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Numero d'incarto:
80.2000.8
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00008
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
Presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________ è comproprietario in ragione di un terzo con i figli
__________ e __________ del mapp. N. __________ di __________, una palazzina di
sei appartamenti acquistata nel dicembre del 1996 per fr. 422'500.-;
-
che dopo
l'acquisto venivano effettuati lavori urgenti di manutenzione (sostituzione
cucine, apparecchi sanitari, pavimentazione interna ed esterna, risanamento del
tetto piano e delle facciate) per un importo di fr. 330'834,75;
-
che
ulteriori lavori di risanamento sono necessari (riscaldamento e acqua calda,
condotte di scarico delle acque luride, cisterna per il gasolio, impianto
elettrico, serramenti interni ed esterni, rolladen);
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente chiedeva la deduzione
delle spese di manutenzione in ragione del 25% del reddito;
-
che nella
notifica di tassazione l'Ufficio di tassazione limitava tale deduzione al solo
15%, riducendola da fr. 4'268.- a fr. 2'531.- (cfr. notifica della tassazione
del 27 settembre 1999);
-
che il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto dall'Ufficio di tassazione
con decisione del 13 dicembre 1999, in cui si argomentava che l'immobile, dopo
il rilevante intervento di riattazione, doveva essere equiparato a una nuova
costruzione;
-
che con
il presente tempestivo ricorso il ricorrente contesta la decisione dell'Ufficio
di tassazione, avvertendo che l'immobile necessita tuttora d'importanti
interventi di risanamento: sostituzione dell'impianto di riscaldamento e acqua
calda, rifacimento delle condotte di scarico delle acque luride, sostituzione
della cisterna per il gasolio, rifacimento dell'impianto elettrico, sostituzione
dei serramenti interni ed esterni e dei rolladen e che pertanto deve essere
considerato come una vecchia costruzione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
all'udienza del 23 febbraio 2000, preso atto della documentazione prodotta in
sede ricorsuale, l'Ufficio di tassazione ha aderito al ricorso;
-
che
pertanto la deduzione per spese di manutenzione viene fissata in fr. 4'268.- di
media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 13 dicembre 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di manutenzione viene elevata a fr. 4'268.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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