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Numero d'incarto:
80.2001.111
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00111
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________, allora domiciliata ad __________, ha lavorato presso l'Ufficio
centrale di compensazione di __________
fino al 28 febbraio 1997. A partire dal 1° marzo 1997 ha ripreso quindi gli
studi presso l'Università di __________
ed ha chiesto all'Ufficio di tassazione di Locarno di poter beneficiare di una
tassazione intermedia.
Con
decisione del 9 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione ha notificato alla
contribuente la tassazione intermedia IC/IFD 1997/98 per cessazione
dell'attività lucrativa, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 dicembre 1998,
con la quale ha stralciato dalla tassazione ordinaria 1997/98 i redditi del
lavoro.
La
decisione in questione, non impugnata, è passata in giudicato.
- Con decisione del 28 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava
alla contribuente una nuova tassazione intermedia, valevole per lo stesso lasso
di tempo.
In questa
decisione, venivano nuovamente inseriti i redditi dell'attività lucrativa stralciati
con la tassazione precedentemente menzionata. Il reddito imponibile veniva
pertanto commisurato in fr. 33'926 per l'IC ed in fr. 36'326 per l'IFD.
Nella
motivazione allegata, l'autorità fiscale argomentava quanto segue:
Sulla base di
vigente giurisprudenza la tassazione intermedia viene annullata in quanto il periodo
di inattività per studi non è durato il minimo previsto di 2 anni.
È
ripristinata la tassazione base intimata in data 09.06.1997.
- La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 1° settembre 2000,
chiedendo il ripristino della tassazione intermedia, fondata sul mutamento di
professione intervenuto in seguito alla conclusione degli studi in lettere.
L'autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 9 luglio 2001, nella quale
argomentava che una tassazione intermedia si giustifica solo se le modifiche si
mantengono per almeno due anni, mentre la cessazione dell'attività lucrativa
della reclamante si era protratta per soli 8 mesi. Per questa ragione, secondo
l'Ufficio, doveva essere annullata la tassazione intermedia indebitamente
concessa. Inoltre, osservava che non vi sarebbero stati neppure i presupposti
per una tassazione intermedia per mutamento di professione.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede un "riesame" del suo caso, alla luce del fatto che, dopo avere
terminato gli studi in lettere alla fine del 1997, ha alternato periodi di
disoccupazione ad altri di supplenze scolastiche. Inoltre, ha seguito i corsi
per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie.
-
5.1.
Con la
notificazione della tassazione al contribuente (art. 131 LIFD ed art. 205 LT),
inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata
dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, passa in
giudicato.
5.2.
Secondo
il Tribunale federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata
dopo il decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale
riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l'interesse all'esatta
applicazione del diritto e, dall'altro, quello alla tutela della certezza del
diritto. Di solito, quest'ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa,
se con la decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la
decisione è scaturita nell'ambito di un procedimento in cui i contrapposti
interessi dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato
ha già fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola
non è tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in
considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente importante
(DTF 119 Ia 305 p. 310).
Interventi
prima del subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse
rigorose condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in giudicato.
Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio della
certezza del diritto e della tutela dell'affidamento non possono avere lo
stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale momento.
Di solito, l'autorità può perciò ritornare su una propria decisione non
impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché non
sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B
I, p. 121; Gygi, Zur
Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, in ZBl
83/1982 p. 153; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250 ss.).
5.3.
Fino al
1995 era controverso se le stesse regole valessero anche nell'ambito della
procedura di tassazione fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p.
40/41) il Tribunale federale aveva ancora potuto lasciare aperta la questione.
Secondo Känzig (Die eidgenössische Wehrsteuer, Basilea 1962, n. 9 all'art. 95),
durante il decorso del termine di reclamo l'autorità può revocare una decisione
e sostituirla con una nuova. Invece, la nuova edizione di Känzig/Behnisch (Die
direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a ediz., Basilea 1992, n. 10 all'art. 95)
esprime l'opinione che l'autorità fiscale non possa ritornare su una propria
decisione durante la procedura di reclamo (dello stesso avviso
Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 353).
Con una
sentenza del 7 luglio 1995, l'Alta Corte ha deciso che decisioni in materia
fiscale, cresciute in giudicato dal punto di vista formale, sono irrevocabili,
mentre l'autorità di tassazione può in generale, senza che debbano essere
soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una decisione
incontestata fintantoché il termine d' impugnazione non sia scaduto (DTF
121 II 273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF
53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
Il
Tribunale federale ha argomentato che la decisione di accertamento fiscale diventa
definitiva per il contribuente così come per la collettività. La modificabilità
di tali decisioni è soggetta a condizioni più restrittive, in primo luogo, in
ossequio al principio della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il
fatto che vengono adottate nell'ambito di un procedimento di accertamento nel
quale la fattispecie viene esaminata in modo particolarmente esauriente e che
esse disciplinano il rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto
temporalmente circoscritto e unico. Pertanto, su una decisione di tassazione si
può ritornare solo eccezionalmente ed in particolar modo quando è adempiuto un
presupposto legale per la revisione (DTF 98 Ia
568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 340
ss.).
Nonostante
tali considerazioni, è però ammessa la revoca che intervenga durante il decorso
del termine di impugnazione della tassazione. Il contribuente deve infatti fare
i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la possibilità di un reclamo
dell'autorità stessa (in virtù del combinato disposto degli articoli 107 cpv. 1
e 132 cpv. 3 dell'abrogato DIFD). Finché il destino di una decisione è così
precario, non si può infatti invocare la certezza del diritto. In
considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario che il
diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido.
All'autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non
contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II
273 p. 276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I,
tomo 2b, introduzione agli articoli 147-153, n. 1, pp. 382-383).
5.4.
L'autorità
fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato
se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi. La principale eccezione
è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove
sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a
torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era
incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del
23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re
M.L.B.). Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva
indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli
articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa
(intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente
(cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36
s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il
contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito,
della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha
accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr.
art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
Altra
eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo
allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura
contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299
cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT
n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
5.5.
Questa
Camera ha già avuto modo di annullare una decisione, con cui era stata revocata
una tassazione intermedia, a quasi tre anni di distanza dalla concessione della
tassazione intermedia (CDT n. 425 in re C.T. del 29 dicembre 1989). La
Corte aveva argomentato che, trascorso il termine di impugnativa, la sostituzione
di una tassazione non può più avvenire senza violare principi essenziali di
procedura e portare ad una insicurezza giuridica inammissibile in materia
fiscale, riservati i casi di revisione a favore dell'autorità di tassazione,
vale a dire di recupero d'imposta.
- Venendo all'esame della fattispecie, si è già detto in narrativa
come la ricorrente, nel momento in cui si è dimessa dall'Ufficio centrale di
compensazione, per riprendere gli studi precedentemente sospesi, abbia chiesto
una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa. L'autorità
fiscale ha accolto la sua istanza e, con decisione del 9 giugno 1997, le ha
notificato una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° marzo 1997.
In
seguito, verosimilmente al momento dell'inoltro della dichiarazione fiscale
1999/2000, l'Ufficio di tassazione si è avveduto che la cessazione
dell'attività lucrativa era durata molto meno di quanto l'autorità si sarebbe
aspettata. Con una nuova decisione, notificata il 20 agosto 2000, ha pertanto
ripristinato la precedente tassazione ordinaria 1997/98.
6.1.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di
ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il
reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.
164; Reich, Zei-tliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die
direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
6.2.
Come
detto, la tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa
e per cambiamento di professione presuppone che il mutamento delle basi
dell'attività lucrativa che ne deriva sia "duraturo ed essenziale".
Quanto al requisito della durevolezza, secondo prassi e giurisprudenza, si
procede ad una tassazione intermedia solo quando le modifiche si mantengono per
almeno due anni. Ciò comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che
la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in
casi di dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC,
Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del
decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7; v.
anche Duss/Schär, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, art. 45
LIFD, n. 33, p. 505).
6.3.
Con la
decisione del 20 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione ha sostanzialmente revocato
la precedente decisione del 9 giugno 1997, con la quale era stata concessa la
tassazione intermedia.
Per quali
ragioni l'autorità fiscale avesse a suo tempo deciso che erano adempiuti i
presupposti previsti dalla legge – se, cioè, l'Ufficio abbia omesso di
informarsi sulla durata prevedibile della cessazione dell'attività lucrativa
oppure la contribuente avesse fornito informazioni incomplete o addirittura
inesatte – non deve essere stabilito in questa sede. Per l'annullamento della
decisione del 20 agosto 2000, e di conseguenza della decisione su reclamo del 9
luglio 2001, è infatti sufficiente la constatazione che la tassazione
intermedia era, al momento della revoca, da lungo tempo passata in giudicato.
In altre
parole, se l'autorità fiscale ritenesse di avere elementi per procedere ad un
recupero d'imposta, tale possibilità resta impregiudicata. Essa non poteva
invece annullare semplicemente tale decisione, ad oltre tre anni di distanza.
Possono
di conseguenza essere lasciate aperte anche le altre questioni sollevate con il
ricorso, ed in particolar modo le considerazioni in merito al preteso cambiamento
di professione.
- Dalle
considerazioni che precedono discende la conseguenza che il ricorso è accolto.
Di conseguenza, le decisioni del 20 agosto 2000 e del 9 luglio 2001 sono annullate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, sono annullate le decisioni del 20 agosto 2000 e del 9 luglio 2001.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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