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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2000.94
Data decisione, Autorità: 19.07.2000, CDT
Incarto n. 80.2000.00094
Lugano 19 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'8 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la decisone su reclamo in materia di IC/IFD 1999-2000, in cui gli esponeva, oltre al reddito della sostanza, alla rendita d'invalidità e alle indennità di malattia, un reddito aziendale di fr. 10'000.-. Ammetteva inoltre la deduzione delle spese di manutenzione della sostanza immobiliare in ragione di fr. 2'100.- invece di fr. 8'400.-, come chiesto dal contribuente; limitava la deduzione per oneri assicurativi a fr. 3'700.-, al posto dei fr. 5'744.- chiesti nella dichiarazione, negava la defalcazione della quota esente per beneficiari di rendite AVS/AI e applicava al reddito imponibile l'aliquota B.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dalla __________ __________, chiede la riforma della decisione su reclamo e, meglio, lo stralcio del reddito aziendale, la deduzione delle spese effettive di manutenzione della parte locata dell'immobile per complessivi fr. 11'625.-, la deduzione della quota esente per beneficiari di rendite AVS/AI e l'applicazione, come nel precedente periodo, dell'aliquota A.
In occasione dell'udienza del 19 giugno 2000 il giudice ha trasmesso l'incarto fiscale all'Ispettore della Camera per una verifica del reddito aziendale e delle spese di manutenzione.
In occasione della verifica, in particolare dopo esame delle diverse fatture relative alle asserite spese di manutenzione e all'assenza sui flussi di denaro in occasione degli asseriti pagamenti, il ricorrente e il suo rappresentante hanno dichiarato di ritirare integralmente il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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