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Numero d'incarto:
80.2000.82
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00082
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il
debito indicato quale "prestito privato" di fr. 80'000.-- non viene
accettato in deduzione, in mancanza di qualsiasi prova della sua esistenza.
Inoltre, tenuto conto che lo stesso è stato indicato dal contribuente quale
disponibilità nel movimento dei consumi e dei mezzi finanziari necessari per il
finanziamento della costruzione della sua casa, mezzi che danno un saldo
negativo, non risultano coperte le necessità d'esistenza, di conseguenza questo
importo viene considerato quale reddito e tassato in media per un importo di
fr. 40'000.-, quale altro reddito.
- Con
tempestivo reclamo del 24 giugno 1999 i coniugi __________ contestavano
l’esposizione da parte dell’Ufficio di tassazione di un reddito d’altra fonte
di fr. 40'000.- di media annua, affermando che avrebbero ricevuto un prestito
privato di fr. 80'000.- da parte di __________ __________, cittadino italiano,
domiciliato in Italia a __________.
L’Ufficio
di tassazione, dopo ulteriori chiarimenti, segnatamente dopo aver sentito i
contribuenti, respingeva il reclamo con decisione del 17 aprile 2000, rilevando
che essi non sono stati in grado di provare l’effettivo trasferimento
dall’estero in Svizzera della somma prestata loro da __________ __________ e
che nel periodo di computo le uscite superavano le entrate.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo
stralcio del reddito d’altra fonte. Rileva che al momento dell’allestimento
della dichiarazione d’imposta era stato omesso di dichiarare il prestito e
afferma che il trasferimento di danaro è stato provato con la presentazione
delle diverse ricevute. Ritiene egli non debba essere pregiudicato per il fatto
che il prestito sia stato fatto in contanti.
-
4.1.
L'art.
130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener
conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve
effettuare una "valutazione coscienziosa".
La
tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sach-verhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
4.2.
Analogamente
a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità
di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
4.3.
In una
recente sentenza (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in
RDAT I-199 n. 15t), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto
della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito
nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito
d'altra fonte di fr. 40'000.-, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e
uscite. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in
discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero
ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova
costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero,
in quanto difficilmente controllabile.
In
un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si
giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi
pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'
estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi
stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte
che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le
entrate dichiarate, per lo stesso periodo.
4.4.
Dall’esame
della disponibilità finanziaria dei coniugi __________ nel periodo di computo,
alla luce anche delle operazioni immobiliari di quegli anni, l’Ufficio di tassazione
ha constatato che la stessa derivava sostanzialmente da un prestito, non documentato,
di fr. 80'000.-. Non fosse ammesso tale prestito, non rimarrebbe allora altra
possibilità se non quella di aggiungere ai redditi dichiarati un reddito
d'altra fonte, come ha fatto l'autorità fiscale.
Deve
pertanto essere preliminarmente risolta la questione della deducibilità del debito
in questione.
- Dalla
sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi
sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32
cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
5.1.
L'art. 47
cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57
cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili
i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito
soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale
svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle
disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era
invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993,
concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41
e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran
Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti
alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza
(cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran
Consiglio si può leggere testualmente:
La
Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando
così la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione)
della loro esistenza.
L'articolo
è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di
deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre
società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare,
ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò non
significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto
estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto
alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali
hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
La nuova
norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione
per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede
all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise
condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato
alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie
per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non
mancando però di sottolineare che "ciò non significa che, per i debiti
professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba
più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva
esistenza".
5.2.
Va quindi
ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD
e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di
tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,
giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni
d'affari.
Non diversamente
dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976,
sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di provare l'esattezza
delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di
principio al contribuente provare ineccepibilmente l'identità del proprio creditore;
non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i
propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si
finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).
Di
regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e
dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali
indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche
all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori
domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità
giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del
Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando
che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche
l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF
106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre
1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del
19 giugno 1992 in re F.G.).
Per
debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali
hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il
contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate
all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di
domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli
stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate
sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE
n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad
esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il
creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili
attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha
rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza
esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte
le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il
Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione
di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche,
secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da
avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del
10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).
5.3.
Stante
questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini
della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o
comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la
conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli
ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF
del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p.
26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre
parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità
di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che
quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
80.95.00164 del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
5.4.
Questa
Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il
debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a
produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un
cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia
comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n.
..__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
Il Tribunale
federale, da parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente
che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di
avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo
i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere
di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata
l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF del 7 luglio 1999 in re M e
L Si).
Ancor più
recentemente questa Camera non ha riconosciuto l'esistenza di un prestito nei
confronti del padre, cittadino italiano, nel caso di un contribuente che ha
fatto fronte ai costi di costruzione di una casa senza essere in grado di
spiegare le modalità di finanziamento se non invocando tale preteso mutuo,
comprovato solo mediante dichiarazione del mutuante contenuta in un brevetto
notarile (CDT n. ..__________ del 29 novembre 1999
in re R. C.).
5.5.
Nel caso
in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata.
5.5.1
Va
innanzi tutto rilevato che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96, i
coniugi __________ non avevano indicato nell’elenco debiti, datatati 9 aprile
1996, il debito pari a 95 milioni di Lire verso __________ __________ in
__________ (I). Solo in un secondo tempo, quando si è trattato di giustificare
la disponibilità, __________ __________, su richiesta dell’Ufficio di
tassazione, produceva fotocopia di un contratto di prestito, datato 5 giugno
1993, mediante il quale __________ __________, cittadino italiano residente a
__________, gli concedeva un prestito di L.it. 100 milioni, che sarebbe stato
versato in rate non superiori a L.it. 40 milioni, come pure tre ricevute,
datate 17 agosto 1993 (35 milioni di lire), 3 ottobre1993 (20 milioni di Lire)
e 27 novembre 1993 (40 milioni di lire).
5.5.2.
Come è
evidente, l'esistenza del mutuo, da cui il ricorrente vorrebbe far dipendere lo
stralcio del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata.
Non
bastano infatti a documentare gli asseriti trasferimenti di denaro dall’Italia
alla Svizzera una semplice scrittura privata e tre ricevute. Quando si fa capo
al prestito da persone residenti all’estero, occorre preoccuparsi di documentare
tutte le fasi del prestito, dal prelevamento bancario dell’importo da parte del
creditore, al suo trasferimento in Svizzera, al successivo cambio dell’importo
in franchi e al suo deposito su di un conto in Svizzera del debitore.
Né vanno
dimenticate alcune circostanze che non possono essere semplicemente ignorate.
Innanzi tutto il fatto che il debito non sia stato professato nell’elenco
debiti, ma soltanto a posteriori quando necessario. In secondo luogo l’assenza
di prove circa il pagamento degli interessi del 10% contrattualmente pattuiti e
nemmeno del rimborso, che stando alla scrittura privata, sarebbe dovuto
intervenire alla fine del 1996.
5.6.
Per le
ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l'autorità
fiscale ha negato la deduzione del debito professato dal ricorrente nei confronti
del signor __________ __________.
Tale
conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d'altra fonte,
per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in
considerazione non sono proporzionate alle entrate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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