delle deduzioni forfetarie.
È ad es.
il caso del Canton Argovia, il quale prevede, al pari dell'IFD, la possibilità
di passare ogni biennio da un metodo all'altro, consentendo la possibilità di
scelta a tutti gli immobili per i quali entra in considerazione la deduzione
forfetaria (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 386; AVGE 1972 p. 453). Non
diversamente il Canton Zurigo, dove il contribuente ha per principio facoltà di
scelta del metodo per ogni immobile della sostanza privata (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 336).
5.4.
Analogamente
a quanto ammesso da dottrina e giurisprudenza in altri Cantoni questa Camera
considera che anche per l'IC non si giustifichino restrizioni alla convivenza
dei due metodi di deduzioni per singoli immobili della sostanza privata. Il contribuente
ha la facoltà di scegliere per ogni immobile della sostanza privata il metodo
di deduzione che meglio gli conviene, con l'unica limitazione che una volta
scelto il metodo per ognuno degli immobili vi rimane vincolato per un periodo
decennale (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit. del 18 ottobre 1994).
5.5.
A maggior
ragione questa soluzione si impone per l'IFD, dato che è ammesso il diritto di
passare di biennio in biennio da un metodo all'altro.
Non
ammettere la convivenza dei due metodi per immobili della sostanza privata
(ubicati in uno stesso comune) finirebbe per inibire il diritto di scelta
concesso al contribuente dal diritto federale.
5.6.
Il
ricorso deve pertanto essere accolto. L’Ufficio di tassazione si pronuncerà di
nuovo sul reclamo dei ricorrenti in relazione alla deduzione delle spese di
manutenzione, ammettendo per un immobile la deduzione delle spese effettive e
per l’altro di quelle forfetarie. Gli atti del presente procedimento gli vanno
retrocessi per l’emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 14 febbraio 2000, gli atti
del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisone
e nuovi conteggi conformemente a quanto stabilito dal consid. 5.6.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster