AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.68
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00068
Lugano
10 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ allegava alla dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 un elenco
debiti comprendente tra l’altro tre debiti verso l’__________ __________ risp.
di fr. 144'065.-, fr. 444'906.- e fr. 140'758, sui quali avrebbe versato sia
nel 1995 sia nel 1996 interessi per fr. 54'537.-. Nella notifica di tassazione
del 30 novembre 1998 l’Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un
reddito aziendale, stabilito in via valutativa tenendo conto della
disponibilità per far fronte al fabbisogno quotidiano, di fr. 45'000.- di media
annua, da cui ammetteva unicamente la deduzione di oneri assicurativi per fr.
5'225.-.
1.2.
Accogliendo
parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione con decisione dell’ 8 novembre
1999 riduceva il reddito aziendale a fr. 28'633.- di media annua e ammetteva,
oltre alla deduzione degli oneri assicurativi, la deduzione di fr. 1'638.- per
contributi di legge e di fr. 3'292.- per interessi passivi, esclusi quelli sui
debiti professati verso l’__________.
1.3.
Il
contribuente presentava ricorso contro la suddetta decisione su reclamo, chiedendo
la deduzione degli interessi passivi sui debiti professati verso l’.
Argomentava d’aver trasmesso all’ la richiesta di documentazione formulatagli
dall’Ufficio di tassazione e di avergliela ripetutamente sollecitata senza
esito e riteneneva quindi di non poter essere astretto, non avendone i mezzi, a
produrre una prova, che invece l’Ufficio di tassazione stesso potrebbe
ottenere.
1.4.
Con
sentenza del 24 gennaio 2000 questa Camera accoglieva il ricorso, retrocedendo
gli atti del procedimento all' Ufficio di tassazione perché si pronunciasse di
nuovo sul reclamo dopo ulteriori accertamenti, segnatamente dopo aver chiesto direttamente
alla __________ __________ le necessarie informazioni sulla situazione debitoria
del contribuente.
Questa
Camera aveva avuto modo di considerare:
- 4.1.
Secondo l’art. 201 cpv. 1 LT e
l’art. 127 cpv. 1 LIFD, devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
a) il
datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
b) i
creditori e i debitori, sull’ esistenza, l’ammontare, gli interessi e le
garanzie di crediti;
c) gli
assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o
dovute in virtù di rapporti assicurativi;
d) i
fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e
le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di
beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
e) le
persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente,
sulle reciproche pretese e prestazioni.
Secondo l’art. 201 cpv. 2 LT e
l’art. 127 cpv. 2 LIFD, se, nonostante
diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può
richiederla dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.
4.2.
Le citate norme creano, accanto
all’obbligo di collaborazione dei contribuenti con il fisco, un dovere dei
terzi di partecipare in maniera attiva o passiva alla procedura di tassazione.
Per partecipazione passiva si intende il dovere dei terzi di redigere dei
documenti da consegnare al contribuente in vista della dichiarazione d’imposta.
Il nuovo diritto sia federale
che cantonale fa inoltre obbligo ai terzi di inviare le attestazioni richieste
direttamente all’autorità fiscale, limitatamente tuttavia ai casi in cui il
contribuente, malgrado comminatoria, non le produce di propria iniziativa.
Resta comunque riservato il segreto professionale (Zwahlen, La procédure
de taxation, in AA.VV., Les procédures en droit fiscal, Berna –
Stoccarda – Vienna, 1997, p. 50).
In altre parole, l’autorità
fiscale deve rivolgersi in primo luogo al contribuente pretendendo
indirettamente da lui l’informazione. Se il contribuente non collabora,
omettendo p. es. di chiedere al terzo il rilascio di un’attestazione o, dopo
averla ricevuta, di trasmetterla all’autorità fiscale, quest’ultima ha la
facoltà di ammonire il contribuente a collaborare avvertendolo delle
conseguenze della sua mancata collaborazione e, se la comminatoria rimane
infruttuosa, di rivolgersi direttamente al terzo (Bill, Die
Auskunftspflicht Dritter im Steuerveranlagungs- und Einspracheverfahren, Berna
– Stoccarda, 1991, p. 170).
4.3.
I creditori, in relazione al
loro obbligo d’informazione sui rapporti contrattuali che li legano ai
debitori, dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, nei limiti
tracciati dal principio di proporzionalità, sulla pretesa creditizia, sulla sua
consistenza, sul suo ammontare, sugli interessi, sulle garanzie (Bill,
op. cit., pp. 298-304).
Dal canto loro, le persone che
sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, dovranno in
particolare informare l’autorità fiscale, sempre nei limiti tracciati dal
principio di proporzionalità, sulle reciproche pretese e prestazioni e sui
reciproci rapporti contrattuali (Bill, op. cit., pp. 308-317).
- Nel caso in esame, il
ricorrente ha intrattenuto per diversi anni rapporti commerciali con la
__________ __________ in qualità di gerente di una filiale, durante i quali ha
maturato una ingente posizione debitoria (oltre 700mila franchi) verso la ditta
di __________.
È di meridiana evidenza
l’interesse del fisco di conoscere l’esatta posizione debitoria del
contribuente, segnatamente la bontà del credito vantato dalla __________
__________, il suo ammontare, l’importo degli interessi, la modalità del loro
pagamento, se effettivo o mediante capitalizzazione e, non da ultimo,
l'ammontare del debito e degli interessi allibrati nella contabilità della creditrice.
A giusta ragione quindi
l’autorità fiscale cantonale, prima di ammettere la deduzione del debito
conclamato dal ricorrente e degli interessi passivi da lui calcolati, ha
ripetutamente chiesto al contribuente di farsi rilasciare un’attestazione dalla
__________ __________, da ultimo con lettera, munita di comminatoria, del 22
settembre 1999. Il ricorrente non ha potuto dar seguito all’invito, nonostante
le numerose richieste rivolte per lettera raccomandata alla Usego AG, poiché la
controparte contrattuale non ha dato seguito all’invito.
Il contribuente ha quindi dato
prova tangibile di voler collaborare, di voler cioè far uso del proprio diritto
di ottenere la deduzione del debito e dei relativi interessi. Non ci si trova
quindi di fronte alla mancanza di collaborazione del contribuente che nemmeno
si degna di far uso di un diritto concessogli dalla legge, bensì piuttosto
all’inerzia, per cause non note a questo giudice e che non occorre qui
indagare, dell’ ex partner commerciale, che non ha dato seguito alle richieste
rivoltegli dal contribuente su sollecitazione dell’autorità fiscale.
In simili condizioni l’autorità
fiscale non poteva quindi limitarsi, come p. es. nel caso del contribuente che
nemmeno si preoccupa di richiedere alla propria banca l’attestazione del debito
e degli interessi, a negare la deduzione del debito e degli interessi invocando
la mancanza di documentazione. In ossequio anche al principio indagatorio,
doveva intervenire, come previsto dagli articoli 201 cpv. 2 LT 127 cpv. 2 LIFD,
chiedendo direttamente alla Usego AG le informazioni necessarie per poter
definire la tassazione del contribuente.
- Con
decisione del 27 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva nuovamente il
reclamo del contribuente, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ (…) 4.
gli interessi passivi ammessi per fr. 3'292.- annui. G1ì interessi passivi non
pagati sui debiti verso 1'Usego AG non sono ammessi in deduzione. Infatti sia i
debiti che gli interessi passivi scoperti sono stati considerati inesigibili
dal creditore con effetto 31.12.1999. (…)“
- Con
il presente, tempestivo ricorso, __________ __________ chiede nuovamente la
deduzione degli interessi passivi sui debiti professati verso l’__________. Secondo
il ricorrente dalla lettera del 7 febbraio 2000 all'Ufficio di tassazione
risulta che l'Usego reclama il ritorno degli estratti-conto controfirmati, si
lamenta del mancato pagamento degli interessi dovuti dal 1995 al 1998 e
comunica di aver contabilizzato i saldi per fine 1999 sul conto "perdite
su debitori".
Risultano
quindi documentati, continua il ricorrente, i debiti al 31 dicembre 1998 per
oltre un milione di franchi.
- 4.1.
Secondo
gli articoli 33 cpv. 1 lett. a LIFD e 23 cpv. 1 lett. a LT, di identico tenore,
sono deducibili dai proventi gli interessi maturati su debiti, eccettuati gli
interessi di mutui accordati, a condizioni manifestamente diverse da quelle
usualmente convenute nelle relazioni d'affari con terzi, da una società di
capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione determinante al
capitale della società o che le sia altrimenti vicina.
4.2.
Dagli
atti dell’incarto emergono alcune circostanze di rilievo per il presente
giudizio.
Innanzi
tutto la grave situazione di indebitamento del ricorrente (ca. un milione di
franchi), il quale è per altro titolare di numerosi attestati di carenza di
beni. Contro di lui sono inoltre pendenti diverse procedure esecutive ed è
inoltre stata pronunciata una comminatoria.
Tra i
debiti del ricorrente figurano quelli che egli ha maturato verso __________
__________ quale gerente della filiale __________ di __________. Al 1° luglio
1993 i diversi conti correnti della Centrale __________ intestati al ricorrente
denotano saldi passivi rilevanti, segnatamente risp. di fr. 103'207.41, fr.
327'683, fr. 105'632.75. Questi importi sono via via andati lievitando per
effetto degli interessi debitori che non venivano pagati e che venivano quindi
capitalizzati.
Su richiesta dell’Ufficio di tassazione l’__________ __________
confermava in data 7/16 febbraio 2000 che “bei der __________ __________ sind
im Zeitraum von 1995 bis 1998 keine Zahlungen für geschuldete Zinsen oder als
Amortisation eingegangen” e che “sämtliche Saldi zu unseren Gunsten wurden per
Dez 1999 als definitiver Debitorenverlust ausgebucht”.
Dall’insieme
di queste circostanze risulta di tutta evidenza non solo che il ricorrente non
ha onorato gli interessi sui debiti commerciali maturati nei confronti
dell’__________ __________ quanto meno a partire dal 1995, ma anche che da
quella data i crediti apparivano irrecuperabili, tant’è che essi sono stati
portati a perdita definitiva, come dichiarato dal creditore stesso, al 31
dicembre 1999.
A giusta ragione, quindi,
l’Ufficio di tassazione ha negato la deducibilità degli interessi, prima
capitalizzati poi definitivamente abbandonati, dai proventi imponibili del
ricorrente, non diversamente da quanto avviene per gli interessi che maturano e
scadono nel corso di una procedura fallimentare, eccezion fatta per quelli
garantiti da pegno immobiliare (Baur/Klöti-Weber/Koch/
Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 366, con
riferimento a StE 1985 BE B 27.2. Nr. 4).
Ammettere
la deduzione di interessi passivi su un credito commerciale in conto corrente
di fatto irrecuperabile per il creditore, significherebbe ammettere la
deduzione dai proventi di un contribuente di un costo di fatto inconsistente.
Non si
può quindi che condividere la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione,
pronunciata dopo il complemento istruttorio richiesto da questa stessa Camera
con il precedente giudizio del 24 gennaio 2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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