-
che negli
anni 1995 e 1996 __________ __________ era impiegata del Canton __________
presso la Clinica __________ __________ di __________;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 1997/98, la contribuente chiedeva fra l'altro la
deduzione di fr. 2'600 per spese di doppia economia domestica, per il pasto di
mezzogiorno;
-
che,
notificandole la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 27 aprile 1998,
l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ ammetteva la deduzione per
doppia economia domestica solo nella misura di fr. 1'300 in media annua;
-
che la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 maggio 1998,
argomentando di non avere beneficiato né della mensa del datore di lavoro né di
contributi per il pranzo;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 13 marzo 2000,
richiamandosi al certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro, dal
quale risultava la messa a disposizione di una mensa;
-
che con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta la mancata deduzione delle spese di doppia economia domestica e
ribadisce di non aver percepito alcun indennizzo per il pasto di mezzogiorno;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dal
reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25
cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);
-
che in
materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività
lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a
turni o notturno a orario continuo (lett. b);
-
che se il
datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti,
distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa, in un
ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa
soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);
-
che nessuna
deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la
valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore
alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente può
ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3
Ordinanza cit.);
-
che il
lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti
principali non possono essere presi a domicilio all'ora consueta (cfr. art. 6
cpv. 4 Ordinanza cit.);
-
che analoga
normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo
concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996);
-
che,
segnatamente, se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del
datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il
prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.– il
giorno o fr. 1'300.- l'anno, rispettivamente fr. 18.– il giorno o fr. 3'900.-
l'anno) (cfr. art. 4 cpv. 3 1.a frase DE cit.; inoltre: allegato valido per il
periodo fiscale 1997-1998 all' Ordinanza cit.);
-
che se la
riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna
spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4
cpv. 3 2.a frase DE cit.);
-
che,
effettivamente, sul certificato di salario rilasciato dall'Ufficio del
personale del Canton __________, è stato indicato un contributo per pasti sul
luogo di lavoro oppure la possibilità di servirsi di una mensa, ragione per cui
l'autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese per il pasto di
mezzogiorno;
-
che, così
richiesta da questa Camera, la ricorrente ha tuttavia prodotto una dichiarazione
dell'Ufficio per le cliniche del Canton __________, nel quale si attesta che la
Clinica __________ __________, nel frattempo chiusa, disponeva solo di un piccolo
locale pausa ma non di una mensa;
-
che, alla
luce di questa dichiarazione, considerate anche l'esiguità dell'importo in
discussione (reddito imponibile di fr. 1'300 in media annua) e la circostanza
che nel precedente periodo lo stesso Ufficio di tassazione aveva ammesso la
deduzione invocata, si ritiene di poter aderire alla richiesta della ricorrente
e di elevare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'600;
-
che il
ricorso è conseguentemente accolto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 marzo 2000 è riformata nel senso
che la deduzione delle spese di doppia economia domestica è elevata da fr.
1'300 a fr. 2'600.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).