AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.6
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00006
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________ chiedeva la deduzione
di un importo di fr. 5'860.- per l'IC e di fr. 5'100.- per l'IFD per persone
bisognose a carico in relazione all'aiuto prestato ai suoi due fratelli.
L'Ufficio di tassazione le negava invece tale deduzione, argomentando che nella
fattispecie l'aiuto ai fratelli non uguagliava la somma portata in detrazione e
che pertanto non erano date le condizioni per ammettere la deduzione richiesta
(cfr. decisione su reclamo del 13 dicembre 1999).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l'assunto dell'Ufficio
di tassazione, rilevando che l'aiuto prestato ai fratelli supera
abbondantemente l'importo di fr. 6'200.-, senza considerare l'ulteriore aiuto
fornito ad uno dei fratelli nel quadro delle procedure esecutive.
3 . Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria
civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera
di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente
causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
- 4.1.
Secondo
gli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal
reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o
parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della
deduzione, fr. 6'200.-- per l'imposta cantonale e fr. 5’100.-- per l'imposta
federale diretta; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli
per i quali è già accordata la deduzione della lettera a.
4.1.1
Secondo
la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla
definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni
sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP. Essa sta
sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere
limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro
dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita
(cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico
o psichico.
La
condizione che si tratti di “erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”
è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale
prevede appunto la deduzione per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder
beschränkt er-
werbsfähige
Personen”, che vengono
mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in
nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica (“wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit”). L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da
sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età avanzata,
a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n.
..__________ del 20 febbraio 1997 in re M.C.).
4.1.2
Oltre
al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la
concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga
almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n.
__________ dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio
1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle
contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n.
..__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT
n. ..__________ del 13 gennaio 1997 in re G.P.).
Per
stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di
mantenersi occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del
minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello (CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995
in re P.B.; CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983,
p. 491).
4.1.3.
La
deduzione per persone bisognose a carico può inoltre essere concessa solo nella
misura in cui la capacità economica del contribuente che fa valere sia
effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT n. 125 del 21 giugno
1993 in re O.M.).
La
funzione delle deduzioni sociali è in effetti proprio di tener conto della
situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più
possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; inoltre: CDT n.
..__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.).
Perché
la deduzione possa essere ammessa, occorre quindi che la prestazione assistenziale
sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare
la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo
legale della deduzione (CDT n. ..__________ del 15
settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).
4.1.4.
Non
va infine dimenticato che, di regola, i beneficiari di rendite AVS, qualora
cadessero nel bisogno, possono postulare l’erogazione di una prestazione
complementare alla rendita AVS e che quindi il fatto di non beneficiare di tale
prestazione è possibile indizio di una situazione economica che non giustifica
la concessione della deduzione per persone bisognose (CDT n.
..__________ del 14 novembre 1997 in re M. G.).
- 5.1.
Nel
caso in esame, il giudice ha richiamato dall’Ufficio di tassazione l’incarto
fiscale di entrambi i fratelli della ricorrente.
Dal
loro esame è emerso che entrambi i fratelli gemelli della ricorrente,
__________ e __________, nati nel 1927, hanno quale unica fonte di reddito una
rendita AVS: __________ di fr. 13'152.- di media annua e __________ di fr.
12'576.-.
Non
risulta invece dagli atti se essi abbiano beneficiato negli anni di computo
1997-98 di una prestazione complementare alla rendita AVS.
La
questione può rimanere irrisolta. In effetti, dall’esame dell’incarto della
ricorrente mal si comprende come ella possa aver aiutato negli anni di computo
i fratelli in ragione di almeno fr. 6'000.- all’anno.
Il
reddito imponibile della ricorrente, al netto quindi delle deduzioni, è infatti
di soli fr. 24'504.-. Con tale importo la ricorrente deve far fronte in primo
luogo al pagamento del canone di locazione di fr. 10'440.-, al quale si
aggiungono le relative spese in misura non conosciuta da questa camera, ma
sicuramente di alcune centinaia di franchi. Alla ricorrente restano per vivere
al massimo fr. 13'500.- / 14'000.- all’anno: un importo che supera di poco
quello del minimo vitale per persone sole stabilito dall’autorità competente in
materia esecutiva.
Seppur
con rincrescimento, è a giusta ragione quindi che l’Ufficio di tassazione di
Locarno ha negato alla ricorrente la deduzione per persone bisognose a carico.
Le si volesse infatti riconoscere il versamento di aiuti ai fratelli per almeno
fr. 6'100.- all’anno, la sua disponibilità finanziaria si aggirerebbe attorno a
fr. 8'000.- e fors’anche meno, scendendo così manifestamente al di sotto della
soglia del minimo vitale. Il che indurrebbe a chiedersi se non si debba
integrare il reddito del lavoro con un reddito d’altra fonte, anche di portata
limitata o a ritenere che alla deduzione per doppia economia domestica, chiesta
dalla ricorrente e ammessa dall’Ufficio di tassazione, non corrisponda di fatto
alcun maggior onere.
5.2.
Certo,
a questo giudice non sfugge la precaria situazione della ricorrente e dei suoi
fratelli. La questione merita tuttavia un altro approccio. Da un lato, per
quanto riguarda la ricorrente, la richiesta della tassazione intermedia per
cessazione dell’attività lucrativa dal momento del pensionamento; dall’altro,
per quanto riguarda i fratelli, una ev. nuova richiesta della prestazione
complementare o una richiesta d’intervento da parte dell’Ufficio
dell’assistenza sociale.
5.3.
Questa
Camera vuole infine attirare l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di
presentare una domanda di condono.
L'art.
224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a
seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una
situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una
multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o
parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e
corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata all'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità
cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2
LT).
5.4.
Per
quanto precede questo giudice rinuncia eccezionalmente a prelevare la tassa di
giudizio e ad accollare le spese processuali alla ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art.
144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster