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Numero d'incarto:
80.2001.115
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00115
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente
alla voce "altre rendite" la rendita ricevuta dall'Ufficio federale
dell'assicurazione militare per un importo di fr. 21'012.- di media annua,
rilevando che le rendite d'invalidità della LAM che iniziano a decorrere o
diventano esigibili dal 1° gennaio 1994 sottostanno all'imposizione fiscale
(cfr. decisione su reclamo del 23 luglio 2001).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede lo stralcio dal reddito
imponibile della rendita dell'assicurazione militare, osservando che la stessa
è stata concessa con effetto dal 1° novembre 1992, per cui deve essere posta al
beneficio dell'eccezione prevista dall'art. 116 LAM, anche se poi è stata decurtata
dal 1° febbraio 1994 per effetto della sovrassicurazione.
L'Ufficio
di tassazione propone la reiezione del ricorso, ribadendo che il diritto alla
rendita ha avuto inizio soltanto il 1° febbraio 1994.
Ad
analoga conclusione giunge l’Amministrazione federale delle contribuzioni nelle
sue osservazioni del 7 settembre 2001.
- 3.1
Secondo
l’art. 47 cpv. 2 LAM del 20 settembre 1949, il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione militare, come pure le somme riscosse a titolo di
prestazioni, non possono per se stessi formare oggetto di una imposta diretta
sul reddito o sul patrimonio da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni.
La
ragione di questa eccezione all’assoggettamento fiscale personale trovava la
sua ragione in ragioni di natura socio-politica, segnatamente nella volontà di
non limitare l’effetto dell’assicurazione militare (Schatz, Kommentar
zur Eidgenössischen Militärversicherung, Zurigo, 1952, p. 222 s.; inoltre E.
Blumenstein, Sistema di diritto delle imposte, Milano, 1954, p. 56; E.
Blumenstein, System des Steuerrechts, Zurigo, 1971, p. 58). L’esonero
fiscale era infatti stato introdotto - come si legge nel Messaggio del
Consiglio federale concernente la legge federale sull'assicurazione militare
dell’ 11 settembre 1990, con la legge del 1901 allo scopo di garantire all'assicurato
il beneficio integrale delle prestazioni, che a quell'epoca erano assai modeste
(cfr. Messaggio concernente la LAM dell’ 11 settembre 1990, in FF 1990 –
III – p. 206 s.).
3.2.
Per
contro, la nuova LAM del 19 giugno 1992, entrata in vigore il 1° gennaio 1994,
non prevede più, in linea di principio, l’ esenzione delle prestazioni
dell’assicurazione militare.
Infatti,
come si legge sempre nel citato Messaggio, dal 1901 a oggi, le prestazioni
dell'assicurazione militare sono state considerevolmente ampliate, al punto che
oggi, combinate con eventuali prestazioni di altre assicurazioni sociali,
raggiungono un livello che è di norma quasi identico al guadagno effettivo di
cui l'assicurato è stato privato. Se fosse stato mantenuto, l'esonero fiscale
delle prestazioni avrebbe favorito il beneficiario di prestazioni
dell'assicurazione militare rispetto alle persone integralmente capaci di
esercitare un'attività lucrativa e ai beneficiari di prestazioni concesse da
altre assicurazioni sociali (cfr. Messaggio, loc. cit.), creando una
insoste-nibile disparità di trattamento nell’attuazione del principio
dell’imposizione secondo la capacità contributiva.
3.3.
Dando
concreto seguito alle insistenti richieste di abolire questo non più
giustificato privilegio, il legislatore ha disposto, all’art. 116 LAM che la
Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un’imposta diretta
sul reddito e sulla sostanza soltanto le rendite d’invalidità e per superstiti
in corso al momento dell’entrata in vigore della legge e che questa norma è parimenti
applicabile alle rendite di invalidità convertite in rendite di vecchiaia
giusta l’art. 112 cpv. 2 (cfr. anche Messaggio cit., p. 246).
L’esonero
fiscale costituisce quindi oggi un’ eccezione al principio della piena imponibilità
delle rendite, sancito dal nuovo diritto ed è destinato a scomparire inesorabilmente
con il trascorrere degli anni, proprio perché eccezione riservata alle rendita
del vecchio diritto.
3.3.1. L’art.
112 cpv. 1 dispone, dal canto suo, che le rendite d’invalidità in corso al
momento dell’entrata in vigore della legge continuano a essere versate secondo
il diritto previgente, fatti salvi i casi in cui la rendita viene riveduta
conformemente all’art. 44. In altre parole, le rendite d’invalidità in corso
non verranno adeguate al nuovo tasso d’indennizzo più elevato, riservata la
revisione secondo l’art. 44, e continueranno a fruire dell’esonero fiscale. I
beneficiari delle vecchie rendite d’invalidità saranno così privilegiati grazie
all’esenzione fiscale soprattutto nel caso di cumulo con rendite AI ed ev.
dell’assicurazione infortuni obbligatoria, poiché il nuovo tasso d’indennizzo
generalizzato del 95 per cento non esplica alcun effetto a causa della
riduzione per sovrassicurazione (cfr. Messaggio cit., p. 244 s.).
3.3.2. Secondo
l’art. 112 cpv. 2 LAM, inoltre, la conversione, al momento dell’entrata in
vigore della nuova legge, di una rendita d’invalidità in corso in una rendita
di vecchiaia secondo l’art. 47 - secondo cui la rendita d’invalidità concessa
per un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia calcolata in
base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita - è applicabile ai
beneficiari di rendite che non hanno ancora compiuto i 55 anni al momento
dell’entrata in vigore della legge.
A questo
riguardo il Messaggio precisa, con una formulazione che esige un' attenta
lettura, che:
“il
beneficiario di una rendita d’invalidità in corso potrà riscuoterla immutata
fino a quando avrà raggiunto l’età della rendita AVS. Nel peggiore dei casi, ne
approfitterà ancora durante 7 o 10 anni, in quanto l’età che dà diritto alla
rendita AVS è di 62 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Nel maggior
numero dei casi, la durata di riscossione della rendita sino all’età AVS sarà
però sensibilmente superiore, poiché la maggior parte dei beneficiari ha meno
di 55 anni. Durante tutto questo tempo, il beneficiario di una rendita
d’invalidità in corso fruirà dell’esonero fiscale se la sua rendita non viene
riveduta” (Messaggio, cit., p. 245).
Il
Legislatore si è quindi posto il problema della parità di trattamento dei
beneficiari delle rendite d’invalidità correnti rispetto ai beneficiari di
rendite concesse secondo il nuovo diritto, in particolare per quanto concerne
l’ordinamento delle rendite di vecchiaia e ha ritenuto opportuna un’eccezione
soltanto per gli assicurati che stanno per raggiungere l’età della rendita AVS.
Per questa ragione ha deciso di esonerare dalle imposte dirette una rendita
d’invalidità accordata secondo il diritto previgente e convertita secondo il
nuovo diritto in una rendita di vecchiaia (Messaggio cit., p. 245). Così
i titolari di una rendita d'invalidità dell'assicurazione militare, che al momento
dell'entrata in vigore della nuova legge non hanno ancora raggiunto la soglia
dei 55 anni di età, non beneficeranno più dell'esenzione fiscale al momento
della trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia secondo
il nuovo art. 47 LAM.
3.4.
3.4.1. Solo
eccezionalmente quindi, secondo il nuovo diritto, le rendite dell’assicurazione
militare continuano a beneficiare dell’esenzione.
Dai
materiali legislativi si evince infatti con tranquillante certezza che la
disciplina giuridica di tale eccezione è stata concepita dal Legislatore in termini
restrittivi. Essa riguarda, da un lato, le rendite d’invalidità correnti, a
condizione che siano soddisfatti ben determinati presupposti, segnatamente che
non vengano nel frattempo rivedute secondo l'art. 44 LAM (cfr. consid. 5.3.1-2;
Messaggio cit., p. 245.) e per ragioni di equità e parità di trattamento
le rendite di vecchiaia del nuovo diritto che per così dire surrogano o
sostituiscono rendite d’invalidità del vecchio diritto, nel caso di titolari di
rendite d'invalidità che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge
avevano compiuto i 55 anni.
Ritenere
che il Legislatore abbia voluto estendere l’eccezione anche ad altre fattispecie,
ad esempio alla fattispecie in esame, urta contro la lettera della norma e la
chiara volontà del Legislatore, il quale, nel Messaggio accompagnante il
disegno di legge ha esposto le ragioni della normativa eccezionale e della sua
formulazione restrittiva. Se il Legislatore avesse voluto una disciplina più
liberale in materia di esenzione delle rendite versate dall'assicurazione
militare, non avrebbe mancato di precisarlo nell'art. 116 e non si sarebbe
invece limitato nella seconda frase di questa norma a rinviare al solo art. 112
cpv. 2, sulla cui ratio e sulla cui formulazione restrittiva si è ampiamente
detto (cfr. consid. 3.3.2.).
3.4.2. Non
va inoltre perso di vista che, diversamente, si finirebbe per creare delle
disparità di trattamento incompatibili con il nuovo principio che prevede in
linea generale l’ assoggettamento alle imposte dirette delle rendite
dell’assicurazione militare dall’entrata in vigore della nuova legge.
3.5.
Sulla
scorta dell'analisi che precede, questa Camera ha avuto modo di decidere che
una rendita per superstiti dell’ assicurazione militare federale, erogata il 1°
gennaio 1994 in sostituzione di una precedente rendita d’invalidità non si può
considerare alla stregua di una rendita d’invalidità già in corso al momento
dell’entrata in vigore della nuova LAM e non può pertanto continuare a
beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dal diritto previgente (cfr. CDT
n. ..__________ del
27 settembre 1999, in RDAT I-2000 n. 18t, confermata dal Tribunale
federale con STF n. 2A.539/ 1999 del 9 marzo 2000 pubblicata in RDAT
II-2000 n. 22t, p. 457).
- Dagli
atti dell’incarto risulta che il ricorrente è stato posto al beneficio di una
rendita d’invalidità dall’Ufficio dell’assicurazione militare federale dal 1°
febbraio 1994 e che l’importo mensile della prestazione di fr. 4'377.80 è stato
ridotto per sovrassicurazione in concorso con la rendita AI a fr. 2'954.20.
La
rendita in questione è stata quindi costituita solo dopo l’entrata in vigore
della nuova legge il 1° gennaio 1994.
Ne viene
quindi chiaramente che la rendita in discussione non era in corso al momento
dell’entrata in vigore della nuova LAM, ma è sorta soltanto in seguito, seppur
di un solo mese. Essa cade quindi, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ciò
comporta, sotto la nuova normativa e di conseguenza non beneficia più
dell’esenzione fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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