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Numero d'incarto:
80.2000.58
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00058
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 la contribuente dichiarava un valore
locativo della sua proprietà al monte in zona __________ di fr. 300.- di media
annua;
-
che nella
notifica di tassazione del 28 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione le esponeva
per tale proprietà un valore locativo di fr. 800.-, come nei precedenti periodi
di tassazione;
-
che con
tempestivo reclamo la contribuente chiedeva lo stralcio della parte di valore
locativo dell'immobile ai Monti di __________, non essendone più proprietaria;
-
che con
decisione su reclamo del 13 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva il
valore locativo a fr. 600.-;
-
che con
il presente tempestivo ricorso la contribuente chiede l'ulteriore riduzione del
valore locativo a fr. 300.-;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che nei
periodi fiscali precedenti alla contribuente veniva esposto un valore locativo
di fr. 800.- per due diverse proprietà ai monti, quella ai Monti di __________
e quella denominata __________;
-
che, come
spiegato dalla ricorrente, senza venire contraddetta su questo punto dall'Ufficio
di tassazione, che ha rinunciato a presentare osservazioni, il valore locativo
di fr. 800.- era da attribuire per fr. 500.- alla proprietà ai Monti di
__________ e per trecento all'altra proprietà;
-
che,
sempre come spiegato dalla ricorrente, il valore locativo di fr. 300.- per
l'immobile in località Premurere, del valore ufficiale di stima di fr.
13'716.-, è stato stabilito a suo tempo tenendo conto dell'uso teorico limitato
a soli sei mesi l'anno a causa dell'agilità della strada limitata alla bella
stagione e quindi dimezzando l'importo di fr. 600.-;
-
che così
stando le cose nulla osta all'accoglimento del ricorso, ritenuto che la deduzione
forfetaria per spese di manutenzione dovrà pure essere riveduta, riducendola da
fr. 150.- a fr. 75.-;
-
che
pertanto l'imposta cantonale su reddito scende da fr. 1'788,10 a fr. 1766,40 e
quella federale da fr. 263,80 a fr. 258.50;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi a'sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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