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Numero d'incarto:
80.2000.63
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00063
Lugano
10 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________
__________, nato nel 1963, celibe, dichiarava un reddito aziendale derivante
dalla sua attività di __________ di fr. 24'344.- di media annua. L’Ufficio di
tassazione di __________ nella notifica di tassazione del 26 luglio 1999
elevava in via valutativa il reddito aziendale a fr. 42'000.- di media annua.
Analogo reddito veniva esposto pure al fratello __________ nella partita
fiscale di quest’ultimo.
-
Con
tempestivo reclamo del 21 agosto 1999 sia il contribuente sia suo fratello e la
di lui moglie presentavano reclamo, contestando recisamente d’aver conseguito
un reddito aziendale complessivo di fr. 84'000.- all’anno, rilevando che il
numero delle bestie è rimasto invariato rispetto al periodo precedente, per il
quale il reddito complessivo era stato stabilito in fr. 51'000.- all’anno.
Rilevava
inoltre che l’alluvione del 1993 ha danneggiato in modo grave sia la casa sia
parte della stalla, al punto che l’abitazione è stata inagibile per lungo
tempo.
Spiegava
inoltre che i debiti vanno accollati in ragione del 22,644% esclusivamente a
__________ e __________ __________, vale a dire nella proporzione dei costi di
costruzione della casa rispetto all’insieme di casa e stalla.
Con
decisione del 20 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando:
Per
contro gli esborsi sempre per lo stesso biennio di computo ammontano a Fr.
66'490.-- cosi dettagliati:
Fr.40'435.--
aumento dell'attivo aziendale rispetto al biennio di tassazione precedente, Fr.
9'218.-- aumento dei capitali a risparmio, Fr. 2'400.-- per contributi AVS1 Fr.
7'212.-- oneri per contributi sociali e Fr. 7'225.-- per imposte pagate.
Come si
vede risulta un ammanco del quale se ne deve tenere conto unitamente al
fabbisogno normale per vivere come già precedentemente enunciato nella motivazione.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ (e il fratello
__________) contestano il reddito dell’agricoltura esposto loro dall’Ufficio di
tassazione.
Spiegano
che il maggior utile aziendale a fine dicembre è fittizio. Il Dipartimento avrebbe
riveduto nel corso del 1996 il periodo di versamento dei sussidi, situandolo
tra ottobre e dicembre, con la conseguenza di far lievitare fittiziamente
l’utile, anche se i sussidi dovranno servire a coprire il fabbisogno
dell’azienda agricola sull’intero arco dell’anno. Rispetto al 1° gennaio 1995
la liquidità è passata al 1° gennaio 1997 da fr. 104'739.- a fr. 123'275.-.
Chiedono
quindi che il reddito complessivo dell’azienda venga riportato per il 1995 a
fr. 52'520.- e per il 1996 a fr. 44'856.-.
- 4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
4.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tenera conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente
può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica
- 5.1.
Per
stabilire il reddito del ricorrente l’Ufficio di tassazione ha raffrontato le
entrate denunciate nel periodo di computo con le uscite.
Alla voce
entrate l’Ufficio di tassazione ha considerato l’utile aziendale dichiarato nel
biennio (fr. 57'478.-), il reddito dei titoli (fr. 1'511.-), le indennità
assicurative (fr. 1'570.-) e la liquidità derivante dall’aumento del debito
aziendale (fr. 2'612.-).
In conto
alle uscite vanno invece posti innanzi tutto l’aumento dell’attivo aziendale verificatosi
nel biennio (fr. 40'435.-) e l’aumento dei risparmi, risp. del numerario (fr.
9'218.-). A ciò debbono aggiungersi i contributi AVS (fr. 2'400.-), gli oneri
assicurativi (fr. 7'212.-), le imposte pagate (fr. 7'225.-), come pure il
fabbisogno per vivere (fr. 24'000.-), pari mediamente a mille franchi al mese,
vale a dire pari a un importo calcolato nei limiti del minimo esistenziale
valido in materia esecutiva.
Da questo
semplice raffronto si evince che a fronte di entrate per fr. 63'171.- nel
biennio vi sono uscite per fr. 90'940.-, con una disponibilità mensile negativa
di fr. 1'138.-.
Questi
dati non solo giustificano ma devono indurre l’Ufficio di tassazione a adeguare
il reddito aziendale. Diversamente la maggior uscita nel biennio non troverebbe
giustificazione di sorta. Adeguando quindi il reddito aziendale dichiarato da
fr. 24'344.- di media annua a fr. 42’000.- l’Ufficio di tassazione non ha
ecceduto certo nel proprio potere d’apprezzamento. Di fatto, l’adeguamento
copre, superandolo di poco, l’ammanco mensile medio di liquidità, che, come si
è visto, è stato calcolato in modo assai prudente, tenendo conto di un dispendio
ai limiti del minimo vitale in materia esecutiva.
5.2.
A nulla
serve contestare l’ammontare delle entrate, come fa il ricorrente. Togliendo
dalle entrate dell’azienda agricola i sussidi erogati negli ultimi mesi del
1996, diminuirebbe il reddito aziendale, aggravando così in pari misura la
mancanza di liquidità riscontrata dall’Ufficio di tassazione raffrontando
entrate e uscite del biennio.
Quanto
rilevato e chiesto dal ricorrente nel suo gravame, non influenza in alcun modo
il calcolo del dispendio.
In simili
condizioni questa Camera non può che confermare la decisione dell’autorità di
tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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