AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.116
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00116
Lugano
14 settemre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
I coniugi
__________ sono domiciliati a __________ in via __________. Il marito, __________
__________, è __________ della __________
__________ di __________ la cui sede è sita in vicolo __________, sua moglie __________
è __________ presso __________ di __________,
situata in __________.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ chiedevano le seguenti deduzioni per spese professionali
dei dipendenti:
-
fr.
7'500.- per spese di trasporto per recarsi al lavoro;
-
fr.
2'800.- per doppia economia domestica;
-
fr.
2'100.- per altre spese professionali.
Nella
notifica di tassazione del 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione concedeva
loro le seguenti deduzioni:
-
fr.
1'800.- per spese di trasporto per recarsi al lavoro;
-
fr.
1'300.- per doppia economia domestica;
-
fr.
4'200.- per altre spese professionali.
1.2.
I coniugi
__________ presentavano reclamo
chiedendo il riconoscimento delle deduzioni per spese professionali nella
misura da loro richiesta nella dichiarazione d'imposta, avvertendo tra l'altro
che quale ufficiale di polizia responsabile del servizio esterno il marito è
tenuto a percorrere con la propria automobile 10/15000 chilometri all'anno
senza percepire alcuna indennità chilometrica.
1.3.
Con
decisione del 16 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando
che le deduzioni per spese di viaggio e per doppia economia domestica sono
state determinate secondo il diritto vigente e che la deduzione per altre spese
professionali è stata concessa nella misura massima consentita dalla legge.
-
Con
il presente tempestivo ricorso i coniugi __________
rinnovano le loro richieste di deduzione per spese professionali già avanzate
in precedenza. Ribadiscono che il marito, tenuto a usare professionalmente la
propria automobile, non percepisce alcun compenso chilometrico per i percorsi
effettuati per ragioni di lavoro. Rilevano inoltre di lavorare almeno
parzialmente a turni, con la conseguenza che i loro orari per il pranzo non
coincidono.
-
Spese
di trasporto
3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso
di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE, valido
per il periodo 1999-2000). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile
privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico
disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo
pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di
cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv.
DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in
ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di
fr. 13.- al giorno o di fr. 2’800 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km
per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica
per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione
massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza).
3.3.
Da quanto
precede emerge una prima considerazione. Le spese di trasferta che il
dipendente deve durante il lavoro per il proprio datore di lavoro non possono
essere considerate in alcun modo spese di trasporto deducibili per l'IC e per
l'IFD. Esse esulano per definizione dalle spese necessarie dal domicilio al
posto di lavoro.
Questa
Camera ha così ripetutamente confermato che non può essere ammessa la deduzione
del costo per l' automobile privata per il solo fatto che il contribuente sostiene
di aver bisogno del mezzo per spostamenti durante l' orario di lavoro (cfr. p.
es. CDT n. ..__________
del 10 maggio 1996 in re C. C.; CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. ..__________
del 14 novembre 1997 in re S. P.).
3.4.
Non va
d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente
che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario
del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del
lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse
del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner
Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato
definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo
quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del
lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle
spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a
destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti
dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro,
senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der
Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re
P.J., consid. 3.4).
Lo stesso
codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con
il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella
misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è
lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono
essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
3.5.
Ne
consegue, come ripetutamente affermato da questa Camera, che, quand'anche si
volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio
al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo durante gli
orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore di lavoro, in
quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro (cfr. per esempio CDT
n. ..__________ del
10 maggio 1996 in re C. C.; CDT n. 80.96.166 dell' 11 ottobre 1996 in re
G. R.; CDT n. ..__________
del 14 novembre 1997 in re S. P.).
3.6.
La
deduzione di fr. 1'800.- concessa dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti
appare quindi del tutto conforme al diritto vigente, non appena si considera la
breve distanza che separa il luogo di domicilio (__________)
dai rispettivi luoghi di lavoro (____________________per
il marito, __________ per la moglie).
Su questo
punto il ricorso va quindi respinto.
- Spese di doppia economia domestica
4.1.
Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'800.- l'anno (fr. 13.- a pasto), se i pasti a mezzogiorno sono consumati
regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr.
5'600.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando
soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza). Per il periodo
1999-2000 la deduzione massima è di fr. 2’800.- all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
La
prossimità del domicilio al luogo di lavoro consente in linea di principio sia
a __________ __________ sia a sua moglie __________
di rientrare quotidianamente a casa per consumare il pranzo, risp. la cena.
Va
nondimeno tenuto conto che __________ __________ afferma che per esigenze di lavoro
egli non è in grado di rientrare per il pranzo per imprevisti di lavoro ca. tre
volte su dieci.
Senza che
metta conto indagare ulteriormente, per evidenti ragioni di economia di
giudizio, se il contribuente benefici di un indennità nei giorni in cui è
impedito da esigenze di servizio di rincasare per il pranzo, la deduzione che
può essergli concessa ammonta al 30% di quella massima prevista dalla legge,
ovvero a fr. 840.- di media annua.
Analogo
discorso vale per la moglie, la quale, stando agli orari di lavoro dettagliatamente
esposti nel reclamo, lavora a orari non sempre regolari e in particolare non
può una volta la settimana, il giovedì, rientrare a casa in tempo per la cena.
Si giustifica quindi di concederle la deduzione in ragione un quinto della
massima e, meglio, in ragione di fr. 560.-.
4.3.
Di nessun
rilievo è invece la circostanza che le pause di mezzogiorno dei coniugi non
coincidano esattamente e che quindi non possano pranzare assieme. Di rilievo è
unicamente la circostanza che essi possano rincasare e consumare il pranzo al loro
domicilio con un costo potenzialmente più contenuto rispetto a chi per ragioni
di lavoro è costretto a recarsi al ristorante.
4.4.
La
deduzione massima che può essere concessa ai contribuenti per spese di doppia
economia domestica sarebbe dunque di fr. 1'400.-.
Considerato
che si tratta pur sempre di un apprezzamento e che il ricorrente medesimo
indica nel 30% ca. le volte in cui sarebbe impossibilitato a rincasare a mezzogiorno
per emergenze di servizio, la deduzione di fr. 1'300.- concessa dall'Ufficio di
tassazione può essere confermata.
- Deduzione
per "altre spese professionali"
Questa
deduzione non sembra più essere litigiosa in questa sede. Basti comunque ricordare
che l'Ufficio di tassazione l'ha concessa a entrambi i contribuenti nella misura
massima prevista dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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